Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196
Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attivita' di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che il permanere di una situazione di elevata criticita' nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuita';
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti ed incrementare i livelli della raccolta differenziata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Impiantistica ed attivita' di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole: «Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)», «e localita' Cava Vitiello» e «; Serre (Sa) - localita' Valle della Masseria» sono soppresse.
2. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione o fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti gia' posti in essere, puo' procedere, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina di commissari straordinari che, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed, a tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della Regione Campania, le funzioni gia' attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti alla meta'.
3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti, all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «CER 19.05.01» sono inserite le seguenti: «, CER 19.05.03»;
b) e' infine aggiunto il seguente periodo: «I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 90 del 2008, e' inserito il seguente: «1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.».
5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' sostituito dal seguente: «2. La provincia di Napoli assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio di competenza e gestisce gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale cui sono attribuiti gli introiti derivanti dalle relative tariffe. Presso detti impianti la provincia di Napoli, tramite la propria societa', conferisce e tratta prioritariamente i rifiuti prodotti nel territorio di competenza.».
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancato rispetto, da parte dei comuni, degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla regione Campania, il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.».
7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 2
Consorzi operanti nel settore dei rifiuti

1. Al personale non collocato nell'ambito della dotazione organica dei Consorzi operanti nella regione Campania nel settore dei rifiuti, determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuano ad applicarsi, non oltre il termine del 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 13, in vista del loro reimpiego.
2. Le funzioni del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione del presente comma non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 3

Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e di
compensazione ambientale

1. Al fine di consentire le indispensabili iniziative anche di carattere impiantistico volte al coordinamento della complessiva azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche adottando le misure di esercizio del potere sostitutivo previsto a legislazione vigente, nonche' per assicurare comunque l'attivita' di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della raccolta differenziata attraverso iniziative di carattere strutturale, la regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota regionale spettante, annualita' 2007/2013.
2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente: «12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro, a valere sulla quota assegnata alla stessa Regione, di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, che viene corrispondentemente ridotta e, per la parte di competenza della regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime risorse che, per il corrispondente importo, vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.».
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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