Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010, n. 216
Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f), 11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21, commi 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, nonche' 22, comma 2, relativi al finanziamento delle funzioni di Comuni, Citta' metropolitane e Province;
Visto l'accordo in materia di mutua collaborazione per la determinazione dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi di Comuni, Province e Citta' metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 29 luglio 2010;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.
2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente.
3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
− L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
− L'art. 87 della Costituzione, quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
− Il testo vigente dell'art. 117 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
− Il testo vigente dell'art. 119 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti».
− Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, lettera f),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione) e' il seguente:
«Art. 2 (Oggetto e finalita'). − 1. (Omissis).
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
(Omissis);
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione;
(Omissis).».
− Il testo vigente dell'art. 11, comma 1, lett. b),
della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane). − 1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle
funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
b) definizione delle modalita' per cui il
finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero
1), e dei livelli essenziali delle prestazioni
eventualmente da esse implicate avviene in modo da
garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno
standard ed e' assicurato dai tributi propri, da
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e
regionali, da addizionali a tali tributi, la cui
manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione
demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
(Omissis)».
− Il testo vigente dell'art. 13, comma 1, lett. c) e
lett. d), della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il
seguente:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti
locali). − 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2,
con riferimento all'entita' e al riparto dei fondi
perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i
singoli enti, per la parte afferente alle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numero 1), avviene in base a:
1) un indicatore di fabbisogno finanziario
calcolato come differenza tra il valore standardizzato
della spesa corrente al netto degli interessi e il valore
standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie
di applicazione generale;
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in
coerenza con la programmazione regionale di settore, per il
finanziamento della spesa in conto capitale; tali
indicatori tengono conto dell'entita' dei finanziamenti
dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti
dagli enti locali e del vincolo di addizionalita' cui
questi sono soggetti;
d) definizione delle modalita' per cui la spesa
corrente standardizzata e' computata ai fini di cui alla
lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante,
corretta per tenere conto della diversita' della spesa in
relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di
zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e
produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche
individuali dei singoli enti nella determinazione del
fabbisogno e' determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti,
tenendo conto anche della spesa relativa a servizi
esternalizzati o svolti in forma associata;
(Omissis)».
− Il testo vigente dell'art. 21, commi 1, lettere c) ed
e), 2, 3 e 4 della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il
seguente:
«Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). − 1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti
locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
c) considerazione, nel processo di determinazione del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini
di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente
rispetto a quelli sovradotati;
(Omissis);
e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni,
per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e
province e' finanziato considerando l'80 per cento delle
spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento
delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo
perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento
l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 2;
(Omissis).
2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e
in particolare della determinazione dell'entita' e del
riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al
fabbisogno standard o alla capacita' fiscale di cui agli
articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei
decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono
provvisoriamente considerate ai sensi del presente
articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base
del fabbisogno standard, le funzioni individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche'
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi,
da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa
l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico
relative ai servizi del mercato del lavoro.
(Omissis)».
− Il testo vigente dell'art. 22, comma 2, della citata
legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). − (Omissis).
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
− Il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
«3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
− Il testo vigente dell'art. 3 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 3 (Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale). − 1. E' istituita la Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
composta da quindici senatori e da quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari, in modo da
rispecchiarne la proporzione. Il presidente della
Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla nomina del presidente, per l'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2.
6. La Commissione puo' chiedere ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Con la proroga del termine per l'espressione del parere si
intende prorogato di venti giorni anche il termine finale
per l'esercizio della delega. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21».
Note all'art. 1:
− Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, lettera d),
della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). − 1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti
locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e
province in misura uguale, per ciascun livello di governo,
alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai
sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i
contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate
spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei
principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio
della spesa storica;
(Omissis)».



 
Art. 2
Obiettivi di servizio

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio e' effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 4, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresi' conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.
3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.
4. L'anno 2012 e' individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.
5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita' e tempistica:
a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.



Note all'art. 2:
− Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si
vedano le note alle premesse.
− Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 5 (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica). − 1. I decreti legislativi di cui
all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della
Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile
di coordinamento della finanza pubblica, di seguito
denominata «Conferenza», di cui fanno parte i
rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di
governo, e ne disciplinano il funzionamento e la
composizione, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro
attuazione ed efficacia; avanza proposte per la
determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi
incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di
premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per
gli interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la
congruita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse
alle Camere».



 
Art. 3
Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese

1. Ai fini del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della 5 maggio 2009, n. 42, sono:
a) per i Comuni:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di polizia locale;
3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
4) le funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;
5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche' per il servizio idrico integrato;
6) le funzioni del settore sociale;
b) per le Province:
1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
3) le funzioni nel campo dei trasporti;
4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.



