Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 26 ottobre 2010 |
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della societa' Alisud S.p.A. (Decreto n. 54918). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'accordo governativo del 20 luglio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Alisud S.p.A., e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di ventisei unita' lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 luglio 2012; Vista l'istanza con la quale la societa' Alisud S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di ventidue unita' lavorative; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di ventidue unita' lavorative, per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 gennaio 2011;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di ventidue unita' lavorative, della societa' Alisud S.p.A., per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 gennaio 2011; Unita': Capodichino Napoli. Matricola INPS: 5104238553. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2010
Il Ministro: Sacconi |
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