Gazzetta n. 288 del 10 dicembre 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 novembre 2010
Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6, e 7 corrispondenti al territorio rispettivamente delle regioni Emilia Romagna escluse le province di Parma e Piacenza, Veneto incluse le province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia. (Deliberazione n. 603/10/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 novembre 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorita' l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale "le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione";
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in particolare, l'art. 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, rinominato "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";
Vista la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 15/03/CONS recante "Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)";
Vista la delibera n. 399/03/CONS recante "Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)";
Vista la delibera n. 163/06/CONS, recante "Atto di indirizzo - Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale";
Visti gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si e' tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell'ambito dell'ITU (International Telecommunication Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
Vista la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante "Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T - Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge";
Vista la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello switch-off fissato al 1° marzo 2008";
Vista la delibera n. 53/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello switch-off";
Vista la delibera n. 200/08/CONS del 23 aprile 2008, recante "Piani di assegnazione delle frequenze per la digitalizzazione delle reti televisive nelle aree all digital: avvio dei procedimenti ed istituzione dei tavoli tecnici";
Vista la delibera n. 506/08/CONS del 29 luglio 2008, recante il "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nella Regione autonoma Valle d'Aosta in previsione dello switch-off";
Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;
Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata dalla legge n. 88 del 2009 ed in particolare l'art. 8-novies, comma 4, secondo il quale nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali sono assegnati "in conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009";
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'articolo 8-novies della citata legge n. 101/2008, e' stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;
Viste le delibere:
n. 294/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Piemonte occidentale, corrispondente alle provincie di Torino e Cuneo":
n. 295/09/CONS del 4 giugno 2009 recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle provincie autonome di Trento e di Bolzano" cosi' come modificata dalla delibera n. 477/09/CONS del 14 settembre 2009 recante "Modifica dell'allegato 2 alla delibera n. 295/09/CONS recante il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica del Trentino e Alto Adige corrispondente alle province autonome di Trento e Bolzano";
n. 426/09/CONS del 29 luglio 2009, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area corrispondente al territorio della regione Lazio esclusa la provincia di Viterbo";
n. 615/09/CONS del 12 novembre 2009, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania";
n. 475/10/CONS del 16 settembre 2010, recante "Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica corrispondente al territorio ricomprendente le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma";
Vista la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante "Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale" e, in particolare, i criteri indicati dall'articolo 13, comma 5, lettere b), c) e d) del suddetto regolamento;
Vista la delibera n. 614/09/CONS del 12 novembre 2009, recante "Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione";
Visto l'articolo 42 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e, in particolare:
il comma 5, ai sensi del quale l'Autorita' adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' ai principi del Testo unico;
il comma 6 ai sensi del quale l'Autorita', nella predisposizione dei piani di assegnazione, adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione;
il comma 11 ai sensi del quale l'Autorita' definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualita' e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza;
Visti i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dall'Autorita' con la citata delibera n. 181/09/CONS, e, in particolare, l'allegato A, punto 6, lettere a), b), c), d), e), f);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che attribuisce al servizio di radiodiffusione sonora e televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
Considerato che il numero dei canali attribuiti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito dell'adozione, per la banda VHF-III, della canalizzazione prevista negli atti finali della Conferenza di Ginevra '06, e' pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V;
Vista, altresi', la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 1676 del 9 novembre 2009 con la quale lo stesso ha comunicato che si rende al momento disponibile, ai fini della pianificazione delle risorse per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, anche il canale 69 della banda UHF-V e rilevato che, pertanto, il numero complessivo di canali disponibili ai fini della pianificazione e' pari a 57;
Considerato che le frequenze della banda VHF-III attribuite al T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e non possono piu' essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off di ogni singola area tecnica per il servizio di radiodiffusione televisiva;
Considerato che il procedimento per la definizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, avviato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 177/05, e' finalizzato ad identificare, sulla base dei criteri di pianificazione previsti dalla normativa vigente e dei criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri dettati dalla delibera n. 181/09/CONS, le risorse frequenziali utilizzabili per il servizio radiotelevisivo e le relative condizioni di uso al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di interferenza nazionali ed internazionali;
Tenuto conto che a seguito dell'intervenuta modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' stata assegnata all'emittente Centro Europa 7, in esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato n. 2624/2008, la frequenza relativa al canale 8 della banda VHF-III al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale;
Visto l'accordo integrativo ai sensi della legge n. 241/90, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro Europa 7 a r.l. in data 9 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 4 maggio 2010, al fine della definitiva cessazione della materia del contendere;
Visto il verbale sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dalla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in data 17 maggio 2010, nel quale si identificano le esigenze di configurazione delle reti televisive digitali terrestri della Rai ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo stabiliti dalla legge, dalle linee guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS e dal contratto di servizio;
Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali";
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della delibera n. 300/10/CONS, e' stato avviato il procedimento per l'identificazione di dettaglio delle frequenze nelle aree tecniche 5, 6 e 7, nel cui ambito e' stato convocato, con lettera della Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica prot. n. 61950 del 25 ottobre 2010, il Tavolo Tecnico, successivamente rinviato al 12 novembre 2010 con nota prot. n. 63512 del 2 novembre 2010, a cui sono stati chiamati a partecipare tutti i soggetti legittimamente operanti esercenti impianti di radiodiffusione televisiva ubicati nelle suddette aree tecniche e nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti.
Considerato che il previsto Tavolo Tecnico si e' riunito il giorno 12 novembre 2010, ed i lavori si sono svolti nell'ambito del quadro delineato dall'art. 8-novies comma 3, della legge 6 giugno 2008, n. 101, cosi' come modificato dall'art. 45 della legge 7 luglio 2009, n.88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2009;
Visto il resoconto dei lavori del Tavolo Tecnico relativo alle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti rispettivamente alla Regione Emilia Romagna escluse le Province di Parma e Piacenza, alla Regione Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone ed alla Regione Friuli Venezia Giulia;
Considerato che, antecedentemente alla convocazione del Tavolo Tecnico relativo alle aree tecniche 5, 6 e 7, le associazioni FRT e Aeranticorallo, a nome delle emittenti locali operanti nelle aree medesime, avevano avanzato un'istanza, acquisita al protocollo dell'Autorita' n. 52535 del 3 settembre 2010, in cui veniva richiesto, tra l'altro, la messa a disposizione alle reti locali delle frequenze 32 e 42 nelle aree tecniche nn. 5, 6 e 7, radioelettricamente connesse all'area tecnica 3, dove le medesime frequenze sono pianificate per le reti locali;
Vista la lettera prot. n. 77277 del 12 novembre 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni, in riscontro alla richiesta dell'Autorita' di cui alla lettera prot. 65226 del 10 novembre 2010, ha comunicato che "pur non potendo dare alcuna certezza sull'esito finale della procedura di coordinamento avviata, ritiene che si possa procedere alla pianificazione dei canali 42 e 32 per l'emittenza locale con la condizione che un esito negativo del coordinamento potrebbe comportare la necessita' di assegnare due canali non incompatibili con le assegnazioni slovene o croate in sostituzione del 33 e del 57 o di uno dei due qualora il coordinamento avesse successo per uno solo";
Considerato che la tabella in allegato 1 alla delibera n. 300/10/CONS prevede, con riferimento ai multiplex n. 11 e 19 nelle aree tecniche nn. 5, 6 e 7, che l'utilizzo delle frequenze indicate nella medesima tabella, rispettivamente 33 e 57, e' subordinato all'esito positivo del coordinamento internazionale e che nelle note (5) e (7) della stessa tabella e' previsto l'uso di frequenze alternative, rispettivamente 42 e 32, ovvero di un canale di analoga copertura indicato dall'Autorita' sentito il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni;
Ritenuto, sulla base della predetta comunicazione del Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni del 12 novembre 2010, di poter pianificare - allo stato - per i predetti multiplex n. 11 e 19, le frequenze indicate, rispettivamente 33 e 57, anche nelle aree tecniche nn. 5, 6 e 7 e che tale pianificazione e' rivedibile alla luce della condizione indicata dal Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni di assegnare, in caso di esito negativo del coordinamento internazionale, "canali non incompatibili con le assegnazioni slovene o croate in sostituzione del 33 e del 57 o di uno dei due qualora il coordinamento avesse successo per uno solo";
