Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3904).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, nonche' le note della regione Liguria del 5 ottobre 2010 e del 25 ottobre 2010 dell'Ufficio Territoriale del Governo della Spezia;
Visto il decreto n. 781 dell'assessore alla protezione civile della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e la richiesta del 20 settembre 2010 della medesima Regione di adottare una apposita disposizione finalizzata a porre in essere i necessari interventi per fronteggiare gli eventi calamitosi del 18 settembre 2010;
Vista la nota n. 62777 del 16 settembre 2010 con cui il Direttore generale della Croce rossa italiana chiede l'emanazione di una disposizione straordinaria finalizzata a portare a compimento la problematica delle richieste di rimborso antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 13/2009, nonche' la nota del 20 ottobre 2010 del medesimo Istituto;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 ottobre 2007» e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del Presidente della regione Abruzzo del 2 luglio 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale nel territorio del Comune di Cengio in provincia di Savona»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008» e successive modificazioni ed integrazioni nonche' la nota del 23 luglio 2010 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874, recante: «Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di bonifica da porre in essere nel sito di interesse nazionale di "Pioltello e Rodano" per le discariche A e B dell'area ex SISAS»;
Vista la nota del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 del 29 luglio 2010 nonche' la nota della regione Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e reti del 17 settembre 2010 e la nota del 1° ottobre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005 recante: «Misure urgenti finalizzate alle attivita' di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia nel comune di Bacoli» e la nota del Commissario delegato in data 7 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli' - Cesena e Rimini, e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2009, n. 3809, e del 29 dicembre 2009, n. 3835, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le richieste in data 8 e 30 giugno 2010 del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 22 luglio 2010 del Presidente della Regione Liguria, del 25 agosto del Presidente della Regione Piemonte del 26 luglio 2010 del Presidente della Regione Toscana e del 19 maggio e 22 settembre 2010 del Presidente della regione Lombardia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e la nota del 30 settembre 2010 del soggetto attuatore e Capo della delegazione del Ministero degli affari esteri per la Presidenza italiana del G8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010 con il quale e' stato prorogato, fino al 30 settembre 2011, lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticita' del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 2007, n. 3622 del 2007, n. 3669 del 2008, n. 3886 del 2010 e le note del Commissario delegato del 10 settembre e del 4 ottobre 2010;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato nominato Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2010 con cui e' stato revocato lo stato d'emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche e la richiesta del 20 ottobre 2010 del Presidente della regione Marche;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota dell'8 ottobre 2010 del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra' ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 e la richiesta della regione Marche;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e' aggiunto il seguente: «6. Il Commissario delegato Presidente della Regione Liguria e' altresi' autorizzato a provvedere, avvalendosi dei fondi assegnati alla medesima regione ai sensi della presente ordinanza e successive modificazioni ed integrazioni, alla realizzazione delle opere di difesa necessarie a garantire la pubblica e privata incolumita' fino all'ultimazione degli interventi strutturali per la messa in sicurezza del Fiume Magra. L'individuazione di tali opere deve essere oggetto di una proposta progettuale condivisa dalle amministrazioni competenti in via ordinaria, che provvederanno altresi' alla gestione operativa mediante un'apposita integrazione dei rispettivi piani di emergenza.».
 
Art. 2

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente la grave situazione determinatasi in conseguenza delle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 18 settembre 2010, e tenuto conto del nesso di causalita' e di continuita' con i gravi eventi che hanno interessato il territorio regionale nel corso degli ultimi mesi, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, provvede ai necessari interventi, con i poteri di cui alla medesima ordinanza a valere sulle risorse finanziarie di cui alla predetta ordinanza ovvero a valere sulle risorse a qualsiasi titolo trasferite sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
 
Art. 3

1. La Croce rossa italiana e' autorizzata a procedere all'istruttoria ed alla conseguente liquidazione dei rimborsi richiesti dai datori di lavoro in relazione ai volontari impiegati in attivita' di preparazione e gestione delle emergenze effettuate prima dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 5-ter, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, purche' le relative richieste siano state presentate entro i termini temporali stabiliti dall'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001 e siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo regolamento.
2. Al fine di continuare ad assicurare gli interventi in favore della popolazione della Repubblica di Haiti colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010, il termine previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3844 del 29 gennaio 201,0 relativamente ai contratti a tempo determinato nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative stipulati dalla Croce rossa italiana, e' prorogato di ulteriori sei mesi. La Croce rossa e' autorizzata, fino al 30 aprile 2011, a corrispondere al personale individuato dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nei limiti di 250 ore mensili pro-capite.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio della Croce rossa.
 
Art. 4

1. Il direttore regionale ai lavori pubblici della Regione Abruzzo provvede, in qualita' di Commissario delegato, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, al completamento, entro il 30 giugno 2011, di tutte le iniziative programmate ed avviate e di tutte le iniziative di natura amministrativa e contabile necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticita' di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la prosecuzione delle attivita' il Commissario delegato si avvale del gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 1, della sopra citata ordinanza.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Commissario delegato, a conclusione delle attivita' svolte ai sensi dei comma 1, provvede alla chiusura della contabilita' speciale ed al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e contabile alle amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile di una relazione finale sull'attivita' svolta, nonche' alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 
Art. 5

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticita', e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano e' confermato, fino al 31 dicembre 2010, nell'incarico di Commissario delegato.
 
