Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 dicembre 2010
Istituzione della Riserva naturale statale denominata «Tresero-Dosso del Vallon».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalita' di cui all'art. 4 della stessa legge siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente;
Vista la legge 25 aprile 1935, n. 740, di costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che nel Parco nazionale dello Stelvio e' ricompresa la zona Tresero-Dosso del Vallon, individuata dalla Regione Lombardia come Zona di Protezione Speciale denominata «Parco Nazionale dello Stelvio» (ZPS IT2040044) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE «Convenzione degli uccelli selvatici»;
Considerata la sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di Giustizia Europea (Causa C-304/05, Commissione delle Comunita' europee / Repubblica italiana) «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione dell'impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci»;
Considerato il decreto di valutazione di incidenza della Direzione generale qualita' dell'ambiente della Regione Lombardia n. 664 «Valutazione di incidenza del Progetto infrastrutture sciistiche a Santa Caterina Valfurva (Sondrio), ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni, sui Siti Natura 2000» che al comma 6 prevede «Perimetrazione di una riserva naturale orientata di livello statale di estensione ricompresa tra un minimo di 2300 ettari e un massimo di 3500 ettari, posta all'interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio, e C 2 - Predisposizione del Piano di gestione della Riserva, nella formulazione idonea alla sua approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2010»;
Vista la nota prot. A1.2010.0051477 del 21 aprile 2010 con la quale la Regione Lombardia propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'istituzione della Riserva naturale statale «Tresero -Dosso del Vallon», sottoponendo una ipotesi di perimetrazione e di disciplina di tutela della stessa;
Vista la nota prot. n. 1091 del 12 aprile 2010 con la quale il Parco nazionale dello Stelvio esprime parere favorevole all'istituzione della Riserva naturale statale, proponendosi al contempo quale organismo di gestione;
Considerato l'elevato valore naturalistico ed ecologico della zona Tresero-Dosso del Vallon, caratterizzata dalla presenza degli habitat e delle specie, obiettivo di conservazione, interessate dalle perturbazioni create dalle opere di cui al sopracitato decreto, e dalla sua validita' ai fini della istituzione di una Riserva naturale statale caratterizzata da vincoli maggiori rispetto al restante territorio del Parco nazionale dello Stelvio e della ZPS IT2040044;
Considerato che per la sua localizzazione, nonche' per gli habitat e le reti trofiche in esso presenti, detto sito rappresenta un'importante area di riproduzione e di sosta per numerose specie di uccelli associate a tali ambienti, appartenenti a diversi gruppi, tra cui in particolare Rapaci diurni e notturni, Picidi e Galliformi alpini, elencate nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, che trovano qui le condizioni adatte allo svolgimento dell'intero o di parte del loro ciclo biologico;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. GAB-2010-24501 del 16 luglio 2010, di trasmissione dello schema del decreto istitutivo della Riserva naturale statale «Tresero-Dosso del Vallon» e della relativa cartografia, alla Conferenza Unificata, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB-2010-26129 del 5 agosto 2010, di trasmissione alla Regione Lombardia dello schema di decreto e della relativa cartografia per l'espressione dell'intesa sull'istituzione della Riserva naturale statale «Tresero-Dosso del Vallon», in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, repertorio atti n. 96/CU del 23 settembre 2010, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 4418 del 29 settembre 2010;
Acquisita l'intesa con la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con deliberazione della Giunta Regionale n. 617 del 13 ottobre 2010 e trasmessa con nota prot. 11096 del 20 ottobre 2010;
Ritenuto di dover procedere all'istituzione della Riserva naturale statale denominata «Tresero-Dosso del Vallon» ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Decreta:

Art. 1
Istituzione e confini
della Riserva Naturale Statale

1. E' istituita la Riserva naturale statale denominata «Tresero-Dosso del Vallon», delimitata dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale elaborata su carta tecnica regionale della Lombardia (CT10 raster) in scala 1:10.000 e allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la Regione Lombardia e presso la sede del Parco nazionale dello Stelvio.
 
Art. 2
Finalita'

1. L'istituzione della Riserva persegue, in particolare, le seguenti finalita':
a) la tutela della biodiversita', la conservazione delle componenti faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) la gestione degli ecosistemi con modalita' idonee alla conservazione e miglioramento degli habitat;
c) lo sviluppo di iniziative di riqualificazione ambientale con specifiche finalita' faunistiche;
d) lo sviluppo di iniziative di riqualificazione faunistica;
e) il mantenimento delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali compatibili con la conservazione delle risorse naturali della Riserva, e la promozione e il sostegno di quelle favorevoli alla conservazione e riqualificazione ambientale e faunistica;
f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
g) la realizzazione di programmi di educazione ambientale e di fruizione naturalistica del territorio.
 