Considerato che i canali 32 e 42 sono pianificati per le reti locali nell'area tecnica n. 3 e che eventuali modifiche relative ai canali in questione nell'aree tecniche nn. 5, 6 e 7 sono state valutate nell'ambito del procedimento per l'identificazione di dettaglio delle reti da destinare all'emittenza locale nelle suddette aree;
Considerato che l'assegnazione di diritti di uso nelle aree tecniche 5, 6 e 7 deve intendersi di natura temporanea, soggetta alle condizioni espresse dalla richiamata lettera del Ministero dello sviluppo economico nonche' rivedibile dall'Autorita' in esito alle trattative di coordinamento internazionale;
Considerato che l'Autorita', a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali terrestri da realizzare nelle aree tecniche 5, 6 e 7, di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, e che, solo successivamente all'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni adotta i provvedimenti di attribuzione dei diritti d'uso temporanei delle frequenze;
Considerato, in particolare, che i canali di cui all'allegato 1 sono pianificati in ambito regionale e che quelli di cui all'allegato 2 sono pianificati per l'utilizzo in ambito sub-regionale, provinciale o locale, nelle aree tecniche 5, 6 e 7;
Considerato che ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "... i piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano";
Considerato, altresi', che ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorita' indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente";
Considerato che, ai fini dell'individuazione delle frequenze di cui al presente provvedimento, sono stati considerati, in accordo con i parametri di flessibilita', i siti gia' assentiti dalle Regioni interessate alle aree tecniche 5, 6, e 7 nonche' ulteriori siti la cui utilizzazione e' subordinata al parere delle rispettive Regioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Considerato che la scelta dei siti da utilizzare nella pianificazione attraverso le reti di riferimento e' giustificata dalla necessita' di conseguire la massima estensione delle aree di copertura delle medesime reti di riferimento nonche' dalla necessita' di garantire la continuita' del servizio reso all'utenza con la transizione alla tecnologia digitale;
Ritenuto che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purche' compresi tra quelli assentiti dalle rispettive Regioni, senza escludere comunque la possibilita' per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorita' regionali e che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonche' i vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
Ritenuto necessario che, sulla scorta delle ipotesi di flessibilita' utilizzate per l'individuazione delle frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, si provveda a condurre le negoziazioni internazionali con i Paesi interessati;
Considerato che il definitivo utilizzo delle frequenze e' condizionato all'esito delle relative negoziazioni internazionali e della pianificazione delle aree confinanti, e che l'Autorita' si riserva di adottare conseguentemente le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
Considerata, pertanto, l'opportunita' che l'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze e per un periodo di tempo limitato in relazione alla conclusione delle negoziazioni internazionali, all'esito delle quali le attribuzioni dei diritti d'uso potranno essere riviste;
Considerato che, nel rispetto dell'art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i diritti d'uso delle frequenze devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza. L'attribuzione dei diritti d'uso e' comunque subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all'attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;
Considerato che, ai fini della configurazione delle reti digitali terrestri di cui alla presente delibera e della conseguente attribuzione dei diritti di uso delle frequenze si applicano i criteri di cui all'allegato A della delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, che costituisce modifica della delibera n. 603/07/CONS richiamata dall'articolo 8-novies della Legge n.101 del 2008, criteri elevati a norma primaria dalla dall' art. 45 della Legge n.88 del 2009, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, Legge comunitaria 2008";
Considerata la necessita', nel rispetto dei criteri della citata delibera n. 181/09/CONS, di pianificare le frequenze necessarie all'assolvimento dei compiti di servizio pubblico, anche nella nuova articolazione dell'offerta digitale, assicurando un grado di copertura coerente con gli obblighi di servizio universale, anche tenendo conto degli obblighi di programmazione regionale, nonche' delle risorse necessarie ad attuare l'art. 28 del contratto di servizio 2007-2009;
Considerato che relativamente alla conversione delle reti delle emittenti televisive locali la citata delibera n. 181/09/CONS prevede il seguente criterio: "La conversione delle esistenti reti televisive locali analogiche in reti digitali pianificate, dovra' essere necessariamente effettuata nel rispetto delle previsioni normative che prevedono, come sopra detto, l'assegnazione di almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili a tale comparto. Cio' comporta che regole di conversione analoghe a quelle previste per le reti delle emittenti nazionali si applicano anche alle reti delle emittenti locali, con l'obbligo della restituzione delle frequenze all'atto dello switch-off e dell'utilizzo di reti digitali isofrequenziali";
