Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2010 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 6 ottobre 2010 |
Modalita' di attuazione dell'arresto definitivo delle unita' operanti nell'accordo UE - Mauritania. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 1801/06 del Consiglio del 30 novembre 2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania; Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, di seguito regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalita' di applicazione del regolamento di base, di seguito regolamento applicativo; Visto l'art. 55, comma 3, del regolamento di base relativo all'ammissibilita' delle spese; Visto il Programma operativo dell'intervento comunitario del FEP per il periodo di programmazione 2007-2013 e la revisione di cui all'art. 18, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1198/2006 approvata dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 30 marzo 2010 e presentata alla Commissione europea in data 29 aprile 2010; Visto il provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che sancisce l'intesa sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie del Fondo europeo per la pesca, per il periodo di programmazione 2007-2013, tra lo Stato e le regioni, nella misura del 33% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67% a favore delle misure a gestione regionale; Considerato che alla stregua del suddetto provvedimento 18 settembre 2008, la misura arresto definitivo e' gestita dallo Stato; Visto il decreto direttoriale n. 39 del 27 maggio 2010 con il quale e' stato adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alle navi da pesca oceanica operanti nell'ambito dell'accordo tra Unione europea e il Governo della repubblica Islamica di Mauritania, che modifica il Piano di adeguamento di cui al decreto direttoriale 8 agosto 2008, in conformita' al disposto di cui all'art. 21, lettera a), punto iii) del regolamento di base; Considerato che in base al Protocollo che stabilisce le possibilita' di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunita' europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2012, le licenze di pesca, le licenze sono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili; Considerato che, in base al suddetto protocollo, per le licenze trimestrali o semestrali, e fatta eccezione per le navi adibite alla pesca pelagica, i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3% o del 2% per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze; Ritenuto necessario dare esecuzione al Piano di disarmo previsto dal predetto Piano di adeguamento al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca ivi previsti, attraverso l'attivazione della misura arresto definitivo per le navi da pesca oceanica operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania; Ritenuto infine, necessario assicurare un'efficace gestione ed un proficuo utilizzo dei fondi FEP, anche al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi di cui all'art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006; Considerati i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lettera a) del regolamento di base; Considerato che la registrazione del presente decreto, da parte degli organi di controllo, e' requisito di efficacia dello stesso;
Decreta:
Art. 1 Attuazione della misura
1. Il presente decreto reca le norme attuative della misura arresto definitivo realizzata nell'ambito del Piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera a), punto iii), del regolamento di base, citato in premessa. 2. L'arresto definitivo delle attivita' di pesca di un peschereccio, oggetto del presente provvedimento puo' avvenire soltanto mediante demolizione, in conformita' alle disposizioni del regolamento di base, del regolamento attuativo, nonche' del Programma operativo e del relativo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca. 3. Gli operatori ammessi alla misura oggetto del presente provvedimento sono i proprietari di navi da pesca oceanica operanti nell'ambito dell'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica islamica di Mauritania.
Avvertenza: In considerazione dei tempi di registrazione presso gli organi di controllo del presente decreto e di pubblicazione e dovendosi ritenere superate le esigenze connesse alla necessita' di evitare il disimpegno automatico dei fondi di cui all'art. 59 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il disposto dell'art. 6, comma 2, del presente decreto non puo' produrre effetti.
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| Art. 2 Requisiti di ammissibilita' delle navi
1. Alla data di presentazione della domanda, l'unita' deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritta nel registro comunitario; essere dotata del titolo abilitativo alla pesca in corso di validita'; essere dotata della licenza di pesca rilasciata, nel trimestre inerente la presentazione della domanda stessa, dall'Autorita' competente nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunita' europea e la Repubblica islamica di Mauritania di cui al regolamento (CE) n. 1801/06 del Consiglio del 30 novembre 2006; aver effettuato almeno settantacinque giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 2. L'imbarcazione da pesca deve avere eta' pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio, del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio. |
| Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda
1. Il proprietario dell'unita' da pesca, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, deve presentare la domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', entro e non oltre il 30 novembre 2011. Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, e' trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero. Non sono prese in considerazione le istanze trasmesse via fax o consegnate direttamente al Ministero. 2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati: a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalita' complete del legale rappresentante e certificato della Camera di commercio recante la dicitura antimafia e stato non fallimentare; b) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento»; c) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE; d) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente e codice IBAN; e) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti». 3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'. |
| Art. 4 Istruttoria della domanda e obblighi connessi
1. L'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate anche sulla base della documentazione rilasciata dall'Ufficio consolare italiano in Mauritania. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM.GG. o delle matricole aggiornato. 2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalita' per impugnare il provvedimento. 3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilita' finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonche' comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica. 4. Gli interessati sono tenuti ad effettuare la riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, entro dieci giorni dalla notifica del decreto di concessione La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile, il titolo e' annullato e la nave viene cancellata dall'Archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario. La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 5. L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista. 6. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'autorita' marittima potra' concedere, accertati i suddetti casi di forza maggiore, una sola proroga di trenta giorni. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista. |
| Art. 5 Calcolo del premio
1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente decreto, il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E corrispondente alla tabella prevista dal programma operativo. 2. La stazza espressa in GT e la data di entrata in servizio sono rilevate dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso. |
| Art. 6 Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato in un'unica soluzione, verificate le disponibilita' finanziarie, ad avvenuta cancellazione della nave dai pertinenti registri per demolizione, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 160, comma 1 e 2, del codice della navigazione, ovvero secondo la procedura di cui all'art. 160, comma 3, del codice della navigazione, previa trasmissione al Ministero della documentazione di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso. 2. Al fine di ottenere la liquidazione del premio entro il 31 dicembre 2010, la demolizione dell'unita' e la trasmissione al Ministero della documentazione di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso attestante la cancellazione dell'unita', devono avvenire entro il 30 novembre 2010. 3. Agli interessati che completano le operazioni di demolizione e cancellazione dell'unita' successivamente al 30 novembre 2010, l'erogazione del premio avviene nei termini consentiti dalle risorse finanziarie disponibili. |
| Art. 7 Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. L'entita' del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 5, e' diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unita', calcolato pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo. 2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di concessione del premio di arresto definitivo. |
| Art. 8 Registrazione dei vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 2. L'autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di nuova iscrizione. |
| Art. 9 Risorse finanziarie
1. Al pagamento dei premi di cui al presente decreto si provvede tramite l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea con la dotazione finanziaria recata dal fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, mediante le risorse disponibili nell'ambito dell'asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - misura 1.1, di cui al regolamento (CE) 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 150 |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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