Art. 3
Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della Riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' individuato nel Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio.
 
Art. 4
Piano di gestione
e Regolamento attuativo

1. L'Ente di gestione di cui all'art. 3 redigera', entro tre mesi dall'istituzione della Riserva, il Piano di gestione ed il relativo Regolamento attuativo che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione Lombardia, che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
 
Art. 5
Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del Piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della Riserva sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica: sono vietate altresi', salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva;
b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumita' e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico archeologico e naturale, se autorizzati;
c) l'apertura e l'esercizio di cave o la riattivazione di quelle dismesse:
d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;
e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'asportazione anche parziale o il danneggiamento delle formazioni minerali;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
h) l'uso di fuochi all'aperto;
i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
l) la realizzazione di nuovi edifici, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento e restauro conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, del testo unico per l'edilizia n. 380/2001, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
2. Sono altresi' vigenti nel territorio della Riserva i divieti, gli obblighi e le disposizioni definiti con delibera della Giunta Regionale n. 8/6648 del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in accoglimento e ampliamento dei «Criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e ZPS» stabiliti dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare con decreto n. 184 del 17 ottobre 2007, nonche' con l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 giugno 2008 relativamente ai divieti per l'attivita' venatoria, come di seguito riportati:
Divieti:
realizzazione di nuovi impianti eolici, realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci;
svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualita' di proprietari, gestori e lavoratori eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione.
Obblighi:
messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita' di gestione;
monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorita' di conservazione.
Attivita' da promuovere e incentivare:
la repressione del bracconaggio;
la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
3. Vigono altresi', gli ulteriori divieti, obblighi, regolamentazioni e disposizioni, stabiliti dalle delibere della Giunta Regionale della Lombardia 8/7884 del 23 luglio 2008 e 8/9275 dell'8 aprile 2009 relative alle tipologie ambientali «Ambienti aperti alpini», «Ambienti forestali alpini», «Valichi montani» di cui fa parte la ZPS IT2040044 «Parco nazionale dello Stelvio», in cui e' ricompresa la Riserva, di seguito elencati.
Divieti:
presso i valichi alpini piu' importanti per la migrazione e' vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
e' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste gia' esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184);
le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attivita' di volo libero;
in prossimita' di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto e' vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;
i siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti;
presso i rifugi alpini, e' vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici;
per finalita' turistico-sportive e' vietato l'utilizzo di elicottero;
e' vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attivita' dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
e' vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
e' vietata l'attivita' di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come gia' previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
e' vietata la distruzione dei formicai (come gia' previsto dalla regolamentazione forestale).
Obblighi:
in prossimita' di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto e' obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi;
gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attivita' di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184;
e' obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici. Ulteriori disposizioni.
Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.
I piani di gestione devono:
perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
regolamentare l'attivita' di escursionismo e le attivita' sportive;
regolamentare la manutenzione della aree ad arbusteto, in particolare quelli riconducibili alla presenza di Rododendro, Mirtillo, Ontano verde, Sorbo, Ginepro, Ericacee e Pino mugo, in funzione delle esigenze delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184;
perseguire, a fini faunistici: - l'incremento di essenze da frutto selvatiche; - la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo; - la conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone;
disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
prevedere attivita' di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;
prevedere il ripristino delle piste forestali e delle altre infrastrutture forestali temporanee, ai sensi della normativa gia' vigente;
indicare la necessita' di ridurre la stagione silvana, ai sensi della normativa vigente e del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184, al fine di tutelare la nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184, con l'inclusione del periodo delle parate nuziali nelle arene di canto di Fagiano di monte e Gallo cedrone; in assenza di piano di gestione e di pianificazione forestale che abbia avuto valutazione di incidenza positiva, i tagli sono soggetti a valutazione di incidenza con riferimento alla regolamentazione vigente ed alle indicazioni fornite nelle Tabelle A e B;
regolamentare le attivita' forestali con particolare riferimento all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime da rilasciare o riprese massime, alla durata della stagione silvana, ai tagli intercalari.
Attivita' da favorire:
il mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
il mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
la pastorizia, evitando il sovrapascolo;
misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
l'attivita' tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;
la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
la conservazione del sottobosco;
la conservazione delle specie autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversita' ed individuate dalla normativa regionale;
attivita' agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
la conservazione all'interno del bosco di prati anche di medio/piccola estensione, di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (come gia' previsto dalla regolamentazione forestale);
il mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
la riduzione dell'inquinamento luminoso.
 
Art. 6

Modalita' di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo
generale

1. Le autorizzazioni di cui al precedente art. 5 sono rilasciate dall'Ente di gestione della Riserva.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici, generali ed attuativi, per la parte ricadente nell'area della Riserva, deve essere preceduta da intesa col soggetto gestore della Riserva. Analoga procedura va seguita per gli strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati.
 
