Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 193
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di edilizia residenziale pubblica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 10 marzo 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, e' aggiunto il seguente:
«Art. 63-bis (Edilizia residenziale pubblica). - 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed altimetriche del proprio territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, le funzioni e i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica relativi:
a) alla definizione di livelli ulteriori del servizio abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.
2. Le risorse finanziarie occorrenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono comunque essere inferiori a quelle che spetterebbero alla Regione secondo gli ordinari riparti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza:
Il testo delle note e' stato redatto,
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge medesima,
introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23
settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 25 settembre 1993), e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi legislativi sono elaborati da una
commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla
regione delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa
relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del
decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella
legge 21 ottobre 1978, n. 641) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1982, n. 114.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 e' citato nelle note alle premesse.



 
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