Gazzetta n. 289 del 11 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2010
Sospensione del sig. Fausto Maria Fagone, dalla carica di deputato della Regione siciliana.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del 5 novembre 2010, prot. n. 2145/2A2, con la quale sono stati trasmessi gli atti, relativi al fascicolo processuale n. 4492/10 R.G.G.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, ha disposto nei confronti del sig. Fausto Maria Fagone, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
Vista l'ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fausto Maria Fagone per i reati di cui agli articoli 61 n. 9, 110 e 416-bis commi 1, 2, 4 e 6 del codice penale;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalita', secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalita' di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche ... coinvolgendo cosi' esigenze ed interessi dell'intera comunita' nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 22 ottobre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ed il Ministro dell'Interno;

Decreta:

A decorrere dal 22 ottobre 2010 e' accertata la sospensione del sig. Fausto Maria Fagone dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 25 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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