Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2010
Aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
Considerato che ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri, nelle regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente scarso, possono essere autorizzati dalla Commissione a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80% dei contributi finanziari di cui all'art. 103-ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;
Considerato che ai sensi dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, il livello di organizzazione dei produttori e' considerato particolarmente scarso quando le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione ortofrutticola regionale ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili i dati;
Visto l'art. 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che dispone che gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in tale anno, corredata degli elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori nella Regione interessata particolarmente scarso e delle informazioni sulle OP interessate, sull'importo dell'aiuto concesso e sui contributi finanziari versati dai soci;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Vista la Strategia Nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 3932 dell'11 maggio 2009, e successive modifiche e integrazioni, adottato in conformita' alla richiamata Strategia Nazionale 2009-2013;
Vista la nota ministeriale 29 gennaio 2010, n. 4, come integrata con note del 16 marzo 2010, n. 3245, del 19 marzo 2010, n. 3364 e del 14 aprile 2010, n. 4268, con la quale e' stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2010, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni con un livello di organizzazione inferiore al 20%;
Vista la Decisione C(2010)4282 del 29 giugno 2010, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'Italia, per l'anno 2010, a versare alle organizzazioni di produttori nelle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, un aiuto finanziario nazionale fino a concorrenza di un importo pari a € 48.414.330,00, a norma dell'art. 103-sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Vista la nota ministeriale 11 giugno 2010, n. 6040, con la quale e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze la disponibilita' delle risorse finanziarie da destinare al predetto aiuto nazionale;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.) 26 luglio 2010, con il quale e' stato stanziato l'importo di € 40.000.000,00, pari all'82,62% dell'importo autorizzato dalla Commissione europea;
Vista la nota ministeriale 30 luglio 2010, n. 7295, con la quale sono state anticipate, alle organizzazioni di produttori interessate, le indicazioni necessarie all'avvio delle procedure per l'adeguamento dei programmi operativi finalizzato, tra l'altro, all'incremento della concentrazione dell'offerta e all'ampliamento della base associativa;
Ritenuto necessario adottare le disposizioni necessarie ad integrare la richiamata Strategia Nazionale 2009-2013 relativamente a quanto concerne l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale per il 2010;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Le presenti disposizioni, concernenti l'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2010, di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, integrano la Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417.
 
Art. 2
Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2010

1. Le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono, ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, la Valle d'Aosta, la Liguria, la Toscana, le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' concesso, per l'anno 2010, nei limiti dello stanziamento complessivo di € 40.000.000,00, alle organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, per un importo non superiore al 66,096% dei contributi finanziari effettivamente versati al fondo di esercizio dagli aderenti o dalle medesime organizzazioni, ammesso in via definitiva dalle competenti autorita'.
3. Possono beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale solo le organizzazioni di produttori che risultano inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione del 29 gennaio 2010, n. 4, come integrata con le note richiamate in premessa, di cui alla Decisione C(2010)4282 del 29 giugno 2010 della Commissione europea, e nei limiti degli importi autorizzati dalla stessa, salvo i casi di rettifica ai sensi dell'art. 149 del regolamento (CE) n. 1580/2007.
4. Le organizzazioni di produttori che non hanno ancora provveduto all'implementazione nel programma operativo dell'aiuto finanziario nazionale, potranno utilizzare la procedura della modifica in corso d'anno prevista dall'art. 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007; per le organizzazioni di produttori che proseguono fino ad esaurimento i programmi operativi approvati con il regolamento (CE) n. 2200/96, la modifica comporta automaticamente il passaggio al nuovo regime.
5. Gli interventi che dovranno essere realizzati con i fondi dell'aiuto finanziario nazionale devono tendere all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nelle regioni di cui al comma 1. A tal fine, gli interventi ammessi dovranno riferirsi agli obiettivi n. 2 e n. 7 ed alle corrispondenti misure, indicati nella tabella 3.1 della Strategia Nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, con i conseguenti indicatori per consentire all'AGEA il monitoraggio di quanto realizzato con l'aiuto medesimo.
6. Per le organizzazioni di produttori che nell'ambito della richiesta di accesso all'aiuto finanziario nazionale presentano e realizzano un programma di importo superiore al 66,096% dei contributi finanziari effettivamente versati al fondo di esercizio, gli Organismi pagatori competenti, in fase di valutazione finale del programma, possono elevare la percentuale di cui al comma 2 fino all'80% dei contributi finanziari effettivamente versati al fondo di esercizio approvato in via definitiva, in presenza di economie accertate dagli stessi Organismi pagatori.
7. I provvedimenti delle regioni e delle province autonome che approvano i programmi, dovranno specificare l'importo dell'aiuto approvato eccedente la percentuale del 66,096, di cui al comma 2. I criteri di ripartizione delle eventuali economie, saranno definiti, entro il 31 dicembre 2010, dall'AGEA in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
8. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2010 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno, non puo' in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci e/o dell'organizzazione di produttori al fondi di esercizio.
9. Per la corretta gestione dell'aiuto finanziario nazionale, le procedure relative ai controlli, alla rendicontazione delle spese e ai pagamenti alle organizzazioni di produttori, seguono le stesse regole generali stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio, salvo ove diversamente stabilito.
10. Gli Organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2011, in conformita' agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
11. L'AGEA assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E 26 luglio 2010, richiamato nelle premesse, secondo le modalita' e i termini ivi indicati.
12. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, entro il 1° gennaio 2012, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 362
 
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