Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 novembre 2010
Aggiornamento delle modalita' e delle condizioni per la contrazione dei mutui per il finanziamento della prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.


IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento del tesoro

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», ed in particolare l'art. 1, con il quale «per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 295, recante «Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico», ed in particolare l'art. 3, comma 2, che stabilisce che «per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b) che stabilisce che «per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalita' di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000) e, in particolare, l'art. 54, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti di impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 144, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e, in particolare, l'art. 45, comma 1, il quale prevede che, «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 291, che per le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, ha autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 9 marzo 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999, recante «Criteri e modalita' per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Direttore generale del tesoro 23 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003, che ha aggiornato le modalita' e le condizioni per la contrazione dei mutui di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) della legge n. 448/1998 e successive integrazioni, fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 9 marzo 1999;
Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi»;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed, in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
Visto, altresi', il comma 177-bis dello stesso art. 4 della legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Visto l'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo;
Visto l'art. 1, comma 75, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2004);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 2005);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 2006);
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007 recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, comma 512;
Visto l'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) concernente il «Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che: «Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.»;
Vista la circolare 24 maggio 2010, n. 2276 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);
Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento delle modalita' e delle condizioni per la contrazione dei mutui fissati con i citati decreti 9 marzo 1999 e 23 gennaio 2003, per tener conto delle intervenute modifiche normative sopra citate;

Decreta:

Art. 1

All'art. 1 del decreto 9 marzo 1999 di cui al preambolo, dopo le parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», sono aggiunte le seguenti: «, con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea per gli investimenti».
 
Art. 2

L'art. 2 del citato decreto 9 marzo 1999 e' sostituito dal seguente:
«Nei contratti di finanziamento che verranno stipulati dovranno essere indicati il periodo di utilizzo delle risorse finanziarie, nonche' gli interventi oggetto di finanziamento.
L'erogazione del mutuo dovra' avvenire secondo stati di avanzamento del progetto anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Ai fini dell'ottimizzazione dei contributi pluriennali, nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento le erogazioni saranno regolate a tasso variabile e il contributo annuo disponibile sara' destinato prioritariamente al pagamento degli interessi maturati e per il restante al rimborso del capitale. In ogni caso l'erogazione dei contributi sara' effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente nel bilancio dello Stato. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.
Alla fine del periodo di utilizzo il debito residuo risultante dalle predette erogazioni sara' rimborsato secondo un piano di ammortamento con rate costanti a tasso fisso, nei limiti delle disponibilita' previste.
Nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento gli interessi matureranno sugli importi erogati con decorrenza dal giorno successivo alla data di erogazione e saranno calcolati sulla base del tasso variabile, determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare:
per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potra' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, relative a mutui regolati a tasso variabile di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto;
per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso variabile non potra' essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il tasso fisso che dovra' regolare il debito residuo alla data dell'ultima erogazione sara' determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare:
per mutui di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potra' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, relative a mutui regolati a tasso fisso di pari durata rispetto a quella dei contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente decreto;
per mutui di importo superiore ad euro 51.645.689,91, il tasso fisso non potra' essere superiore a quello preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Lo schema di contratto di mutuo prima della stipula dovra' essere trasmesso, per il preventivo nulla osta, all'amministrazione competente, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'istituto finanziatore dovra' notificare all'amministrazione competente copia conforme del contratto di mutuo perfezionato.
I soggetti finanziatori dovranno procedere ad effettuare le comunicazioni relative all'avvenuto perfezionamento delle operazioni secondo le modalita' previste dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010, citate nelle premesse».
 
Art. 3

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del 23 gennaio 2003 di cui al preambolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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