Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 ottobre 2010
Incentivi a favore del trasporto combinato e trasbordato su ferro. (Decreto n. 750).


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE;
Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010 con il quale parte delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 vengono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;
Visto l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministeriale n. 592/2010, il quale individua i criteri per la concessione dei contributi destinati al sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse;
Considerata la necessita' di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale n. 592/2010, al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie di trasporto contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' di incentivare nuovi traffici ferroviari;

Decreta:

Art. 1

1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 - 1 . Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1, comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data del presente decreto, provvedera' a dettare le modalita' operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.
2. La disciplina delle modalita' di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - ove applicabili - delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverra' sulla base dei seguenti criteri:
a) la destinazione dovra' avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi (1) effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; per «treno completo» deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un'unica impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI. mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e si impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;
b) potranno accedere ai contributi anche le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi nel corso del 2009, ma commissionino tali servizi nel periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011. L'accesso ai contributi e' subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie di treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi;
c) I requisiti relativi al traffico ferroviario dovranno essere comprovati - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; nonche' con l'ulteriore documentazione di dettaglio che sara' definita dal Ministero nel decreto di cui al comma 1;
d) il Ministero procedera' a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sara' concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita' della Commissione Europea ai sensi del successivo art. 4;
e) le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utenti del trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti una riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla premialita' di cui alla successiva lettera g);
f) l'ammontare del contributo e' fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato o trasbordato effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dal 15 ottobre 2010 e sara' liquidato a consuntivo dell'annualita', entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui ai precedenti punti a) o b);
g) in relazione alle effettive disponibilita' finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialita', a consuntivo dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle imprese di cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010;
h) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovra;
i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 provvedera' al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche - anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventuale recupero del contributo.
3 . Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' di istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potra' avvalersi, mediante apposita convenzione, della Societa' Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.».

(1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose nei
quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI
 
Art. 2

1 . Restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010 non modificate dal presente decreto.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,registro n.10,foglio n.2
 
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