Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 dicembre 2010
Riduzione dei trasferimenti erariali per l'anno 2011 a province e comuni superiori a 5000 abitanti, ex articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 il quale al comma 2, prevede che i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di euro 300 milioni per l'anno 2011 e di euro 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, mentre i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di euro 1.500 milioni per l'anno 2011 e di euro 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012;
Considerato che il richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria;
Considerato che la stessa disposizione di legge prevede, altresi', che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale;
Preso atto che entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 non risulta adottata la deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del previsto decreto;
Considerati quale base di calcolo per quantificare la riduzione da applicare per l'anno 2011, gli importi dei trasferimenti erariali di comuni e province risultanti nella spettanza dei trasferimenti attribuiti dal Ministero dell'interno nell'anno 2010;
Dato atto che tale spettanza rappresenta il dato piu' aggiornato dei trasferimenti disponibili, determinati sulla base del quadro normativo di cui all'art. 4 del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nonche' di altre specifiche disposizioni di legge e che il completo assetto per l'anno 2011 non risulta ancora definito dalla normativa vigente;
Dato atto, altresi', che la dinamicita' nel corso dell'anno di alcuni importi della spettanza rende necessario stabilire la data alla quale essa viene considerata per le elaborazioni, che viene fissata al 16 novembre 2010, in modo da contemperare le esigenze di avere a disposizione un dato aggiornato della spettanza e di rispettare i tempi previsti dalla legge per l'adozione del presente decreto;
Considerato che gli importi attribuiti a comuni e province a titolo di compartecipazione Irpef e risultanti nella spettanza al 16 novembre 2010, sono stati determinati sulla base di quanto previsto dalla normativa di legge, con corrispondente e contestuale riduzione dei trasferimenti e nei limiti del valore di trasferimenti stessi, e che, pertanto, essi vanno compresi nella base di calcolo ai fini della riduzione prevista dall'art. 14, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010, ad eccezione solo della componente della compartecipazione Irpef attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006, la quale va esclusa dalla base di calcolo in quanto collegata alla dinamicita' del gettito complessivamente attribuito a favore dei comuni e, quindi, rappresenta un'attribuzione svincolata dal riferimento ai trasferimenti in godimento;
Dato atto che occorre operare l'esclusione o l'inclusione nella base di calcolo per alcune voci che sono presenti nella spettanza al 16 novembre 2010 e che interessano sia province che comuni, ma che attengono a fattispecie diverse ed eccezionali, quali:
esclusione, per le province, dell'importo relativo alla restituzione addizionale energetica anno 2004 destinato a restituire le somme a suo tempo erroneamente versate dai clienti grossisti nell'anno 2004 alle tesorerie centrali dell'erario, con conseguente diminuzione del gettito di entrata delle amministrazioni provinciali;
esclusione, per i comuni dell'Abruzzo e per l'amministrazione provinciale de L'Aquila, della voce relativa alle anticipazioni di somme effettuate per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 con decreto ministeriale del 9 luglio 2010, secondo quanto previsto dal D.p.c.m. 19 marzo 2010;
inclusione, per i comuni interessati da tale fattispecie, dell'importo portato in detrazione in spettanza concernente il recupero per anticipo trasferimenti erariali, in quanto esso attiene al recupero di anticipazioni in precedenza effettuate;
inclusione, per i comuni interessati da tale fattispecie, dell'importo detratto in spettanza per restituzione di somme alla Cassa depositi e prestiti in applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti in Campania ex art. 3, comma 3, del decreto legge n. 245 del 2005, convertito dalla legge n. 21 del 2006, atteso che esso concerne il recupero di somme in spettanza per fattispecie specifiche ed eccezionali;
Considerato che al fine di determinare i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ai quali applicare la riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 occorre riferirsi alla popolazione Istat dell'anno 2009, come indicato nell'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 265, comma 1, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che garantisce il mantenimento dei contributi erariali agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto, per il periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Considerato che alle province e ai comuni appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' alle province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresi i comuni appartenenti ai loro territori, non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali e anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2011, e' determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascuna provincia, per un ammontare pari al 22,934 per cento, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale e' costituito dal totale generale dei trasferimenti erariali attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con la sola esclusione delle somme relative alla restituzione addizionale energetica dell'anno 2004 e dell'anticipazione effettuata all'amministrazione provinciale de L'Aquila per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 sulla base del decreto di questo Ministero in data 9 luglio 2010, di cui in premessa.
 
Art. 2

Per l'anno 2011, e' determinata una riduzione dei trasferimenti a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per un ammontare pari all'11,722 per cento, rispetto all'importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale e' costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con l'esclusione dell'incremento della compartecipazione Irpef prevista dall'art. 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006, nonche' delle anticipazioni di somme effettuate ai comuni dell'Abruzzo per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 sulla base del decreto ministeriale in data 9 luglio 2010, oltre che con l'inclusione degli importi decurtati ai comuni interessati per recupero di anticipo di trasferimenti erariali e di quelli detratti per restituzione di somme alla Cassa depositi e prestiti in applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti in Campania ex art. 3, comma 3, del decreto legge n. 245 del 2005, convertito dalla legge n. 21 del 2006, di cui in premessa.
 
Art. 3

L'importo delle predette riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 per province e comuni sara' applicato in sede di determinazione delle spettanze dell'anno 2011 dei medesimi enti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 dicembre 2010

Il Ministro: Maroni
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone