Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2010 |
Inteventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010; Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche' una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata in particolare la grave situazione determinatasi a causa della rottura degli argini del fiume Sele, che ha provocato ingenti danni alla condotta idrica del Basso Sele, con conseguente gravissima crisi idropotabile e mancata erogazione del servizio ad oltre trecentomila abitanti della provincia di Salerno e ad un notevole numero di aziende ed attivita' produttive; Rilevato che il mancato approvvigionamento idrico pone in serio pericolo la salute della popolazione interessata, per cui appare necessario intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalita' della condotta idrica danneggiata, ristabilendo le normali condizioni di vita; Ritenuto, pertanto, necessario adottare sollecitamente ogni occorrente misura di carattere straordinario ed urgente volta al superamento della grave situazione connessa al mancato attuale funzionamento della condotta di cui trattasi, sicche' risulta assolutamente necessario dare corso, con la massima tempestivita', ai lavori di riattivazione della condotta idrica in argomento; Vista la nota del 18 novembre 2010 dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e protezione civile della regione Campania; D'intesa con la regione Campania; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il prof. Edoardo Cosenza - Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania, e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 citato in premessa. |
| Art. 2
1. Al fine di consentire alle popolazioni interessate dalla crisi idropotabile conseguente alla rottura della condotta idrica dell'acquedotto del Basso Sele la ripresa delle normali condizioni di vita, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 provvede all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a ripristinare la funzionalita' della predetta condotta idrica. Ai predetti fini il Commissario delegato e' autorizzato ad eseguire, in via di somma urgenza, se del caso anche avvalendosi delle procedure di affidamento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i lavori di realizzazione di una variante al tracciato dell'acquedotto del Basso Sele, nonche' della connessa opera provvisionale, da potersi espletare anche per stralci funzionali o per singoli lotti. 2. Il Commissario delegato provvede agli interventi di cui al comma 1 previa valutazione sotto il profilo tecnico-economico e verifica dei rischi di natura idraulica, sismica ed idrogeologica insistenti sull'area di sedime interessata, in termini alternativi rispetto alla riattivazione dell'esistente tratto di condotta danneggiato. 3. Il Commissario delegato, per l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si avvale degli Uffici tecnici della Regione, nonche' della collaborazione degli enti locali territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 3
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5. 2. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. 5. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 4
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli da 93 a 100; - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni; - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17 e successive modificazioni; - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 articolo 191; - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 100, 101, 178,101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253e 255, comma 1; - decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del 24 aprile 1999 - decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; - legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, articoli 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 75, 78, 79 ed i corrispondenti articoli del regolamento regionale di attuazione n. 7/2010, nonche' gli articoli 10, 11, 16, 19, 21, 22 del regolamento medesimo; - legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 e misure di salvaguardia; - leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. |
| Art. 5
1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma di cinque milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile, allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato. 3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonche', con apposita ordinanza di protezione civile, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2010
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi |
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