Considerato che i limiti al numero delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica relativi alle emittenti televisive locali sono dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera p) e dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificati del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Considerato che, con le delibere nn. 294/09/CONS e 295/09/CONS, sono stati individuati, nell'ambito della cornice normativa e regolamentare concernente le emittenti televisive locali, gli specifici criteri che, in accordo con la citata delibera n. 181/09/CONS, devono essere in concreto applicati nella conversione delle esistenti reti televisive esercite dalle emittenti locali, criteri peraltro egualmente riportati nella delibera n. 426/09/CONS, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto;
Considerata la fissazione del 19 dicembre 2008 quale data di riferimento per l'applicazione dei predetti criteri per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle aree tecniche n. 1, n. 4, n. 12, n. 13 e n. 3, riferite al Piemonte Occidentale, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, alla Regione Lazio esclusa la Provincia di Viterbo, alla Campania, ed alle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Piacenza e Parma;
Ritenuto di confermare la predetta data per l'applicazione dei criteri all'assegnazione dei diritti nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e nelle restanti aree tecniche, al fine di considerare un unico riferimento temporale che non dia luogo a discriminazioni tra le differenti aree tecniche e consenta quindi una applicazione omogenea dei medesimi criteri;
Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze pianificate con il presente provvedimento alle emittenti locali avvenga conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorita':
a) l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell'Autorita' e validati dagli organi competenti;
b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;
c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi:
1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;
2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o piu' reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
e) qualora piu' soggetti eserciscano nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire societa' o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell'ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e);
f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all'avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe;
Considerato che, alla luce della situazione orografica delle aree tecniche 5, 6 e 7, e dell'attuale stato delle trattative internazionali, sono identificate per l'utilizzo nell'area tecnica le frequenze in banda riportate in allegato 1, con riferimento ai canali utilizzabili in area regionale, ed in allegato 2 al presente provvedimento, con riferimento ai canali utilizzabili in aree sub-regionale;
Considerato che le frequenze di cui al presente provvedimento sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilita' con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti nonche' con le aree tecniche limitrofe, con particolare riferimento ai canali di cui all'allegato 2;
Considerato che l'utilizzo dei canali dell'allegato 2 nelle aree tecniche 5, 6 e 7 e soggetto alla condizione di non arrecare interferenze nocive all'utilizzo dei medesimi canali nel territorio del Paesi esteri e nelle aree tecniche confinanti nel territorio nazionale nelle quali sono utilizzati per reti nazionali o regionali, tenendo conto, in particolare, per il canale 23, delle utilizzazioni per il servizio pubblico televisivo per cui deve esserne assegnato l'utilizzo in limitate zone;
Considerato che il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7 e' a disposizione presso la sede dell'Autorita' ed e' trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle medesime aree tecniche;
Considerato che l'elenco delle frequenze e' da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessita' di compatibilizzazione con la prossima pianificazione delle aree limitrofe e dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale;
Considerato che la pianificazione delle frequenze adottata dall'Autorita' tiene conto degli sviluppi relativi alla utilizzazione delle frequenze della banda 800 MHz per servizi diversi dalla radiodiffusione televisiva secondo gli indirizzi comunitari, e che le frequenze non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro per l'assegnazione al dividendo digitale esterno;
Considerato che in caso di controversie in merito all'applicazione del presente provvedimento l'Autorita', ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, dall'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche e dall'articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si pronuncia secondo le procedure di cui al regolamento approvato con la delibera n. 352/08/CONS;
Considerato che e' opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso delle frequenze avvenga in tempo utile al fine di consentire le iniziative necessarie alla realizzazione dello switch-off nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e a tal fine, e' altresi' opportuno che siano individuati tutti gli strumenti per attivare il necessario coordinamento delle autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo switch-off;
Considerato che l'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze e' disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni internazionali, della compatibilizzazione con le aree limitrofe e dopo l'adozione da parte dell'Autorita' del piano definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7;
Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1
Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre nelle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondenti al
territorio rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna escluse le
Province di parma e Piacenza, Veneto incluse le Province di Mantova
e Pordenone e Friuli Venezia Giulia.
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle aree tecniche 5, 6 e 7, corrispondente al territorio rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna escluse le Province di parma e Piacenza, Veneto incluse le Province di Mantova e Pordenone e Friuli Venezia Giulia al fine di consentire l'attuazione dello switch-off nella medesima area e la conclusione degli accordi internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela dell'utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nelle aree tecniche 5, 6 e 7 e' costituito dall'elenco delle frequenze utilizzabili nelle rispettive aree tecniche riportato in allegato 1 al presente provvedimento, relativamente alle frequenze pianificabili sulle intere aree tecniche ed in allegato 2 relativamente alle frequenze pianificabili nelle specifiche aree tecniche per coperture sub regionali o provinciali;.
3. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che in presenza di particolari e limitate situazioni, puo' essere prevista una copertura in tecnica k-SFN o MFN. Le frequenze di cui agli allegati 1 e 2 sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli radioelettrici, specifici per ogni frequenza e definiti dalla pianificazione delle singole reti di riferimento, che assicurano la compatibilita' con le assegnazioni di GE06 dei paesi confinanti e con le aree tecniche limitrofe. Il documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nell'aree tecniche 5, 6 e 7 e' a disposizione presso la sede dell'Autorita' ed e' trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle medesime aree tecniche.
4. L'elenco delle frequenze e' da considerarsi di natura temporanea e rivedibile alla luce della necessita' di compatibilizzazione con la successiva pianificazione delle aree tecniche limitrofe e dell'evoluzione delle trattative di coordinamento internazionale.
5. Nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purche' compresi tra quelli assentiti dalle Regioni interessate, ovvero anche altri siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorita' regionali.
6. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite.
7. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra '06, nel rispetto delle soglie stabilite dai punti di verifica nazionali ed esteri.
 
Art. 2
Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze

1. Nell'assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico si uniforma ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", e agli ulteriori criteri, esplicativi di quelli previsti dalla sopracitata delibera per le emittenti televisive locali, stabiliti dal successivo comma 2.
2. L'assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale avviene, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto, conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorita':
a) l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell'Autorita' e validati dagli organi competenti;
b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete;
c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi:
1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica;
2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o piu' reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% delle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
e) qualora piu' soggetti eserciscano nelle aree tecniche di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire societa' o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell'ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e);
f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all'avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe.
3. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento e' disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea e per un periodo di tempo limitato, attraverso opportune modalita' di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, nonche' della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell'Autorita' del piano di assegnazione definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7. All'esito delle negoziazioni internazionali, le attribuzioni dei diritti d'uso potranno essere riviste.
4. Il provvedimento con il quale e' attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l'avvio dell'esercizio nonche' gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualita', tenendo conto, a tal fine, della necessita' di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l'attribuzione dei diritti d'uso e' subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all'attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.
5. La presente delibera, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e' trasmessa alle Regioni interessate ai fini del parere in merito all'utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e all'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di tutelare le minoranze linguistiche. L'Autorita' si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, della pianificazione delle aree confinanti, nonche' dell'eventuale parere delle Regioni interessate, all'esito dei quali sara' adottato il piano definitivo delle aree tecniche 5, 6 e 7.
6. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze e' disposta in via definitiva solo dopo l'adozione da parte dell'Autorita' del piano definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7.
7. Nell'area tecniche n. 5, 6 e 7 le frequenze non utilizzate in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalita' identificate nell'allegato 2 alla delibera n. 300/10/CONS, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni;
La presente delibera e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorita', nel sito web dell'Autorita' e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .

Roma, 22 novembre 2010

p. Il Presidente: Viola
I Commissari relatori: Mannoni - Lauria
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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