Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 ottobre 2010 |
Assegnazione alle universita' dei contratti di formazione specialistica derivanti da finanziamenti regionali o privati nell'anno accademico 2009/2010. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; Visto i decreti 1° agosto 2005 e 17 febbraio 2008, relativi al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; Visti i decreti 29 marzo 2006 e 22 gennaio 2008, emanati d'intesa con il Ministero, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i quali sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione; Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2008/2009-2010/2011 di cui all'art. 35, primo comma del decreto legislativo n. 368/1999; Visto il decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali del 27 luglio 2009, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2008/2009, pari a 8.848 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Visto il decreto 5 febbraio 2010, con il quale si e' provveduto all'assegnazione di 5.000 contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione universitarie ai sensi del predetto decreto legislativo n. 368/1999; Visti in particolare l'art. 3 del decreto sopra richiamato e la ministeriale n. 669 del 5 febbraio 2010, che prevedono, in una fase successiva, l'assegnazione dei posti aggiuntivi a finanziamento regionale e a finanziamento comunque acquisito dalle universita'; Rilevata l'opportunita' di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita', cosi' come previsto nel decreto ministeriale 5 febbraio 2010;
Decreta:
Art. 1
Per l'anno accademico 2009/2010 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle regioni e' stabilito alla III colonna della tabella allegata al presente decreto e di cui ne costituisce parte integrale e sostanziale, secondo quanto comunicato dagli atenei. |
| Art. 2
Il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle universita', per l'anno accademico 2009/2010, e' stabilito alla IV colonna della medesima tabella, secondo quanto comunicato dagli atenei. |
| Art. 3
I medici extracomunitari non abitualmente residenti in Italia, in possesso del riconoscimento, tramite il Ministero della salute, dell'abilitazione professionale conseguita nel Paese di origine e con borsa di studio finanziata dal proprio Governo, o da Istituzioni italiane o straniere riconosciute idonee, sono indicati nella V colonna della piu' volte richiamata tabella, secondo quanto comunicato al riguardo dalle universita'. Roma, 6 ottobre 2010
Il Ministro: Gelmini |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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