Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 novembre 2010
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base di fenpiroximate a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2009, di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 3 febbraio 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra cui il fenpiroximate, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare che l'allegato al decreto ministeriale 22 aprile 2009 dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva fenpiroximate, non puo' essere autorizzata per gli impieghi in colture alte, per l'elevato rischio di dispersione aerea della sostanza irrorata;
Considerato che le Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato d.l.vo n. 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Visto altresi' il che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, ha espresso in data 5 marzo 2010, parere favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, con l'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, dopo aver apportato le dovute modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;
Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 30 aprile 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fenpiroximate, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95;
Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fenpiroximate, ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;
Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenpiroximate, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, stabilite nell'allegato al decreto 22 aprile 2009 e riportate nelle rispettive etichette allegate al decreto, fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 22 aprile 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva fenpiroximate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95.
 
Art. 2

L'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, e' tenuta a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita' alle nuove disposizioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle Imprese interessate.
Roma, 8 novembre 2010

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Prodotti fitosanitari a base di fenpiroximate ri-registrati provvisoriamente fino al 30 aprile 2019

Parte di provvedimento in formato grafico



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