Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 novembre 2010
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Air One S.p.A. (Decreto n. 55043).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto l'accordo in data 5 agosto 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle societa' Air One S.p.A. e European Avia Service S.p.A. (EAS), nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si sono trovate le predette societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 5 agosto 2009, in favore di un numero massimo di sedici lavoratori delle societa' di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Chieti;
Visto il decreto n. 47698 del 26 ottobre 2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle societa' Air One S.p.A. e European Avia Service S.p.A. (EAS), unita' in Chieti, per il periodo dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010 (I semestre);
Visto l'atto notarile dell'11 novembre 2009, repertorio n. 97588, raccolta n. 23792, con il quale e' stata stabilita la fusione per incorporazione della societa' European Avia Service S.p.A. (EAS) nella societa' Air One S.p.A.;
Visto il decreto n. 50733 del 17 marzo 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di sedici lavoratori dipendenti dalle societa' Air One S.p.A. (quattordici lavoratori) e dalla societa' European Avia Service S.p.A. (EAS) (due lavoratori), unita' in Chieti, per il periodo dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010 (II semestre).
Vista l'istanza presentata in data 11 agosto 2010, con la quale la societa' Air One S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 5 agosto 2010 al 4 febbraio 2011, in favore di sedici lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti ed in cui si specifica che, a seguito della fusione per incorporazione, alle iniziali quattordici unita' lavorative della Air One S.p.A. si sono aggiunti i due lavoratori precedentemente dipendenti dalla European Avia Service S.p.A. (EAS);
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 5 agosto 2010 al 4 febbraio 2011, in favore di sedici lavoratori dipendenti dalle societa' Air One S.p.A. ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 5 agosto 2009, in favore di sedici lavoratori dipendenti dalle societa' Air One S.p.A., unita' in Chieti (Chieti), per il periodo dal 5 agosto 2010 al 4 febbraio 2011.
Matricola INPS Air One S.p.A.: 2302100732.
Pagamento diretto : NO.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4

Le societa' Air One S.p.A. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2010

Il Ministro: Sacconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone