Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2010 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 3 dicembre 2010 |
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17581). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Vista la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008; Ritenuta la necessita' di modificare la Parte III (Disciplina dell'albo) del Libro VIII (Albo e attivita' dei promotori finanziari), del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, al fine di perfezionare alcune disposizioni regolamentari, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata durante i primi mesi di operativita' dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari e dell'esigenza di realizzare un migliore e piu' efficiente coordinamento tra i procedimenti di vigilanza sui promotori finanziari, di competenza della Consob, e i procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo unico dei promotori finanziari, di competenza del suindicato Organismo; Ritenuta, altresi', la necessita' di modificare e integrare la Parte IV (Attivita' dei promotori finanziari) del Libro VIII del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007; Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008, e' modificato come segue: 1) nella Parte III, Libro VIII, al comma 2 dell'art. 98 la parola «tre» e' sostituita dalla parola «due»; 2) nella Parte III, Libro VIII, nel primo periodo del comma 4 dell'art. 101 le parole «e' sospeso» sono sostituite dalle parole «puo' essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all'Organismo,»; 3) nella Parte III, Libro VIII, l'art. 102 e' modificato come segue: al comma 5: nel primo periodo, le parole «e' sospeso» sono sostituite dalle parole «puo' essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all'Organismo,»; nel secondo periodo, la parola «inoltre» e' soppressa; al comma 6 le parole «nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d),» sono soppresse; 4) nella Parte III, Libro VIII, il comma 2 dell'art. 103 e' soppresso; 5) nella Parte III, Libro VIII, il comma 3 dell'art. 103-bis e' soppresso; 6) nella Parte IV, Libro VIII, nell'art. 106, dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera: «d-bis) con l'esercizio dell'attivita' di consulente finanziario di cui all'art. 18-bis del testo unico;»; 7) nella Parte IV, Libro VIII, il comma 1 dell'art. 107 e' sostituito dal seguente comma: «1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attivita' e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.»; 8) nella Parte IV, Libro VIII, l'art. 108 e' modificato come segue: alla lettera a) del comma 5 le parole «assegni bancari o assegni circolari» sono sostituite dalle parole «assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali»; il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Il promotore non puo' utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che: a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del promotore; b) l'utilizzo avvenga con modalita' tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del promotore; c) l'utilizzo da parte del promotore comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.». II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 3 dicembre 2010
Il Presidente vicario: Conti |
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