Note all'art. 3:
− Il testo vigente dell'art. 21 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 21 (Norme transitorie per gli enti locali). − 1.
In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui
all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti
locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa
dello Stato o delle regioni, nonche' agli oneri derivanti
dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni
svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le
regioni, determinando contestualmente adeguate forme di
copertura finanziaria coerenti con i principi della
presente legge;
b) garanzia che la somma del gettito delle nuove
entrate di comuni e province in base alla presente legge
sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle
province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una
verifica di congruita' in sede di Conferenza unificata;
c) considerazione, nel processo di determinazione del
fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle
risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini
di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente
rispetto a quelli sovradotati;
d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e
province in misura uguale, per ciascun livello di governo,
alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al
finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i
contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate
spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle
province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei
principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m),
numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio
della spesa storica;
e) sono definite regole, tempi e modalita' della fase
transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni,
per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni
fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti
locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e
province e' finanziato considerando l'80 per cento delle
spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non
fondamentali, ai sensi del comma 2;
2) per comuni e province l'80 per cento delle spese
di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate derivanti
dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a
tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento
delle spese di cui al numero 1) e' finanziato dalle entrate
derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le
compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo
perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento
l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di
predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui
all'articolo 2;
f) specificazione del termine da cui decorre il
periodo di cinque anni di cui alla lettera e).
2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e
in particolare della determinazione dell'entita' e del
riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al
fabbisogno standard o alla capacita' fiscale di cui agli
articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei
decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono
provvisoriamente considerate ai sensi del presente
articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base
del fabbisogno standard, le funzioni individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base
dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da
considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i
servizi per gli asili nido e quelli di assistenza
scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilita' e dei
trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche'
per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi,
da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente
individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione
e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento
delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio
disponibile alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa
l'edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico
relative ai servizi del mercato del lavoro.
5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2
disciplinano la possibilita' che l'elenco delle funzioni di
cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra
Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di
Conferenza unificata.».



 
Art. 4
Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard

1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificita' dei comparti dei Comuni e delle Province, e' determinato attraverso:
a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;
b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli piu' significativi e alla determinazione degli intervalli di normalita';
d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentativita' attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.
2. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita' legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.
4. Il fabbisogno standard e' fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera e).
 
Art. 5
Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la cui attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttivita' e della diversita' della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato e' sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di partner scientifico, che supporta la predetta societa' nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilita' e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province; la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresi' il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.



Note all'art. 5:
− Per il testo dell'art. 13, comma 1, lett. d), della
citata legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note alle
premesse.
− Per il testo dell'art. 21 della citata legge 5 maggio
2009, n. 42, si veda la nota all'art. 3.
− Il testo vigente dell'art. 22 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). − 1. In sede
di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa,
il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri
Ministri competenti per materia, predispone una
ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base
delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie,
assistenziali, scolastiche nonche' la rete stradale,
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete
idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas,
le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e'
effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare
riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densita' della popolazione e densita' delle unita'
produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente
in ciascun territorio;
g) specificita' insulare con definizione di parametri
oggettivi relativi alla misurazione degli effetti
conseguenti al divario di sviluppo economico derivante
dall'insularita', anche con riguardo all'entita' delle
risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione.
2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21,
al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e
i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base
della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,
interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo
119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto
anche della virtuosita' degli enti nell'adeguamento al
processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle
aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da
inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e
1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
− Il testo vigente dell'art. 161 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' il seguente:
«161. Certificazioni di bilancio.
1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di
previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono firmate
dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la
presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi
prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del
Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con
l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta
la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario
dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere
disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle
associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte
dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica».
− Il testo vigente dell'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e'
il seguente:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
− 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse
amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire
con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
dati concernenti i bilanci di previsione, le relative
variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle
operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati».
− Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5 maggio
2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.



 
Art. 6
Pubblicazione dei fabbisogni standard

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema e' comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto e' corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.
2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attivita' di cui all'articolo 5.
3. Ciascun Comune e Provincia da' adeguata pubblicita' sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.



Note all'art. 6:
− Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) e' il seguente:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). −
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione
di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi
aggiornamenti.
(Omissis)».



 
Art. 7
Revisione a regime dei fabbisogni standard

1. Al fine di garantire continuita' ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalita' previste nel presente decreto.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.



Note all'art. 7:
− Per il testo dell'art. 5 della citata legge 5 maggio
2009, n. 42, si vedano le note all'art. 2.



 
Art. 8
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. I fabbisogni standard delle Citta' metropolitane, una volta costituite, sono determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 6, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.
2. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva cosi' come risultante dal bilancio dell'ente locale, e' acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo e' ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.
3. La Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attivita' di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Maroni, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 8:
− Il testo vigente dell'art. 23, comma 6, lettere e) e
f), della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, e' il
seguente:
«Art. 23 (Norme transitorie per le citta'
metropolitane). − (Omissis).
6. Al fine dell'istituzione di ciascuna citta'
metropolitana, il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro
per la semplificazione normativa e del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e
delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o
piu' decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
(Omissis);
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni
concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse
finanziarie alle citta' metropolitane, con riguardo alla
popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni
fondamentali della provincia sono considerate, in via
provvisoria, funzioni fondamentali della citta'
metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei
suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalita' di cui alla
lettera e), siano altresi' considerate funzioni
fondamentali della citta' metropolitana, con riguardo alla
popolazione e al territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle
reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di
gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo
economico e sociale.
(Omissis)».
− Il testo vigente dell'art. 27 della citata legge 5
maggio 2009, n. 42, e' il seguente:
«Art. 27 (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome). − 1. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da
essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio
del graduale superamento del criterio della spesa storica
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di
coordinamento del sistema tributario con riferimento alla
potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome in
materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone