Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 ottobre 2010, n. 197 |
Modifiche al regolamento attuativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato «Testo unico»; Visto in particolare l'articolo 37 del predetto Testo unico, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento; Visto l'articolo 3, comma 1, del Testo unico il quale dispone che «i regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400», di seguito denominata «legge n. 400 del 1988»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, con il quale e' stata data attuazione all'articolo 37 del Testo unico, di seguito denominato «regolamento n. 228 del 1999»; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 10 maggio 2010; Vista la nota del 22 giugno 2010 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. All'articolo l, comma 1, del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) 1a lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: «d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri»; b) dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) "fondi riservati"': fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, e' riservata a investitori qualificati».
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.: «Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo: a) all'oggetto dell'investimento; b) alle categorie di investitori cui e' destinata l'offerta delle quote; c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all'eventuale durata minima e massima; d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari. 2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso; b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa' di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti; b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualita' e all'esperienza professionale degli investitori, a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3, ultimo periodo, e comma 7, e l'art. 39, comma 3; nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi; c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le societa' di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita' del rendiconto e dei prospetti periodici; d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi; e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5). 2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della societa' di gestione del risparmio anche su richiesta del partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art. 46, commi 2 e 3». - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». - Il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento attuativo dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1999. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento s'intendono per: a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "Testo Unico Bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'art. 1 comma 1, lettera j) del Testo Unico; d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento; d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri; d-ter) "fondi riservati": fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, e' riservata a investitori qualificati; e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63 comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del Testo Unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo; f) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni; g) "fondazioni bancarie": le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni; g-bis) "partecipazioni in societa' immobiliari": le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili; h) "investitori qualificati", le seguenti categorie di soggetti: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le societa' di gestione del risparmio (SGR), le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attivita' svolte dai soggetti di cui al precedente alinea; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente. h-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del Testo unico».
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| Art. 2 Documenti contabili
1. All'articolo 2 del regolamento n. 228 del 1999, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo puo' prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Documenti contabili). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalita', la SGR deve redigere: a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo; b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre; d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicita' almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 1-bis. La SGR, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del fondo puo' prorogare di 30 giorni il termine per le rendicontazioni di cui alle lettere b) e c), esponendo le motivazioni di tale proroga in un'apposita relazione allegata al rendiconto o alla relazione semestrale».
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| Art. 3 Pubblicita'
1. All'articolo 3, comma 5-bis), del regolamento n. 228 del 1999, le parole «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Pubblicita'). - 1. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b, c) e d), devono essere tenuti a disposizioni del pubblico nella sede della SGR. 2. I documenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma e' messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo. 3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti. 4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilita' dei risultati. 5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicita' diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo. 5-bis) Il regolamento dei fondi di cui all'art. 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di offerta al pubblico, le forme di pubblicita', anche per estratto: a) delle relazioni di stima; b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza; c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'art. 12-bis, comma 8; d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'art. 12-bis, comma 3, lettera b)».
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| Art. 4 Oggetto dell'investimento
1. All'articolo 4 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il patrimonio del fondo e' investito in: a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Oggetto dell'investimento). - 1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio e' investito in una o piu' delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo e' investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico. 2. Il patrimonio del fondo e' investito in: a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari, e partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicita' almeno semestrale».
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| Art. 5 Durata
1. All'articolo 6 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'articolo 14, comma 6».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Durata). - 1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non puo' in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non puo' essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all'art. 14, comma 6».
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| Art. 6 Valore iniziale di sottoscrizione
1. All'articolo 7 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In tutti i casi in cui e' previsto dal presente regolamento un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non puo' essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Valore iniziale della sottoscrizione). - 1. In tutti i casi in cui e' previsto dal presente regolamento un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non puo' essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato».
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| Art. 7 Fondi non armonizzati aperti
1. All'articolo 9 del regolamento n. 228 del 1999, il comma 2 e' abrogato. |
| Art. 8 Modalita' di partecipazione ai fondi aperti
1. All'articolo 10 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «almeno settimanale» sono aggiunte le seguenti: «per i fondi armonizzati aperti e almeno mensile per i fondi non armonizzati aperti»; b) al comma 3, quarto periodo, la parola «Dalla» e' sostituita dalla seguente: «Della».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Modalita' di partecipazione ai fondi aperti). - 1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformita' del quale il fondo investe. 2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicita' almeno settimanale per i fondi armonizzati aperti e almeno mensile per i fondi non armonizzati aperti. 3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso puo' essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione la societa' informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob. 4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la societa' dovra' informare della sospensione anche le autorita' di vigilanza di tali Paesi.».
