Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 ottobre 2010
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Idea Finanziaria Spa. (Decreto n. 54921)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16 aprile 2009), Basilicata (23 aprile 2009) e Lombardia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2010, relativo alla societa' Idea Finanziaria Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 40 lavoratori dipendenti dalla predetta societa', per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010;
Visti gli assensi delle Regioni Lazio (10 marzo 2010), Basilicata (14 aprile 2010) e Lombardia (12 maggio 2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Idea Finanziaria Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26 maggio 2010, con il quale:
l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, di cui al precedente accordo del 2 marzo 2010, e' stato limitato al periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010;
e' stato autorizzato il ricorso al trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 40 lavoratori licenziati dalla Idea Finanziaria Spa, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Idea Finanziaria Spa, in favore di 31 lavoratori dipendenti presso lo stabilimento di Roma, per il periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010;
Visti gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 31 unita' lavorative dello stabilimento di Roma, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011;
Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare:
la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010;
la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2010 e 26 maggio 2010, per il periodo dal 4 marzo 2010 al 26 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori, della societa' Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso lo stabilimento di Roma.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 124.563,27.
Matricola INPS: 7046573396.
Pagamento diretto: si'.
 
Art. 2

E' autorizzata, per il periodo dal 27 maggio 2010 al 26 maggio 2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2010, in favore di un numero massimo di 31 unita' lavorative licenziate dalla societa' Idea Finanziaria Spa - stabilimento di Roma.
Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' Idea Finanziaria Spa, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 341.861,49.
 
Art. 3

L'onere complessivo, pari ad euro 466.424,76 gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone