IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse, rispettivamente, per l'avvio e la prosecuzione di interventi di recupero delle risorse idriche nel territorio nazionale, comprese le aree di crisi, e per il miglioramento e la protezione ambientale; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare: il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388; il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34; il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31; il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli accordi di programma quadro esistenti, la redazione del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che comprende: a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel citato programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) gli interventi di cui al precedente comma 31; d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche; il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, deve presentare a questo Comitato il citato «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorita'; Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera b), il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili, a favore del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e, visto in particolare l'art. 2, comma 257, che - tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e s.m.i., ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 74 (Gazzetta Ufficiale n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», comprensivo dei seguenti allegati tecnici: allegato 1, relativo alle opere idriche gia' inserite nel programma delle infrastrutture strategiche; allegato 2, concernente gli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente; allegato 3, inclusivo degli interventi di cui all'art. 4, comma 31, indicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in base a stato di avanzamento della progettazione e ad altri criteri di priorita' predefiniti; allegato 4, che riporta l'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali; allegato 5, elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente tra quelli ricompresi nell'allegato 2; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n. 197/2006), di ricognizione delle risorse disponibili, con la quale questo Comitato ha quantificato, le risorse rinvenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 117 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219/2006), con la quale questo Comitato ha approvato una integrazione, con riferimento alle regioni del centro nord, all'allegato 3 della delibera n. 74/2005 (da qui in poi «Programma irriguo di completamento»), prevedendone il finanziamento a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e, limitatamente agli interventi suddivisi in lotti, sulle risorse derivanti dalle economie d'asta; Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 145 (Gazzetta Ufficiale n. 148/2008), con la quale questo Comitato, su proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha disposto limitate modifiche all'allegato 3 della delibera n. 74/2005 e al citato «Programma irriguo di completamento», di cui alla delibera n. 117/2006; Vista la nota 29 aprile 2010, n. 0004328, con la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha presentato, al Comitato, una richiesta di rimodulazione del «Programma irriguo di completamento»; Vista la nota 6 maggio 2010, n. 10277,con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo seguito alla nota citata, ha trasmesso le tabelle contenenti la citata rimodulazione; Vista la nota 15 giugno 2010, n. 13321, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ritrasmesso la tabella degli interventi relativi alla sola regione Friuli-Venezia Giulia, che sostituisce quella trasmessa con la nota del 6 maggio sopra richiamata; Vista la nota 25 giugno 2010, n. 0014374, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo seguito alla richiamata nota del 6 maggio 2010, ha trasmesso una relazione istruttoria sulla rimodulazione in esame; Vista la nota 19 luglio 2010, n. 016333, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, facendo seguito alla richiamata nota del 25 giugno 2010, ha trasmesso un aggiornamento della relazione istruttoria che sostituisce la precedente; Su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed in particolare: che lo stanziamento di cui alla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), pari a circa 1.500 milioni di euro (100 milioni di euro per 15 anni), per effetto delle riduzioni delle dotazioni finanziarie determinate dai decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112, 10 novembre 2008, n. 180 e 31 maggio 2010, n. 78, ammonta ora a poco piu' di 802 milioni di euro; che la riduzione delle risorse disponibili ha imposto una rimodulazione del «Programma irriguo di completamento», di cui alla delibera n. 117/2006, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui alla delibera CIPE n. 74/2005, in applicazione dei quali il 70 per cento delle risorse e' destinato alle regioni del centro nord ed il rimanente 30 per cento a quelle meridionali; che il predetto Ministero propone, in relazione al suddetto stanziamento aggiornato di 802 milioni di euro, di imputare 594 milioni di euro alla quota capitale dei mutui da contrarre e i restanti 208 milioni