Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 14 settembre 2010 |
Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2010. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari - di truppa in ferma, prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'articolo 1, ha sospeso dallo gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva; Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell' accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007; Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concementi l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge n. 44 del 2006 per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 per l'anno 2009; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta' sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale; Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e il Ministro della solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2009, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 7.746.853 cosi ripartito: nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «protezione sociale per particolari categorie» -U.P.B.17.1.2 «Interventi», sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 658.000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti e organismi interessati» - U.P.B. 18.1.3 «oneri comuni di parte corrente», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000; Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile in data 10 e 11 maggio 2010, nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 maggio 2010; Considerato che, per il corrente anno 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi; Considerato altresi' che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi; Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2007; Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2010, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;
Decreta:
Art. 1
1. Alla data del 30 aprile 2010, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. l, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 465 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 4.899.240. 2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2010, pari ad euro 12.847.613 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero l, della citata tabella E: a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo; b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50 %, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dallo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell' anno 2010. 4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale. |
| Art. 2
1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2010, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2010 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2010, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell' economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso. 2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all' erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capito1i 1316, 1319 e 2198 Economia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2010
Il Ministro della difesa La Russa
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2010 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 19, foglio n. 259 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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