IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'Allegato I del suddetto decreto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2006 dall'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Acramite 480SC» contenente la sostanza attiva bifenazate; Visto il decreto del 13 dicembre 2005 di inclusione della sostanza attiva bifenazate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2015, in attuazione della direttiva 2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005; Visto il parere favorevole espresso in data 14 luglio 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 30 novembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bifenazate in Allegato I; Vista la nota dell'Ufficio in data 20 settembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 15 ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2015 l'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ACRAMITE 480SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-25. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle seguenti imprese estere e importato in confezioni pronte per l'impiego: CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362, USA (solo formulazione); Kwizda Agro GmbH - Werk Leobendorf - B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1 - 2100 Leobendorf, - Austria (solo formulazione); Bold Formulators, LLC-7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794, USA (formulazione e/o confezionamento); Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam, Paesi Bassi (formulazione e/o confezionamento). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13639. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2010
Il direttore generale: Borrello |