Gazzetta n. 289 del 11 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 novembre 2010
Modificazioni al disciplinare di produzione della DOCG del vino «Vernaccia di San Gimignano».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1993, con il quale e' stata riconosciuta la DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Vernaccia di San Gimignano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta sopra citati;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano con la quale e' richiesta la possibilita' di far decorrere le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 8, dell'annesso disciplinare di produzione, a far data dal 1° maggio 2011, al fine di consentire alle ditte interessate di poter predisporre, in tempo utile, la necessaria documentazione inerente l'ottenimento delle autorizzazioni in deroga ad effettuare le operazioni di imbottigliamento fuori della zona delimitata dal sopra citato art. 5, comma 8;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana in merito all'istanza sopra indicata;
Ritenuto pertanto necessario di doversi accogliere la suddetta istanza e procedere alla modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione del vino a DOCG «Vernaccia di San Gimignano», riconosciuta con decreto ministeriale del 9 luglio 1993, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
2. La DOCG «Vernaccia di San Gimignano» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010- 2011.
3. In deroga al disposto di cui al comma 2, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8 dell'annesso disciplinare di produzione entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2011.
 
Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti della DOCG «Vernaccia di San Gimignano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2010

Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno
 
Annesso
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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