Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 ottobre 2010 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Jutta Valentini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Jutta Valentini; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, e' esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria e secondaria in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua tedesca, dove l'italiano e' studiato come lingua seconda; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello stato membro d'origine; Rilevato altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il seguente titolo di formazione professionale: diploma di istruzione post secondario: «Magistra der Künste, Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung (Lehramt an höheren Schulen); Unterrichtsfach Textiles Gestalten (Lehramt an höheren Schulen)» (Magistra delle belle arti, materia didattica educazione artistica e creazioni tessili) comprensivo della formazione didattico pedagogica, conseguito presso la «Kunstuniversität» di Linz (Austria) il 3 maggio 2007; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über Zurücklegung des Unterrichtpraktikums gemaß § 24 des Unterrichtsspraktikumsgesetzes» (tirocinio come insegnante praticante sostenuto nell'a.s. 2007/2008) rilasciato dall'istituto «Georg von Peuerbach Gymnasium» di Linz il 5 settembre 2008, posseduto dalla cittadina italiana Jutta Valentini nata a Brunico (Bolzano) l'11 luglio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o di abilitazione: 25/A - Disegno e storia dell'arte; 28/A - Arte e immagine. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2010
Il direttore generale: Dutto |
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