Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 200
Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, di attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale;
Visto il decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;
Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la decisione 89/153/CEE, della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d'origine;
Tenuto conto del regolamento (CE) del Consiglio, del 29 settembre 2003, n. 1782/2003, e successive modificazioni;
Vista la decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalita' di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
Vista la decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito e finalita'

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie piu' dettagliate che possono essere stabilite al fine di eradicare o controllare le malattie.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 7
luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
- 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
- 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
- 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006,
che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni
tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani.
- 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
- 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE(rifusione);
- 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la
direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
- 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio
delle pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione ed impiego
(rifusione).
- 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,
che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani.
- 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno.
- 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
(rifusione).
- 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea
(INSPIRE).
- 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di
articoli pirotecnici.
- 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive
del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
ai fini della semplificazione e della razionalizzazione
delle relazioni sull'attuazione pratica.
- 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa' quotate.
- 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che
stabilisce norme minime per la protezione dei polli
allevati per la produzione di carne.
- 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE
del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE,
2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole
procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore
finanziario.
- 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita'
nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive
75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la
direttiva 76/211/CEE del Consiglio.
- 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE
del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria
e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria.
- 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita'.
- 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni.
- 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la
direttiva 97/5/CE.
- 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita'
televisive.
- 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
- 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008,
relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni
prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (versione codificata).
- 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il
luogo delle prestazioni di servizi.
- 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta
sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE,
ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di
rimborso, ma in un altro Stato membro.
- 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.
- 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008,
recante modifica dell'allegato II della direttiva
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle
ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
comunitari.
- 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.
- 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE
del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e
della detenzione di armi.
- 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
mediazione in materia civile e commerciale.
- 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
- 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario comunitario (rifusione).
- 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che
adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della
navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
di Bulgaria e della Romania.
- 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008,
relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni.
- 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di
merci pericolose.
- 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,
relativa all'identificazione e alla registrazione dei
suini.
- 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che
semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di
diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE,
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE,
91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE
nonche' le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.
- 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008,
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna.
- 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).
- 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive.
- 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008,
che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per
quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore
energetico e le definizioni.
- 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per
combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie.
- 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE.».
- La direttiva 2008/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
8 agosto 2008, n. L 213.
- La direttiva 92/102/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 dicembre 1992, n. L 355.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
- La direttiva 2003/74/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 ottobre 2003, n. L 262.
- Le direttive 96/22/CE e 96/23/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125.
- Il regolamento n. 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1999, n.
230.
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
supplemento ordinario.
- La direttiva 89/608/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 dicembre 1989, n. L 351.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
supplemento ordinario.
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1989, n. L 395.
- La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 agosto 1990, n. L 224.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78,
supplemento ordinario.
- La direttiva 90/675/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1990, n. L 373.
- La direttiva 91/496/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 24
settembre 1991, n. L 268.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146,
supplemento ordinario.
- La direttiva 97/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 25
aprile 1997, n. L 109.
- La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 luglio 1964, n. L 121.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n.
49, supplemento ordinario.
- La direttiva 2001/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° dicembre 2001, n. L 316.
- Il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51.
- Il regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 11 agosto 2000, n. L 204.
- Il regolamento (CE) n. 1825 del 2000 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 26 agosto 2000, n. L 216.
- L'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento
ordinario, cosi' recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative .
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.».
- La decisione 89/153/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
2 marzo 1989, n. L 59.
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270.
- La decisione 2000/678/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
7 novembre 2000, n. L 281.
- La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 luglio 1964, n. L 121.
- La decisione 2005/458/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 giugno 2005, n. L 160.



 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suidi, eccetto i suidi selvatici di cui all'articolo 2 lettera b), del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
b) allevamento: un animale o l'insieme di piu' animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;
c) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese le stalle di sosta ed i mercati e i centri di raccolta;
d) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente di animali; qualora il detentore non coincide con il proprietario degli animali, il detentore e' formalmente individuato dal proprietario;
e) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali cui e' delegata la competenza dei controlli in merito all'attuazione del presente decreto;
f) scambi: gli scambi tra Stati membri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;
g) mezzo di identificazione: tatuaggio, marca auricolare o altro mezzo apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l'animale e l'azienda di origine per tutta la durata della sua vita.



