Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2010 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 19 novembre 2010
Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante e al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n.57).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 16 del 14 marzo 2001 di adesione al protocollo per le relazioni collettive di cui all'art. 66 del regolamento n. 2/2000 e, in particolare, l'accordo n. 3, annesso al predetto protocollo, con il quale e' stato disciplinato il procedimento negoziale presso l'Autorita';
Visti gli accordi negoziali che, in conformita' al predetto protocollo, sono stati sottoscritti in data odierna con le organizzazioni sindacali Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Sinpriv-Fisav concernenti, rispettivamente, la modifica di alcuni profili dell'istituto delle progressioni e i connessi riflessi di natura economica relativamente ai bienni pregressi (2005-2006 e 2007-2008), una contenuta rideterminazione del valore unitario del buono pasto, rimasto invariato dal 2006 e una circoscritta modifica ai criteri di determinazione dell'indennita' spettante al personale in posizione di fuori ruolo presso l'Ufficio;
Considerato che nell'ambito del lungo negoziato con le citate OO.SS. l'Ufficio aveva proposto, peraltro, che l'una tantum riconosciuta agli aventi diritto a titolo di compensazione in relazione ai tempi tecnici e di attuazione del medesimo accordo negoziale fosse loro corrisposta in egual misura, a prescindere dalla qualifica ricoperta, e che tale proposta non e' stata accolta dalle OO.SS. firmatarie;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dato atto che rimangono fermi i limiti e le misure di contenimento della spesa del personale ivi previsti;
Rilevato che l'attuazione dei medesimi accordi presuppone circoscritte modifiche al regolamento n. 2/2000;
Rilevato, altresi', che, alla luce delle novita' legislative di recente intervenute, appare opportuno apportare talune modifiche alle pertinenti diposizioni regolamentari in tema di valutazione, con riferimento per alcuni profili anche al regolamento n. 1/2000, tenuto conto delle strette interrelazioni esistenti tra il sistema di valutazione e l'istituto delle progressioni economiche; dato atto che sulle modifiche da apportare, alcune delle quali prospettate dalle citate OO.SS., si e' svolto un proficuo e approfondito confronto;
Ritenuto di recepire i citati accordi negoziali e di apportare le necessarie modifiche regolamentari;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

1. di recepire gli accordi numeri 1, 2 e 3 sottoscritti in data 19 novembre 2010 con le organizzazioni sindacali di cui in premessa;
2. di apportare ai regolamenti numeri 1 e 2/2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 del Codice, le modifiche riportate, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente deliberazione;
3. di stabilire che le disposizioni modificate nei termini di cui ai medesimi allegati A e B entrino in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2010

Il Presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: De Paoli
 
Allegato A

Modifiche al regolamento n. 1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante
per la protezione dei dati personali
1. Al regolamento n. 1/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: “Il Garante valuta, altresi', il raggiungimento da parte del segretario generale dei risultati programmati, sulla base di una relazione annuale sull'attivita' svolta, secondo i criteri e le modalita' definiti con propria deliberazione.”;
b) all'articolo 7, comma 2, lettera a), dopo le parole “indirizzandone l'attivita' anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti”, sono inserite le seguenti: “, la segnalazione di correttivi, in ordine ai quali gli stessi possono formulare proposte e osservazioni,”.
 
