Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 ottobre 2010
Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia quanto alla misura dell'11,50 per cento di riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007.


IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;
Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2009, con il quale, per l'anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento;
Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che, nonostante nell'anno 2009 si sia registrata una crisi dell'edilizia, l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 16 luglio 2009;
Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2010, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;
Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2010

Il direttore generale per le
politiche previdenziali del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Gambacciani

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 282
 
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