IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2010/37/UE della Commissione del 17 giugno 2010 che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, recante recepimento delle direttive n. 2008/60/CE, n. 2008/84/CE, n. 2008/128/CE e n. 2009/10/CE, riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2010, recante recepimento della direttiva 2009/163/UE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
1. All'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, come modificato dal decreto ministeriale 11 novembre 2009, n. 199, dopo la voce «E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE» sono inseriti i requisiti di purezza specifici dell'edulcorante «E 961 NEOTAME» indicati nell'allegato al presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 176 |