Allegato B

Modifiche al regolamento n. 2/2000
concernente il trattamento giuridico ed economico
del personale del Garante per la protezione dei dati personali
1. Al regolamento n. 2/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 31, il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. La valutazione dei dirigenti e' svolta entro il 30 giugno di ogni anno da un collegio composto da un componente del Garante, dal segretario generale e da un esperto esterno sulla base degli obiettivi e parametri assegnati alle unita' organizzative dal segretario generale nel mese di gennaio, individuati previa consultazione dei dirigenti, in coerenza con i principali obiettivi, le priorita' e i progetti speciali definiti dal Garante ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento n. 1/2000 e con la programmazione semestrale.”; il comma 5 e' sostituito dal seguente: “5. Il rapporto e' comunicato al dirigente interessato, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, il dirigente puo' presentare richiesta di riesame al collegio di cui al comma 3, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione.”; al comma 6, le parole “Il comitato” sono sostituite dalle seguenti: “L'Ufficio” ed e' aggiunto il seguente periodo: “Il giudizio riportato nella valutazione e' utilizzato anche ai fini della determinazione della retribuzione di risultato.”; i commi 4, 8 e 10 sono soppressi;
b) all'articolo 32, comma 2, al terzo periodo, le parole: “limitato al 50% del personale dirigente in servizio” sono soppresse e al quarto periodo, dopo le parole “nei limiti delle disponibilita' di bilancio”, sono aggiunte le seguenti: “e delle risorse stanziate per il personale”;
c) all'art. 38, il comma 2 e' sostituito dal seguente: “2. La valutazione e' svolta dal dirigente dell'unita' organizzativa presso la quale presta servizio il funzionario sulla base degli obiettivi assegnati dallo stesso, secondo le modalita' di cui all'art. 31, ove compatibili.” ed e' aggiunto il seguente comma: “2-bis. Il rapporto e' comunicato al funzionario interessato, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, il funzionario puo' presentare richiesta di riesame al segretario generale che la sottopone ad una commissione da lui presieduta, composta dal dirigente che ha effettuato la valutazione e da un dirigente designato dal segretario generale, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione.”;
d) all'articolo 39, comma 2, al terzo periodo, le parole: “limitato al 50% del personale direttivo in servizio” sono soppresse e al quarto periodo, dopo le parole “nei limiti delle disponibilita' di bilancio”, sono aggiunte le seguenti: “e delle risorse stanziate per il personale”;
e) all'articolo 45, il comma 2 e' sostituito dal seguente: “2. La valutazione e' svolta dal dirigente dell'unita' organizzativa presso la quale presta servizio l'impiegato operativo sulla base degli obiettivi assegnati dallo stesso, secondo le modalita' di cui all'art. 31, ove compatibili.” ed e' aggiunto il seguente comma: “2-bis. Il rapporto e' comunicato all'impiegato operativo, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, l'impiegato operativo puo' presentare richiesta di riesame al segretario generale che la sottopone ad una commissione da lui presieduta, composta dal dirigente che ha effettuato la valutazione e da un dirigente designato dal segretario generale, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione.”;
f) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole “La progressione economica avviene” e' aggiunta la seguente: “annualmente”; al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: “Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione nei limiti delle disponibilita' di bilancio e delle risorse stanziate per il personale.”; i commi 3 e 7 sono soppressi;
g) all'articolo 50, il comma 2 e' sostituito dal seguente: “2. La valutazione e' svolta dal dirigente dell'unita' organizzativa presso la quale presta servizio l'impiegato esecutivo sulla base degli obiettivi assegnati dallo stesso, secondo le modalita' di cui all'art. 31, ove compatibili.” ed e' aggiunto il seguente comma: “2-bis. Il rapporto e' comunicato all'impiegato esecutivo interessato, che lo controfirma per presa d'atto eventualmente apponendovi note ed osservazioni. Entro sette giorni dalla notifica, l'impiegato esecutivo puo' presentare richiesta di riesame al segretario generale che la sottopone ad una commissione da lui presieduta, composta dal dirigente che ha effettuato la valutazione e da un dirigente designato dal segretario generale, che nei successivi dieci giorni conferma o modifica le risultanze del rapporto valutativo motivando la propria decisione.”;
h) all'articolo 51, al comma 1, dopo le parole “La progressione economica del personale esecutivo avviene” e' aggiunta la seguente: “annualmente”; al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: “Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione nei limiti delle disponibilita' di bilancio e delle risorse stanziate per il personale.”; i commi 3 e 7 sono soppressi.
 
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