Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 settembre 2010
Determinazione dell'ammontare del diritto, di cui all'articolo 10 comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per l'utilizzo dei risultati delle attivita' di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di intesa con
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA
ED IL GAS

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed in particolare l'art. 65, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ed in particolare il Titolo IV, art. 10, comma 2, lettera b) secondo cui le attivita' di ricerca possono «... essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, e' determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003, che ha conferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la funzione operativa e gestionale connessa allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari ed alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti delle attivita' di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007 che ha attribuito transitoriamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni del CERSE, di cui al decreto 8 marzo 2006;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006 e del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2009, che hanno rispettivamente approvato i Piani Triennali per la ricerca nell'ambito del sistema elettrico nazionale per i periodi 2006-2008 e 2009-2011 e i piani operativi relativi alle rispettive prime annualita';
Vista l'intesa dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas rilasciata con deliberazione RDS 3/10 del 4 giugno 2010;
Ritenuto adeguato, per il pagamento del diritto, un periodo massimo di 10 anni, a decorrere dalla commercializzazione del titolo di proprieta' industriale, ai fini di un congruo reintegro a favore del Fondo, delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di ricerca di sistema elettrico;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle modalita' di utilizzo dei risultati delle attivita' di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, al fine di determinare i soggetti obbligati e l'ammontare del diritto di cui alla medesima lettera;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
bando: bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico di cui all'art. 5 del decreto 8 marzo 2006;
titolo di proprieta' industriale: diritto, di cui all'art. 2 del Codice della proprieta' industriale, acquisito mediante brevettazione o registrazione dei risultati dei progetti, o parte di essi, realizzati in forza dei contratti di ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006;
Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE): organismo di gestione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico vigilato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
cessione del titolo di proprieta' industriale: contratto con cui il titolare cede ad altro soggetto il proprio diritto;
diritto: corrispettivo di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, che i soggetti utilizzatori sono tenuti a pagare al Fondo;
fatturato: fatturato al netto di IVA e imposte di legge;
Fondo: fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui art. 11 del decreto 26 gennaio 2000;
licenza: contratto con cui il titolare di proprieta' industriale concede, parzialmente o totalmente, anche a titolo esclusivo, al licenziatario, dietro il pagamento di un corrispettivo ad importo fisso, di royalties ovvero con riserva di una quota degli utili, il diritto di utilizzo del titolo di proprieta' industriale;
licenziatari: soggetti utilizzatori titolari di un contratto di licenza;
progetto: progetto realizzato in forza di un contratto di ricerca concluso con la CCSE in forza delle risultanze del bando;
risultato: conseguimento, nell'ambito dei progetti di ricerca di cui all'art. 10 comma 2, lett. b), del decreto 26 gennaio 2000, di un prodotto atto ad essere brevettato o registrato o suscettibile di commercializzazione;
royalty: il compenso al titolare di proprieta' industriale da parte del licenziatario, per l'utilizzo del titolo di proprieta' industriale;
Segreteria operativa: la segreteria operativa del CERSE, istituita dalla CCSE in applicazione dell'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006;
soggetti utilizzatori: coloro che beneficiano commercialmente in proprio in qualita' di titolari o in qualita' di licenziatari del titolo di proprieta' industriale;
titolare di proprieta' industriale: il soggetto o i soggetti, originario o cessionario, titolare o titolari di proprieta' industriale.
 
Art. 2
Oggetto e soggetti obbligati

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di riconoscimento del diritto a favore del Fondo, il suo ammontare, unitamente alle condizioni per l'utilizzo dei risultati dei progetti.
2. Sono obbligati al pagamento del diritto a favore del Fondo i soggetti utilizzatori.
3. Nel caso in cui i sottoscrittori dei contratti di ricerca non ottengano il titolo di proprieta' industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale, sono comunque tenuti agli obblighi previsti dal presente decreto a carico dei soggetti utilizzatori.
 
