Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 ottobre 2010 |
Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», ed in particolare l'art. 51, recante «Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti»; Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»; Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori; Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto; Considerato che le esigenze di gradualita' e sostenibilita' affermate dal legislatore inducono a introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove gia' esiste analogo obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, e ad estenderlo successivamente ai distributori sulle strade statali e solo successivamente all'intera rete stradale; Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto, privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalita' self service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei principali carburanti eco-compatibili, puo' indirettamente costituire anche un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Considerato che la disponibilita' di dati effettivi e sufficientemente estesi circa i prezzi praticati in modalita' self service potra' consentire in seguito piu' appropriati confronti con i prezzi medi di vendita dei carburanti in altri Paesi europei dove tali modalita' di vendita sono attualmente piu' diffuse; Considerato che l'obbligo di comunicazione, in assenza di variazioni in aumento del prezzo, puo' essere fissato a cadenza settimanale, favorendo cosi' indirettamente una minore variabilita' e maggiore confrontabilita' dei prezzi; ferma restando a garanzia del consumatore la previsione di sanzioni nel caso di rilevazione di prezzi superiori a quelli comunicati e pubblicati, l'obiettivo di una piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo praticato anche nel caso di prezzi praticati inferiori a quelli comunicati, puo' essere comunque perseguito attraverso le comunicazioni volontarie di prezzo che, anche in caso di riduzione di prezzi o di offerte promozionali di breve durata, possono essere motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta migliore; Considerata l'opportunita' di rendere piu' immediata, fruibile e confrontabile, l'informazione effettivamente rilevante per i consumatori, prevedendo che, ferma restando la comunicazione del prezzo effettivamente praticato con tutti i decimali, la relativa pubblicazione dei prezzi stessi sul sito istituzionale del Ministero sia effettuata con minore evidenza della terza cifra decimale ovvero con arrotondamento al centesimo di euro superiore rispetto al prezzo praticato, ritenendo la terza cifra decimale un modo per evidenziare differenze di prezzo sostanzialmente irrilevanti ed illusorie e auspicando che la sede di confronto concorrenziale cui e' rivolta la comunicazione favorisca invece variazioni effettive dei prezzi praticati con arrotondamento al centesimo inferiore; Considerato che il medesimo interesse commerciale concorrenziale potra' favorire il successivo arricchimento dell'informazione su base volontaria anche al di la' della soglia minima di obbligo individuata dal presente decreto secondo criteri di sostenibilita' e gradualita';
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione e decorrenze dell'obbligo di comunicazione
1. L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, e' individuato esclusivamente con riferimento: a) alla comunicazione iniziale; b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata; c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione. 2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 e' stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita e' presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, e' riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore. 3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalita' di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facolta', rispondono ai medesimi obblighi di veridicita' ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. 4. Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilita' di comunicazioni volontarie aggiuntive nei limiti di capacita' del sistema informatico di cui al comma 3 e le eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualita': a) prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti; b) prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed al gasolio venduti mediante modalita' self service, nonche' al gpl ed al metano; c) prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2. 5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio 2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle date rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita. |
| Art. 2 Modalita' di comunicazione prescritte
1. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 1, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di comunicazione inviandola esclusivamente con modalita' telematiche al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet www.osservaprezzi.it, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione. Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 2. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica puo' essere prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il servizio. Chi aderisce volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e si assoggetta ai relativi obblighi. 3. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e cio' risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione. |
| Art. 3 Modalita' di trattamento e pubblicazione
1. Al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni di prezzo ai consumatori mediante plurime modalita' e criteri di ricerca, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al presente decreto sono immediatamente pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello sviluppo economico, www.osservaprezzi.it. I prezzi sono pubblicati attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento, nell'ambito del predetto osservatorio ed in collegamento dinamico con il registro delle imprese, della base dati dei soggetti obbligati alla comunicazione dei prezzi dei carburanti, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili. 2. I dati acquisiti mediante le comunicazioni obbligatorie di cui al presente decreto, non appena le fasi di attuazione ivi previste consentiranno di disporre di una copertura della rete sufficiente ad integrare tali dati con quelli attualmente utilizzati o eventualmente a sostituirli, sono utilizzati dall'Amministrazione anche in sede di comunicazione istituzionale relativamente al livello medio dei prezzi dei carburanti ed ai raffronti con gli analoghi prezzi praticati negli altri Paesi europei. 3. Ai fini della migliore attuazione del sistema di comunicazione di cui al presente decreto e di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonche' per la graduale introduzione di altre forme di comunicazione alternative o semplificate da parte dei gestori dei prezzi praticati dei carburanti, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di telefonia mobile o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal fine autorizzati, nonche' al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sentite le altre Direzioni generali del Ministero interessate, stipula apposite convenzioni a titolo non oneroso, o comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialita' e trasparenza nella gestione degli stessi, con priorita' per i soggetti pubblici, per quelli rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalita' di lucro, nonche' per gli organi di informazione e i gestori di telefonia. Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2010
Il Ministro: Romani Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 330 |
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