Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 novembre 2010
Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto l'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, che sostituisce l'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto l'art. 6, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
Visto l'art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'accordo in conferenza unificata dell'11 luglio 2002, concernente «Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL);
D'intesa con la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 7 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «prospetto informativo» il modello, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come modificato dall'art. 40, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 adottato su tutto il territorio nazionale, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della citata legge n. 68/1999 sono tenuti ad inviare esclusivamente in via telematica ai servizi competenti le informazioni contenute nell'allegato A relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili;
b) «servizi competenti», gli uffici di cui all'art. 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) «soggetti obbligati», i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) «soggetti abilitati», i soggetti di cui alla lettera precedente nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei soggetti obbligati;
e) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, in conformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano al prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come sostituito dall' art. 40, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il presente provvedimento definisce il modulo per l'invio del prospetto informativo da parte dei soggetti obbligati ai servizi competenti, nonche' la periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati, al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro.
 
Art. 3
Adozione del modulo di comunicazione

1. E' adottato il modulo «Prospetto Informativo» di cui all' allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'allegato B e il formato di trasmissione di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al comma precedente sostituisce ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente provvedimento.
 
Art. 4
Modalita' di trasmissione

1. Il modulo di cui al precedente art. 3 deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. Il modulo trasmesso con le modalita' di cui al presente comma soddisfa i requisiti della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita dal documento cartaceo.
2. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.
3. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento. Resta fermo l'obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale www.lavoro.gov.it l'elenco dei servizi informatici.
 
Art. 5
Termini di trasmissione

1. I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
 
Art. 6
Sanzioni

1. Il ritardato invio del prospetto informativo entro il termine del 31 gennaio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le somme adeguate ai sensi del comma 5 del citato art. 15.
 
Art. 7
Sussidiarieta'

1. I soggetti obbligati ed abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 8
Abrogazioni

1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 22 novembre 1999.

Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Avvertenza:
Si omette la pubblicazione degli allegati in quanto gli stessi sono pubblicati nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: http://www.lavoro.gov.it
 
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