Art. 7

Indicazioni e criteri per il Piano di gestione ed il Regolamento
attuativo

1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Piano di gestione della Riserva e il relativo Regolamento attuativo, che deve tener conto dei principi generali contenuti nell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, garantiscono una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalita' istitutive della Riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalita', consentendo le attivita' tradizionali e le iniziative con dette finalita' compatibili.
In sede di redazione del Piano si procedera' a:
a) acquisire la conoscenza delle caratteristiche naturali, territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;
b) definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e l'eventuale fruizione del territorio e delle sue risorse;
c) assicurare le necessarie forme di pubblicita' e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati, consentendone la visione, l'estrazione di copie e la possibilita' di presentare osservazioni scritte.
La documentazione del Piano deve comprendere:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche dell'area;
b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal Piano stesso;
c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della Riserva naturale statale. Tale normativa dovra' essere integrata con quella derivante dal Piano del Parco nazionale dello Stelvio, e con le misure di conservazione previste per la ZPS IT2040044;
d) un azzonamento della Riserva, quale base per l'applicazione sull'intero territorio della stessa, ovvero per specifiche zone, dei divieti e/o degli obblighi di seguito elencati:
divieto di esecuzione di nuove costruzioni, strutture stabili o temporanee e di trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione della trasformazione di quelle specificate nel Piano;
divieto di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'ente di gestione della Riserva;
divieto di utilizzo di recinzioni a delimitazione delle proprieta' private, ad eccezione di quelle mobili per il pascolo del bestiame;
divieto di costruire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso delle esistenti, se non in funzione delle attivita' di gestione della Riserva;
divieto di transito per i mezzi motorizzati, ad esclusione della strada provinciale, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli funzionali all'attivita' agricola o forestale espressamente autorizzati dall'ente gestore;
divieto di sosta lungo le strade, ad eccezione delle aree di sosta individuate dal Piano;
divieto di transito a piedi o con mezzi non motorizzati (bicicletta, mountain-bike, parapendio, ...) al di fuori dei sentieri e dei percorsi alpinistici e sci-alpinistici individuati dal Piano, ad esclusione di quanto previsto dal Piano per le attivita' agro-silvo-pastorali e per le attivita' di vigilanza, servizio e soccorso;
divieto di realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua e di attuare interventi che modifichino il regime idrico, la consistenza o la composizione delle acque; restano esclusi da tale divieto i prelievi temporanei di acqua funzionali alle attivita' o agli insediamenti agricoli, i prelievi finalizzati all'attivita' antincendio e i prelievi ad esclusivo uso idropotabile, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere;
divieto di pesca;
divieto di effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo per quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
divieto di raccolta di funghi e frutti del sottobosco;
divieto di effettuare il campeggio;
divieto di introdurre cani, con l'esclusione dei cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; dei cani utilizzati da persone non vedenti, per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza, nonche' dei cani utilizzati per finalita' di ricerca scientifica, sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore;
divieto di attuare manifestazioni sportive ad esclusione del periodo estivo (luglio-agosto-settembre), sulla base di specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore;
divieto di svolgere attivita' pubblicitarie;
divieto di esercitare ogni altra attivita', anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualita' dell'ambiente, ovvero incompatibili con le finalita' della Riserva;
obbligo di definizione, per le malghe presenti nell'area della Riserva, di un piano di carico in linea con gli obbiettivi di conservazione della Riserva stessa;
obbligo di ripristino ambientale delle aree interessate da manufatti relativi a impianti elettrici, teleferici e idrici dismessi;
obbligo di regolamentazione dei diritti reali e degli usi civici delle collettivita' locali, tenendo conto delle consuetudini locali.
 
Art. 8
Programmi di gestione

1. L'ente gestore, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano della Riserva, provvede all'elaborazione e alla realizzazione dei programmi di gestione, avvalendosi della Commissione di Riserva di cui all'art. 4.
 
Art. 9
Acquisizione delle aree

1. L'ente gestore puo' provvedere all'acquisizione delle aree nell'ambito della Riserva, secondo le priorita' stabilite dal Piano.
 
Art. 10
Segnaletica

1. L'ente gestore indica i confini della Riserva per mezzo di:
tabelle di perimetrazione, da porre in luogo lungo il perimetro esterno, ad intervalli tali da consentire la percezione del confine;
tabelle descrittive della riserva da collocarsi nei punti appositamente previsti dal Piano e, successivamente, nei luoghi che si evidenzieranno come piu' opportuni.
 
Art. 11
Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. La sorveglianza sul territorio della Riserva e' esercitata dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2003.
 
Art. 12
Sanzioni

1. Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo
 
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