Art. 3
Ammontare del diritto

1. Il diritto di cui all'art. 2, e' fissato in relazione al fatturato annuo riconducibile al titolo di proprieta' industriale ovvero al titolo di licenziatario, ovvero allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca senza titolo di proprieta' industriale:
a) per valori annui fino a 500.000,00 euro di fatturato annuo,il valore del diritto e' pari al 4% di tale fatturato;
b) per la quota parte del valore di fatturato annuo superiore a 500.000,00 euro il valore del diritto e' pari al 3% di tale quota parte.
 
Art. 4
Contratti di ricerca e modalita'
di versamento del diritto

1. I sottoscrittori dei contratti di ricerca stipulati a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, sono obbligati a richiedere il titolo di proprieta' industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale.
2. La CCSE prevede, nei contratti di ricerca stipulati, apposite clausole per garantire:
a) l'impegno da parte del contraente/i circa la richiesta del titolo di proprieta' industriale per il complesso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche tutelabili con privativa industriale;
b) il pagamento al Fondo del diritto di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.
3. I titolari di proprieta' industriale, in caso di un contratto di licenza, sono tenuti ad incassare dai licenziatari, sulla base dei contratti di licenza stipulati, unitamente alle royalties o compensi di propria esclusiva pertinenza, il diritto secondo l'ammontare previsto all'art. 3. A tal fine sono tenuti ad inserire nei contratti di licenza apposita clausola nella quale sia espressamente previsto il pagamento del diritto per il quale cedente e cessionario sono solidalmente obbligati. Nel caso di cessione del titolo di proprieta' industriale, il nuovo titolare e' tenuto agli obblighi previsti dal presente decreto. Il soggetto cedente e' tenuto a comunicare alla CCSE le cessioni del titolo di proprieta' industriale entro 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti. La cessione deve essere accettata dalla CCSE entro i successivi 30 giorni , pena l'inopponibilita' della stessa.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di proprieta' industriale inviano al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed alla CCSE, apposita dichiarazione, ex art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, recante un prospetto complessivo concernente i contratti relativi alla commercializzazione in proprio del titolo di proprieta' industriale e/o i contratti di licenza del medesimo titolo di proprieta' industriale conclusi nell'anno solare precedente, l'ammontare degli importi fatturati e la determinazione delle somme incassate a titolo di diritto.
5. Entro il 30 di giugno di ogni anno i titolari di proprieta' industriale versano al Fondo le somme incassate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art. 3, ovvero quelle dovute al Fondo in forza della commercializzazione in proprio del titolo di proprieta' industriale.
6. La CCSE puo' disporre acquisizioni documentali, accertamenti e verifiche, anche con accesso in loco, tramite i propri uffici, per la verifica dei dati trasmessi e degli importi versati.
 
Art. 5
Estinzione degli obblighi

1. Il pagamento del diritto al Fondo e' dovuto per 10 anni a partire dallo sfruttamento commerciale del titolo di proprieta' industriale, nel limite massimo della somma corrispondente alla quota di contributo erogata dalla CCSE in forza del contratto di ricerca. A tal fine, la CCSE comunica entro il 31 ottobre di ogni anno al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Energia - Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ammontare degli importi dovuti e l'ammontare dei versamenti effettuati a favore del Fondo a titolo di diritto.
2. Allo scadere del termine di cui al comma 1, ovvero a concorrenza della somma corrispondente alla quota di contributo erogata dalla CCSE in forza del contratto di ricerca, la CCSE ne da' pronta comunicazione, avente data certa, ai soggetti interessati. A partire da tale data si estinguono gli effetti discendenti dagli obblighi a carico dei titolari di proprieta' industriale e dei soggetti utilizzatori, derivanti dal presente decreto.
 
Art. 6
Diffusione dei risultati

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto 8 marzo 2006, la Segreteria Operativa cura la diffusione dei risultati dei progetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, nel rispetto dei diritti di privativa e riservatezza dedotti nei contratti di ricerca e negli eventuali accordi tra le parti.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie
e finali

1. Per tutto quanto non altrimenti previsto e disciplinato, in particolare per cio' che concerne la proprieta' industriale, si rinvia al quadro normativo vigente in materia.
2. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.
Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: Berlusconi
 
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