Gazzetta n. 283 del 3 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 novembre 2010 |
Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Federica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Moraru Federica, nata il 29 maggio 1982 a Brasov, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro; Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Moraru e' in possesso del titolo accademico triennale ottenuto in data 19 dicembre 2005 in Italia presso l'Universita' degli studi di Pisa, e della laurea specialistica conseguita il 14 ottobre 2008 presso la stessa Universita' italiana; Considerato che la medesima risulta avere ottenuto il provvedimento di omologa dei titoli accademici conseguito in Italia a quello analogo romeno; Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento del tirocinio biennale, come previsto dall'ordinamento romeno; Considerato che ha documentato di avere superato l'esame di abilitazione alla professione di avvocato nel febbraio 2010 presso il Consiglio del Foro degli avvocati di Brasov; Considerato che ha dimostrato di essere iscritta al «Tabloul avocatilor definitivi ai Baroului»di Brasov (Romania); Ritenuto, pertanto, che la fattispecie none' riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Romania e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Avocat» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (Regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che il suddetto decreto prevede nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita, in altro Paese dell'Unione europea, una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna; Ritenuto, pertanto, che nel caso specifico sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa limitata alla sola prova orale; Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Moraru Federica,nata il 29 maggio 1982 a Brasov, cittadina romena, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 9 novembre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
|
|
|