Note all'art. 2:
- L'art. 2, lettera b), del citato decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 55, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) (omissis);
b) "suino selvatico": qualsiasi animale della
famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in
un'azienda;».
- Per la direttiva 2001/89/CE, si veda nelle note alle
premesse.
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) "controllo veterinario": qualsiasi controllo
fisico e/o formalita' amministrativa riguardante i prodotti
o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o
indirettamente a garantire la protezione della salute
pubblica o della salute animale;
b) "scambi": scambi tra Stati membri ai sensi
dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato di Roma;
c) "stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che
effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei
prodotti di cui all'art. 1;
d) "azienda": il complesso agricolo e la stalla del
commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente
gli animali di cui agli allegati A e B nonche', per gli
equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o
in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti
o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro
impiego;
e) "centro o organismo": qualsiasi azienda effettui
la produzione, lo stoccaggio, il trattamento o la
manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1;
f) "autorita' competente": Il Ministero della
sanita', o quello individuato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;
g) "veterinario ufficiale": il medico veterinario
dipendente dal Ministero della sanita' o dall'autorita'
individuata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 614.



 
Art. 3

Elenco informatizzato delle aziende

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono registrate dal Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio in un elenco informatizzato che e' tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Ferma restando l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e le province autonome gia' dotate di proprie banche dati alimentano la BDN in tempo reale garantendo un identico livello di qualita' e sicurezza dei dati.
2. Le modalita' e le procedure operative relative alla registrazione delle aziende nella BDN, comprese le informazioni da registrare, contengono necessariamente l'indicazione del detentore degli animali di ciascun allevamento, anche ai fini dell'applicazione della decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, sono riportate nell'allegato I, paragrafo 1.
3. Il Ministero della salute con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, se necessario, puo' fornire ulteriori indicazioni operative per l'implementazione della BDN.
4. Le aziende continuano ad essere presenti nella BDN finche' non sono trascorsi tre anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.
5. Ai sensi della decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, sono escluse dall'obbligo di registrazione nella BDN di cui al presente articolo le aziende in cui e' detenuto un solo animale destinato al consumo personale purche' sottoposto prima di ogni spostamento ai controlli stabiliti dalla normativa vigente.
6. I dati e le informazioni contenute nella BDN connessi all'attuazione e gestione della politica agricola comune e ad altri adempimenti di competenza agricola, agroambientale e rurale, saranno resi disponibili al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) tramite procedure di cooperazione applicativa.



Note all'art. 3:
- L'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196, cosi' recita:
«Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti
della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
legislativi, una banca dati informatizzata collegata in
rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
alle province autonome e al Ministero della sanita'; il
Ministero perle politiche agricole e' interconnesso,
attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria
competenza.».
- Per la decisione 2000/678/CE si veda nelle note alle
premesse.
- Per la decisione 2005/458/CE si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4

Registro aziendale di carico e scarico e modello IV

1. Il detentore degli animali, ad eccezione del caso previsto all'articolo 3, comma 5, tiene ed aggiorna il registro aziendale degli animali conformemente a quanto indicato nell'allegato II del presente decreto; il registro e' composto da pagine numerate progressivamente e contiene altresi' le seguenti informazioni:
a) numero di animali presenti in allevamento;
b) movimentazioni, con l'indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita, specificando la loro provenienza e la loro destinazione, nonche' la data delle movimentazioni stesse.
2. Nel caso in cui le informazioni previste dal registro di cui al comma 1 sono gia' interamente contenute nella BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico e' facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDN stessa e che la compilazione del registro in BDN avvenga nel rispetto della tempistica di cui all'allegato II.
3. I detentori degli animali mettono a disposizione dell'autorita' competente le informazioni sull'origine, l'identificazione e la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafi 3 e 4.
4. I detentori di animali che sono trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, o qualsiasi altra destinazione, provvedono affinche' tutti gli animali siano scortati dal modello IV di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2007, al quale si rimanda per quanto riguarda la gestione delle copie.
5. Al fine di compilare e trasmettere il modello IV di cui al comma 4, i detentori possono avvalersi delle specifiche applicazioni informatiche della BDN a condizione che l'utilizzo di tale opzione risulti preventivamente registrata nella BDN stessa.
6. L'operatore che detiene temporaneamente gli animali presso mercati e centri di raccolta si avvale del modello IV di cui al comma 4 per assolvere agli obblighi di registrazione di cui al comma 1.
7. I titolari ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione mettono a disposizione dei servizi veterinari competenti le informazioni riguardanti gli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione delle stesse nella BDN conformemente a quanto descritto nell'allegato I, paragrafo 5.
8. I registri e le informazioni, nonche' le copie del modello IV di cui al presente articolo, sono messi a disposizione dell'autorita' competente per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di registrazione.