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| Art. 9 Fondi chiusi
1. All'articolo 12 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I fondi chiusi, fermo restando quanto previsto nel comma 2-ter, possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. Il regolamento del fondo, al fine di assicurare la parita' di trattamento dei partecipanti, specifica i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni»; b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: «2-ter. I fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Fondi chiusi). - 1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio e' investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'art. 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonche' nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%. 2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettere b) e f), nonche' in crediti di cui alla lettera e), non puo' essere inferiore a cinquantamila euro. 2-bis. I fondi chiusi, fermo restando quanto previsto nel comma 2-ter, possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti. Il regolamento del fondo, al fine di assicurare la parita' di trattamento dei partecipanti, specifica i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni. 2-ter. I fondi chiusi per i cui certificati rappresentativi delle quote sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato non possono assumere prestiti per effettuare rimborsi anticipati delle quote. 3. Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una societa' del gruppo, ne' tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non puo' essere altresi' investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della societa' di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo».
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| Art. 10 Fondi immobiliari
1. All'articolo 12-bis del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 e' innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attivita' in cui e' investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operativita'»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in societa' immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile»; b) al comma 8, dopo le parole «valore del fondo» sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2-ter».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 12-bis del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 12-bis (Fondi immobiliari). - 1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa. 2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, e' investito nei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale e' ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresi' investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operativita'. 2-bis. Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale il termine dei ventiquattro mesi di cui al comma 2 e' innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attivita' in cui e' investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) e da liquidita' o strumenti finanziari di elevati merito creditizio e liquidita', destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operativita'. 3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso puo' essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'art. 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve: a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'art. 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento; b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilita' e la redditivita' dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attivita' di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione puo' essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possegga i necessari requisiti professionali. 4. Il divieto di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della societa' di gestione dei fondi immobiliari o delle societa' facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele: a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non puo' superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione non puo' superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 60 per cento del valore del fondo; b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della societa' di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non puo' superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua; c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento; d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo; e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente; f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo. 5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento. 6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro. 7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni in societa' immobiliari e delle parti di fondi immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui e' investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile. 7-bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento. 8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 2-ter».
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| Art. 11 Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi
1. All'articolo 14 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del Testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita' indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo puo' prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Modalita' di partecipazione ai fondi chiusi). - 1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo e' suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o piu' emissioni, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 3 del Testo Unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalita' concernenti le emissioni successive alla prima. 3. Decorso tale termine, se il fondo e' stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR puo' ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. 4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR puo' aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. 5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'art. 15 i versamenti possono essere effettuati in piu' soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo. 6. Le quote di partecipazione, secondo le modalita' indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. Il regolamento del fondo puo' prevedere i casi in cui e' possibile una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Le SGR danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob dell'effettuazione della proroga, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione. 6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data e' prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo».
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| Art. 12 Fondi speculativi
1. All'articolo 16 del regolamento n. 228 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 4, le parole «sollecitazione all'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «offerta al pubblico».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto n. 228 del 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Fondi speculativi). - 1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio e' investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'art. 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del testo unico. 2. (abrogato). 3. L'importo minimo della quota iniziale non puo' essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso. 4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di offerta al pubblico. 5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosita' dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia. 6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalita' di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote. 7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi».
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| Art. 13 Titolo V
1. Dopo il Titolo IV del regolamento n. 228 del 1999, e' aggiunto il seguente: «Titolo V (L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi)». |
| Art. 14 L'assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi
1. Dopo l'articolo 18 del regolamento n. 228 del 1999, sono aggiunti i seguenti: «18-bis (Assemblea). 1. L'assemblea dei partecipanti delibera: a) sulla modifica delle politiche di gestione; b) sulla richiesta di ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in un mercato regolamentato; c) sulla sostituzione della SGR. 2. L'assemblea dei partecipanti dei fondi riservati delibera, oltre che sulle materie indicate nel comma 1, sugli altri oggetti attribuiti alla competenza dell'assemblea dal regolamento del fondo. L'assemblea non puo' deliberare sulle scelte di investimento del fondo. 18-ter (Formalita' per la convocazione). 1. L'assemblea e' convocata dalla SGR mediante avviso che deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle relative materie da trattare. 2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato con le modalita' di pubblicita' del valore delle quote di partecipazione previste nel regolamento del fondo, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. 3. Il regolamento dei fondi riservati puo', in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai partecipanti con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea. 4. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo dalla SGR quando ne e' fatta domanda da tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del valore delle quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 5. Se la SGR non provvede, il tribunale, sentita la SGR, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. 18-quater (Validita' delle deliberazioni). 1. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta e con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino almeno il 30 per cento del valore delle quote in circolazione. 2. Il voto puo' essere dato per corrispondenza se cio' e' ammesso dal regolamento del fondo. In tale caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non e' conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione». |
| Art. 15 Disposizioni transitorie
1. Le SGR adeguano i regolamenti dei fondi chiusi, istituiti dopo il 30 settembre 2003, alle disposizioni del presente regolamento in materia di assemblea dei partecipanti entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 ottobre 2010
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 337 |
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