Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2010 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PAVIA |
DECRETO RETTORALE 27 ottobre 2010 |
Modificazioni allo Statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 82 (Modifiche di Statuto); Richiamate le delibere del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2010 e del Senato accademico del 19 aprile 2010, con le quali gli Organi di Governo dell'Universita' hanno ritenuto di dover apportare una serie di modificazioni al vigente Statuto di autonomia relative alle sotto indicate disposizioni: art. 37 (Consiglio di facolta'. Composizione); art. 77 (Validita' di adunanze organi collegiali); Richiamato l'art. 6, commi 9 (Autonomia delle Universita'), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica); Richiamata la nota rettorale prot. 26167 del 30 giugno 2010 con la quale le modificazioni di cui sopra sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di legittimita' e di merito; Richiamata la nota rettorale prot. 26167 del 30 giugno 2010 con la quale le modificazioni di cui sopra sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di legittimita' e di merito; Rilevato il decorso dei termini prescritti dal sopraccitato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata prot. 26167 degli atti dell'Amministrazione universitaria, senza che siano intervenuti rilievi da parte del Ministero; Atteso di avter positivamente esperito il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche in esame;
Decreta:
Art. 1
Gli articoli 37 (Consiglio di facolta'. Composizione) e art. 77 (Validita' adunanze organi collegiali) dello Statuto di autonomia sono modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 2
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° novembre 2010.
Pavia, 27 ottobre 2010
Il rettore: Stella |
| Allegato
Art. 37 Consiglio di facolta'. Composizione
Fanno parte del Consiglio di facolta' i professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Fanno altresi' parte del Consiglio di facolta' un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo ed i rappresentanti degli studenti il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, e' fissato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio. La partecipazione delle diverse componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge. Il preside puo' invitare alle sedute persone estranee al Consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto. Con riferimento alla facolta' di medicina e chirurgia, alle sedute del relativo Consiglio di facolta', partecipa altresi' una rappresentanza dei medici specialistici in formazione iscritti alle Scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'Ateneo cosi' articolata: due medici specialistici in formazione in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Area medica; due specialisti in formazione in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Area chirurgica; un medico specialista in formazione in rappresentanza degli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Area dei servizi. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Scuole di specializzazione attivate, quello passivo soltanto agli studenti del corso. Per le ulteriori specifiche modalita' di elezione, si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II, lettera a), del vigente Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle norme relativa alle elezioni dei rappresentanti dei medici specialisti in formazione nell'ambito dei Consigli delle scuole di specializzazione.
Art. 77. Validita' adunanze degli Organi collegiali
Le sedute degli Organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza salvo diverso quorum previsto dalla legge e dal presente Statuto per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore ad 1/4 degli aventi diritto. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative alla partecipazione dei professori fuori ruolo. |
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