Note all'art. 4:
- L'art. 10 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, cosi' recita:
«Art. 10 (Modello del documento di accompagnamento). -
1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di
cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni
sanitarie previste da specifici piani di profilassi
ufficiali, nonche' quello relativo alla dichiarazione
prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 118.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener
conto di esigenze di carattere sanitario.».



 
Art. 5

Identificazione degli animali

1. Gli animali sono identificati, a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'allegato I, paragrafo 2.
2. Il mezzo di identificazione di cui al comma 1 non puo' essere rimosso, sostituito o modificato senza l'autorizzazione dell'autorita' competente.
3. Qualora il mezzo di identificazione e' diventato illeggibile o e' stato smarrito, se ne appone uno nuovo conformemente al presente articolo. Il detentore trascrive il nuovo codice di identificazione nel registro di cui all'articolo 4 in modo da mantenere un nesso con il precedente codice d'identificazione.
4. A richiesta dell'associazione interessata, il Ministero della salute avvia la procedura comunitaria per l'autorizzazione di un sistema di registrazione basato sull'identificazione individuale per i riproduttori di razza pura o ibridi, iscritti rispettivamente al Libro genealogico ed al registro degli ibridi di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, purche' tale sistema offra garanzie equivalenti di rintracciabilita' degli animali pari a quelle del registro di cui all'articolo 4.



Note all'art. 5:
- Per la legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 6

Scambi intracomunitari

1. Gli animali introdotti in Italia provenienti da un altro Stato membro mantengono l'identificativo apposto dall'azienda d'origine se tale identificativo consente di garantire l'identificabilita' dell'animale.
2. Il mezzo di identificazione che non consente di garantire l'identificabilita' dell'animale e' sostituito a cura ed a spese del detentore entro trenta giorni dall'ingresso in azienda e comunque prima di una successiva movimentazione.
3. Nel caso di cui al comma 2 va stabilito un nesso tra l'identificazione attribuita dall'azienda di origine dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nell'azienda di prima destinazione. Tale nesso e' trascritto nel registro di cui all'articolo 4.
4. Relativamente agli animali provenienti da altri Stati membri, il Ministero della salute, ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28, puo' chiedere agli Stati membri, in attuazione del Capo II del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, ogni informazione utile riguardante gli animali, il loro allevamento d'origine, nonche' la movimentazione degli stessi.



