Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2010 |
Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. Udine», in Udine. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5; Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004; Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222; Visti i PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, Codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine»; Vista l'istanza 9 luglio 2010 prot m. dg DAG 26 luglio 2010 n. 101641.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (UD) il 28 agosto1955, in qualita' di legale rappresentante della Camera di Commercio di Udine ha trasmesso la delibera del 29 giugno 2010, n. 105, con la quale e' stato approvato il nuovo testo del regolamento di conciliazione; Vista l'istanza del 5 ottobre 2010 prot m. dg DAG 15 ottobre 2010 n. 132334 con la quale e' stata chiesta la correzione di alcuni errori materiali riscontrati nel PDG 7 settembre 2010 (sia nella premessa che nel dispositivo sono stati indicati in modo inesatto i dati anagrafici di: Gorini Marzia nata, a Gorizia il 26 aprile 1955 anziche' 26 maggio 1955; Scarpi Amedeo, nato a Treviso il 30 giugno 1955, anziche' Sacarpi e nel dispositivo e' stato omesso l'anno di nascita di Ceccotti Sergio, nato a Roma il 25 settembre 1964); Atteso che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 222/2004; Considerato che occorre procedere alla rettifica del PDG 7 settembre 2010;
Dispone:
La modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, Codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine», limitatamente al regolamento di conciliazione e alla rettifica del PDG 7 settembre 2010. Il Regolamento di conciliazione deve intendersi quello approvato con delibera del 29 giugno 2010, n. 105, Il PDG 7 settembre 2010 deve ritenersi modificato relativamente ai nominativi e dati anagrafici dei conciliatori che devono intendersi: Gorini Marzia nata, a Gorizia il 26 aprile 1955, Scarpi Amedeo, nato a Treviso il 30 giugno 1955 e Ceccotti Sergio, nato a Roma il 25 settembre 1964. Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 222/2004. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Roma, 26 ottobre 2010
Il direttore generale: Saragnano |
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