Art. 6

1. Per consentire l'effettuazione dei pagamenti inerenti alle attivita' poste in essere in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 2008, e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
 
Art. 7

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 e' aggiunto il seguente alinea: « - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 53».
2. All'art. 7, comma 1 lettera a) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 il secondo alinea e' sostituito dai seguenti:
« - € 8.100.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 7503 - esercizio finanziario 2008;
- € 1.500.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 1841 - esercizio finanziario 2010;
- € 3.371.639,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 1862 - esercizio finanziario 2010;
- € 2.028.361,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul capitolo 7510 - esercizio finanziario 2010;».
 
Art. 8

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005 e' autorizzato a corrispondere al personale della Capitaneria di porto di Napoli, che ha supportato il predetto Commissario nelle attivita' finalizzate alle attivita' di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia nel comune di Bacoli, le somme per le ore di lavoro straordinario effettivamente reso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 quantificati in euro 14.500,00 sono posti a carico a carico delle risorse stanziate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005.
 
Art. 9

1. Agli articoli 5 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009 e n. 3850 del 19 febbraio 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «distrutte o» e «"distrutta o»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma. «1-bis. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato i Commissari delegati sono autorizzati, nei limiti delle risorse assegnate, a concedere, per il tramite dei comuni interessati, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune, nel limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dai Commissari delegati».
 
Art. 10

1. Tenuto conto della necessita' di procedere al completamento degli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alle attivita' poste in essere dal soggetto attuatore, e' autorizzato il mantenimento, fino al 30 giugno 2011, della contabilita' speciale n. 5121 di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3652 del 29 gennaio 2008, intestata al Capo della delegazione del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 11

1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee relative alla dismissione dei beni del Dipartimento della protezione civile depositati presso l'ex Cartuccificio militare di Capua il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad avvalersi, nel limite massimo complessivo di sei unita', del supporto di personale militare del Ministero della difesa, gia' assegnato al Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile - Nucleo stralcio di Santa Maria Capua Vetere, che viene temporaneamente messo a disposizione dalla amministrazione di appartenenza.
2. Al personale di cui al comma 1 potra' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile ed anticipati dall'amministrazione di appartenenza del personale di che trattasi.
 
Art. 12

1. Per il contenimento delle spese inerenti alle attivita' del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e' soppresso il comma 6 dell'art. 2 della medesima ordinanza.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 i commi 7 e 8 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, sono soppressi.
 
Art. 13

1. Per garantire con continuita' ed efficacia l'esercizio delle attivita' di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza, e di cui al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, altresi' in relazione all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, provvede e partecipa in concorso con le regioni alle attivita' di potenziamento ottimizzazione funzionale nonche' di manutenzione ordinaria e straordinario dei sistemi preposti alle attivita' di monitoraggio e sorveglianza, in particolare meteo-pluvio-idrometrica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 8.500.000,00, con oneri posti a carico del Fondo di protezione civile.
 
Art. 14

1. In relazione agli eventi connessi al superamento delle situazioni emergenziali dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio n. 225, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, relativamente all'acquisizione di beni e servizi, nonche' per i lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la prosecuzione delle attivita' inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo, e' autorizzato a provvedere in deroga all'art. 11, commi 9 e 10, e all'art. 79 dello stesso decreto.
 
Art. 15

1. Il termine previsto all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 e' prorogato al 31 dicembre 2011.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico del bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
 
Art. 16

1. Il Presidente della Regione Marche - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni provvede, in regime ordinario e fino al 31 dicembre 2011, al completamento delle attivita' poste in essere per fronteggiare il contesto emergenziale inerente alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nel territorio della regione Marche.
2. Il Commissario delegato e' autorizzato ad affidare l'attuazione degli interventi previsti nei piani stralcio predisposti ai sensi del comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 agli enti locali o a enti o societa' erogatori di servizi pubblici, che possono contribuire anche con ulteriori proprie risorse finanziarie.
3. Al termine delle attivita' previste dal presente articolo il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione finale sugli interventi realizzati e provvede ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie presenti sulla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 4 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e successive modificazioni.
 
Art. 17

1. Il Prefetto di Siracusa e' autorizzato ad effettuare i pagamenti dei saldi dei contributi dovuti ai soggetti interessati ed inerenti agli eventi alluvionali del 17 settembre 2003, pari a euro 13.412,75, a valere sulle economie rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, riassegnate al medesimo Prefetto ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3885 del 2 luglio 2010.
 
Art. 18

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 le parole: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della regione Marche».
2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 dopo le parole: «della presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «con oneri a proprio carico».
3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774 del 28 maggio 2009 e' cosi sostituita: «b) a realizzare il centro polifunzionale della protezione civile e la sala operativa unificata permanente in un immobile individuato dalla regione Marche e posizionato in una localita' strategica anche rispetto alle esigenze della protezione civile nazionale».
4. I commi 10 e 12 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008 sono abrogati.
 
Art. 19

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e n. 3285 del 30 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate.
2. E' fatta salva la disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010.
 
Art. 20

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per assicurare funzionalita' e celerita' ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticita' inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania in sinergia con le amministrazioni territoriali interessate, e' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposita Struttura nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza medesima.
2. La Struttura di cui al comma 1 e' composta dalla dotazione organica di cui agli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, salva la facolta' di sostituzione dei relativi componenti, ferme le previsioni di cui allo stesso decreto in termini di coordinamento e di indennita' con invarianza degli oneri previsti, nonche' composta con personale del Dipartimento della protezione civile, anche in posizione di comando o distacco, in misura non superiore a 8 unita', con il supporto dei servizi logistici, tecnologici e dei mezzi in dotazione allo stesso Dipartimento.
3. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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