Note all'art. 6:
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, cosi' recita:
«Art. 11. - 1. L'autorita' competente applica le
seguenti misure di controllo:
a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari
non sistematici in maniera non discriminatoria, per
verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9,
procedendo eventualmente a prelievo di campioni;
b) durante il trasporto i controlli necessari in caso
di sospetto di infrazione;
c) per quanto riguarda gli animali di cui
all'allegato A, parte II originari di un altro Stato
membro, se destinati:
1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati
ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore e'
responsabile dell'ammissione degli animali che non
soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2
l'autorita' competente verifica, mediante controlli non
discriminatori dei certificati e dei documenti di
accompagnamento che gli animali soddisfano a tali
condizioni;
2) ad un macello posto sotto la responsabilita' di
un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base
del certificato e dei documenti di accompagnamento, che
siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni
di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello e'
responsabile della macellazione che non rispetti le
prescrizioni dell'art. 9, comma 2, lettere b) e c);
3) ad un commerciante registrato che procede al
frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non
soggetto a controllo permanente, questo commerciante o
questo stabilimento sono considerati come destinatari degli
animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;
4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo,
compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto,
ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato,
conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del
certificato sanitario o del documento di accompagnamento
fino al destinatario ivi menzionato.
2. I destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti
3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva
commercializzazione verificano la presenza di marchi di
identificazione certificati o documenti menzionati all'art.
9, comma 2, lettere b) e c) e segnalano qualsiasi mancanza
o anomalia all'autorita' competente e, in quest'ultimo
caso, isolano gli animali in questione fino a che
l'autorita' competente abbia deciso sulla sorte da
riservare a loro.
3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma
1, lettera c), punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito di
una convenzione da stipulare con la competente autorita' al
momento della registrazione preliminare prevista dall'art.
5, comma 4, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste
in tale convenzione e' assicurato mediante controlli non
sistematici.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B,
parte II.
5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali
provenienti da un altro Stato membro:
a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o
di prodotti, la natura della spedizione e la data
prevedibile dell'arrivo, nelle ventiquattro ore precedenti,
non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi
eccezionali l'autorita' competente del luogo di arrivo puo'
richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica
non e' richiesta per i cavalli registrati muniti del
documento di identificazione previsto dalle disposizioni
della direttiva 90/427/CEE;
b) conservano per un anno i certificati sanitari o i
documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta
della competente autorita'.
6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
adotta le modalita' di applicazione del presente articolo,
in conformita' delle decisioni della Commissione delle
Comunita' europee.».
- Il capo II del citato decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 27, cosi' recita: «Assistenza su richiesta».



 
Art. 7

Importazioni

1. Gli animali importati da un Paese terzo che hanno superato i controlli ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e rimangono nel territorio italiano, sono identificati in conformita' e mediante i mezzi di identificazione di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima di lasciare l'azienda, tranne nel caso in cui la destinazione finale sia un macello situato nel territorio nazionale e che gli animali sono effettivamente macellati entro trenta giorni dal loro ingresso.
2. E' stabilito un nesso tra l'identificazione effettuata nel Paese terzo di provenienza degli animali e quella di cui al comma 1. Tale nesso e' trascritto nel registro aziendale di cui all'articolo 4.



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 1993, n. 93, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8

Controlli

1. Il Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente per territorio programma, sulla base di un'analisi del rischio, l'esecuzione di controlli atti a verificare l'applicazione del presente decreto.
2. Il programma annuale dei controlli di cui al comma 1 riguarda almeno l'1 per cento del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza. Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004. Le autorita' competenti ad eseguire i controlli di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono della check list di cui all'allegato III.
3. Le informazioni riguardanti i controlli sono registrate nella BDN.



Note all'art. 8:
- Per il regolamento (CE) n. 882/2004, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 9

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile legale dell'azienda che non provvede alla registrazione della stessa azienda presso il Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, primo periodo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non provvede a comunicare al Servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio, secondo quanto previsto all'allegato I, paragrafo 1, penultimo periodo, la variazione dei dati aziendali e dell'allevamento e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che contravviene agli obblighi di identificazione degli animali, di cui agli articoli 5, 6 e 7 ed allegati I e II e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni capo non regolarmente identificato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rimuove, sostituisce o modifica il mezzo di identificazione presente su un animale, senza preventiva comunicazione all'autorita' competente, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni capo.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di istituire il registro di carico e scarico e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore, ad eccezione del trasportatore, che omette di compilare in ogni sua parte e tenere aggiornato per il proprio allevamento il registro aziendale, ai sensi degli articoli 4, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro, per ogni operazione non registrata.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 600 euro per ogni animale movimentato privo della documentazione richiesta.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dello stabilimento di macellazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 4, comma 7, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo macellato.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali che non adempie agli obblighi previsti all'allegato I, paragrafo 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
11. Qualora si tratti del primo accertamento presso un'azienda diversa da uno stabilimento di macellazione, l'autorita' che effettua il controllo, nel caso accerti l'esistenza di violazioni che possono essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali, prescrive al detentore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari. Se il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorita' per la regolarizzazione entro il termine fissato, le sanzioni relative alle violazioni riscontrate sono estinte.
12. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.



Note all'art. 9:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
supplemento ordinario.



 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con provvedimento di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modifica gli Allegati di cui al presente decreto, per tener conto di esigenze di carattere sanitario e modifiche normative anche comunitarie.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Fazio, Ministro della salute

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 11:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n. 317, vedi note alle premesse.



 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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