Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010
Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. di Udine», in Udine.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;
Visti i PPDG 19 marzo 2008 , 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, C.F. 00460830300, denominato "Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine»;
Vista l'istanza in data 24 settembre 2010 prot m. dg DAG 5 ottobre 2010 n. 126307.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (Udine) il 28 agosto1955, in qualita' di legale rappresentante della Camera di Commercio LA.A. di Udine ha chiesto l'inserimento di una ulteriore unita' nell'elenco dei conciliatori (in via esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:
con rapporto di lavoro in via esclusiva:
avv. Ferrero Carlo, nato a Udine l'8 ottobre 1968,

Dispone

La modifica dei PP.DG 19 marzo 2008 , 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, C.F. n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine», limitatamente all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unita': (in via esclusiva), avv. Ferrero Carlo, nato a Udine 1'8 ottobre 1968.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. n. 222/2004.
L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
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