di euro alla quota interessi degli stessi mutui; che la disponibilita' di 594 milioni di euro, da ripartire secondo le percentuali gia' indicate nella richiamata delibera n. 74/2005, sara' utilizzata, per l'importo di 418 milioni di euro a favore degli interventi del centro nord di cui al citato «Programma irriguo di completamento», e per l'importo di 176 milioni di euro, per il finanziamento di un nuovo programma per le regioni meridionali; che il Ministero medesimo ha richiesto alle regioni competenti l'individuazione degli interventi da finanziare in via prioritaria; che gli interventi selezionati sono gia' compresi tra quelli indicati nel «Programma irriguo di completamento»; che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali indica i nuovi consorzi che, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali n. 5/2009 e n. 12/2009, gestiscono interventi rispettivamente nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, e subentrano nelle situazioni giuridiche attive e passive pendenti dei consorzi precedenti; che il suddetto Ministero, in considerazione dell'esiguita' delle risorse disponibili, chiede che i finanziamenti assegnati a progetti del «Programma irriguo di completamento», le cui procedure di gara non siano concluse entro diciotto mesi dal decreto di concessione dell'opera, siano resi disponibili al fine di evitare ritardi nell'apertura dei cantieri, ad eccezione delle spese rendicontate, che saranno comunque riconosciute ai concessionari; che lo stesso Ministero chiede la modifica della disposizione di cui al punto 3.1 della gia' citata delibera n. 74/2005, il quale prevede che, per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite siano utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle medesime finalita' e che, qualora tali economie siano destinate ad un diverso soggetto attuatore, esse vadano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere poi riassegnate, rimanendo invece le economie destinate allo stesso soggetto attuatore nella sua disponibilita'; che la modifica proposta riguarda la procedura di riassegnazione delle economie d'asta, con l'obiettivo di semplificarla e correlarla a criteri che tengano conto della capacita' di spesa dei concessionari; che, in particolare, nella valutazione degli interventi cui assegnare le economie d'asta, il Ministero propone di definire prioritari quelli i cui soggetti attuatori abbiano dato prova di capacita' esecutiva nella realizzazione di infrastrutture per uso irriguo finanziate con risorse pubbliche, valutandone la complessiva capacita' di realizzazione sull'intero territorio delle singole regioni coinvolte, sulla base del dato oggettivo della spesa approvata alla fine del procedimento di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori emessi dai concessionari;
Delibera:
1. E' approvata la rimodulazione, riportata nelle tabelle di cui all'Allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera del «Programma irriguo di completamento», di cui alla delibera n. 117/2006, la cui realizzazione e' prevista a valere sulle risorse rimodulate di cui all'art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007, per un importo di 418,508 milioni di euro. 2. La disposizione di cui al punto 3.1 della delibera n. 74/2005 e' cosi' modificata: «Per gli interventi di cui ai commi 31 e 34 dell'art. 4 della legge n. 350/2003, le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai medesimi commi; a tal fine il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, alla assegnazione delle economie d'asta, nei limiti delle effettive disponibilita' di stanziamento, tenendo conto delle economie conseguite dal concessionario istante e della capacita' di realizzazione dimostrata dallo stesso in base alla spesa approvata e liquidata dal Ministero». 3. Le concessioni delle opere del «Programma irriguo di completamento» le cui procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute. 4. Le risorse liberate in seguito alle revoche delle concessioni sono destinate al finanziamento di opere incluse nel «Programma irriguo di completamento», dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenendo conto della capacita' esecutiva dimostrata sia dal singolo soggetto concessionario sia a livello regionale, anche sulla scorta di un indice di efficienza basato sullo stato di avanzamento della spesa sostenuta e approvata con provvedimento dello stesso Ministero.
Disposizioni finali
5. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvedera' a individuare puntualmente, sulla base degli indirizzi di cui al punto 4 della presente delibera, i criteri di dettaglio per la individuazione degli interventi cui assegnare le risorse liberatesi a seguito della revoca delle concessioni. 6. Lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmettera' al Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione, con cadenza annuale, che identifichi gli specifici criteri di cui al punto precedente e fornisca elementi informativi sull'effettivo grado di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico per il segmento di competenza, e sulle criticita' riscontrate nell'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento. Roma, 22 luglio 2010
Il Presidente: Berlusconi Il Segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 181 |