Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 ottobre 2010
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/164/CE.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008, 2 aprile 2008, 9 settembre 2009, 3 settembre 2009, 29 marzo 2010 e 29 marzo 2010 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'1° settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 de 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 03 novembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 04 novembre, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 05 novembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 03 novembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 05 novembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2010 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2010, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE. 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE, 2009/36/CE, 2009/129/CE e 2009/134/CE;
Vista la direttiva 2009/130/CE della Commissione del 12 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
Vista la direttiva 2009/164/CE della commissione del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
Vista la rettifica alla direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie n. 3/30 del 7 gennaio 2010;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;
Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 15422 dell'8 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Gli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono modificati secondo quanto previsto nell'Allegato, parte integrante, del presente decreto.
 
Art. 2

1. A decorrere dal 15 febbraio 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della comunita' e dagli importatori in essa stabiliti.
2. A decorrere dal 15 agosto 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale della comunita'.
 
Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 8 ottobre 2010

Il Ministro della salute: Fazio
Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 171.
 

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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