Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 novembre 2010 |
Concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della societa' Italia Tour Airlines S.p.A. (Decreto n. 55046). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 29 gennaio 2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' ITALIA TOUR AIRLINES SPA, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2010, in favore di un numero massimo di 23 lavoratori dalla societa' di cui trattasi; Visto il decreto n. 51883 del 13 maggio 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 19 lavoratori dipendenti della societa' ITALIA TOUR AIRLINES SPA, unita' in Montichiari (BS) e Roma (RM), per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010; Vista l'istanza con la quale la societa' ITALIA TOUR AIRLINES SPA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Montichiari (BS) e Roma (RM); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti dalla societa' ITALIA TOUR AIRLINES SPA, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29 gennaio 2010, in favore di 19 lavoratori dipendenti della societa' ITALIA TOUR AIRLINES SPA, unita' in Montichiari (BS) e Roma (RM), per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010. Matricola INPS: 9010261531. Matricola INPS Roma: 9010258207. Pagamento diretto: SI. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro. |
| Art. 4
La societa' ITALIA TOUR AIRLINES SPA e' tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2010
Il Ministro: Sacconi |
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