Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LO SPORT
DECRETO 3 dicembre 2010
Individuazione del criterio di ripartizione relativo al Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale. - (Bando DPCM 1º aprile 2010).


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
con delega allo sport

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 2010 relativo alla concessione dei finanziamenti per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, a valere sul Fondo istituito dall'art. 1, comma 1291 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 23, comma 21-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con cui il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale e' stato incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010;
Viste le istanze di finanziamento presentate all'Ufficio per lo Sport ai sensi del decreto citato, pari a n. 129, per un ammontare complessivo del finanziamento richiesto di euro 57.522.332,65;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto citato il numero degli eventi ammessi a finanziamento e' determinato sulla base delle risorse disponibili;
Considerato che la scarsita' delle risorse disponibili in relazione all'ammontare delle somme richieste rende necessario individuare un criterio di ripartizione dei finanziamenti agli eventi utilmente collocati in graduatoria, al fine di garantire la concessione del contributo ad un numero significativo di eventi sportivi;
Ritenuto che il predetto criterio possa individuarsi nella applicazione di un tetto massimo di finanziamento per ciascun evento pari ad un milione di euro (dieci per cento della disponibilita' del Fondo), nonche' di una percentuale di decurtazione del finanziamento richiesto, in progressione aritmetica, pari al due virgola cinque per cento (2,5%), secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Sentito il Coni;

Decreta:

Nella concessione dei finanziamenti agli eventi sportivi internazionali sulla base del decreto 1° aprile 2010, a valere sul Fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge n. 296/2006, si applica il tetto massimo di finanziamento, per ciascun evento, pari ad un milione di euro (dieci per cento della disponibilita' del Fondo) nonche' una percentuale di decurtazione del finanziamento richiesto, in progressione aritmetica, pari al due virgola cinque per cento (2,5%), secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2010

Il Sottosegretario di Stato: Crimi
 
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