Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 ottobre 2010 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Martina Priemer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea, dalla prof.ssa Martina Priemer; Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria accademica e professionale; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonche' la formazione professionale richiesta in aggiunto al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attivita' formativa, ne integrano e completano la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il seguente titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post-secondario: «Magistra der Naturwissenschaften, erste Studienrichtung Sportwissenschaften und Leibeserziehung, Studienzweig Leibeserziehung (Lehramt an höheren Schulen); zweite Studienrichtung Philosophie, Pädagogik und Psychologie (Lehramt an höheren Schulen)» - Laurea in scienze naturali, indirizzi: «Educazione fisica» e «Filosofia, pedagogia e psicologia» conseguita presso l'«Universität L. Franzens» di Innsbruck (Austria) il 26 gennaio 2006, comprensivo della formazione didattico pedagogica; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikum» (tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell'a.s. 2006/2007 presso il liceo scientifico «Bundes -oberstufenrealgymnasium» di Telfs (Austria) rilasciato il 6 luglio 2007, posseduto dalla cittadina austriaca Martina Priemer, nata a Innsbruck (Austria) il 13 giugno 1978, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o di abilitazione: 29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 30/A - Scienze motorie e sportive. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2010
Il direttore generale: Dutto |
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