Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 ottobre 2010
Aggiornamento delle reti di trasporto regionale di gas naturale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti e' effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008. Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e la Regione o le Regioni interessate;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che l'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferite alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente a quello relativo alla presentazione della medesima istanza;
Vista l'istanza in data 29 gennaio 2010 della societa' di trasporto SnamReteGas S.p.A. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di' nuova realizzazione riportati in allegato 1;
Vista l'istanza in data in data 31 gennaio 2010, della societa' di trasporto S.G.I. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2;
Vista l'istanza della societa' di trasporto Consorzio Media Valtellina. in data 29 gennaio 2010, con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 3;
Vista l'istanza in data 21 gennaio 2010 della societa' di trasporto Retragas S.r.l.., con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 4;
Vista l'istanza in data 22 gennaio 2010 della societa' di trasporto NetEnergy Service S.r.l. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 5;
Vista l'istanza in data 9 dicembre 2009 della societa' di trasporto Metan Alpi Energia S.r.l. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di riclassificare come rete di distribuzione alcuni tratti di rete;
Vista l'istanza in data 25 gennaio 2010 della societa' di trasporto Gas Plus S.r.l. con la quale e' stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 31 dicembre 2009 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 6;
Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alle richiesta di classificazione come reti regionali di trasporto sopra citate delle societa' SnamReteGas S.p.A., S.G.I. S.p.A.; Consorzio Media Valtellina, Retragas S.r.l, Netenergy service S.r.l: e Gas Plus S.r.l., mentre non e' stato ritenuto possibile accogliere la richiesta della societa' Metan Alpi energia S.r.l. di riclassificare come rete di distribuzione i tratti di gasdotto richiesti in quanto non previsto dalla norme vigenti,
Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelli previsti all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005:

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento della Rete Regionale dei gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 maggio 2009, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, aventi stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2009.
2. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° gennaio 2011, comprensivo dei tratti di rete di cui al comma 1, ed e' riportato nei seguenti Allegati:
gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;
gasdotti della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B;
gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;
gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D;
gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;
gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F;
gasdotti della societa' Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G;
gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H;
gasdotti della societa' ltalcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I.
 
Art. 2
Aggiornamento dei dati relativi alla Rete di Trasporto Regionale

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 30 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno.
2. Il Ministero entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede a richiedere il relativo parere all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete di Trasporto Regionale L'aggiornamento della Rete di Trasporto regionale di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui e' presentata. l'istanza.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.
Roma, 22 ottobre 2010

Il Ministro: Romani
 
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