Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e 3 e l'allegato B;
Vista la decisione 2455/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte terza, nonche' l'allegato 1 e l'allegato 3 alla medesima;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, ed in particolare l'articolo 9;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 luglio 2009, recante individuazione delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;»;
2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:
«uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si puo' affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da un bianco che non contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilita' a una concentrazione dell'analita che puo' ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione puo' essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta' specificate, che si e' stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.»;
b) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente:

«Art. 78.
Standard di qualita' ambientale
per le acque superficiali

1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualita' ambientale, di seguito denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le modalita' riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalita' di monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o nel biota.
7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonche' al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite.»;
c) dopo l'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

«Art. 78-bis.
Zone di mescolamento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o piu' sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando che l'estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita' di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate indicando:
a) l'ubicazione e l'estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed all'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di priorita' o le misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii), iii), v).

Art. 78-ter.

Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla base dell'attivita' di monitoraggio e dell'attivita' conoscitiva delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito "l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all'elenco di priorita' e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorita'. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'inventario e' redatto sulla base della elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonche' sulla base di altri dati ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove disponibili, le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario e' finalizzato a verificare il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed e' sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.
6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione di ciascuna autorita' di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.

Art. 78-quater.
Inquinamento transfrontaliero

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata l'impossibilita' di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita' di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.

Art. 78-quinquies.
Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee

1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Art. 78-sexies.
Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi

1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualita' ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.

Art. 78-septies.
Calcolo dei valori medi

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

Art. 78-octies.
Garanzia e controllo di qualita'

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualita' conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita' ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente accettate.»;
d) al comma 2 dell'articolo 118 le parole: "sono aggiornati ogni sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni";
e) al numero 18, lettera A.2.8 della parte A dell'allegato 1 alla parte terza l'ultimo periodo e' soppresso;
f) all'allegato 1 alla parte terza sono soppressi:
1) i numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici";
2) i numeri 2, 3, 4, 6 , 7, 8 e 9 della lettera A.2.1, Sezione B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici";
g) all'allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" sono inserite le seguenti;

"A. 2.8.-bis.

Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei
valori medi

1. Ai fini della presente lettera si intende per:
a) fattore di copertura: fattore numerico utilizzato come moltiplicatore dell'incertezza tipo composta per ottenere un'incertezza estesa (1) . [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto 'k' e' stato scelto pari a 2;
b) incertezza tipo: incertezza del risultato 'x i ' di una misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato 'y' di una misurazione allorquando il risultato e' ottenuto mediante i valori di un certo numero di altre grandezze; essa e' uguale alla radice quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
d) incertezza estesa: grandezza che definisce intorno al risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando. (2) (3) [UNI 13005:2000];
e) ripetibilita' intermedia di misura: precisione di misura ottenuta in condizione di ripetibilita' intermedia. [UNI/CEI 70099:2008];
f) giustezza: grado di concordanza tra la media di un numero infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento. [UNI/CEI 70099:2008];
g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori di una o piu' proprieta' specificate, con le corrispondenti incertezze, riferibilita' e rintracciabilita', definite impiegando procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];
g) colonna d'acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra loro. A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione
1) I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:
a) alle concentrazioni dello standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualita'. L'incertezza estesa sara' ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;
b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od inferiore al 30% dei valori dello standard di qualita' (SQA-MA).
2. Per quanto riguarda la valutazione dell'incertezza di misura e' necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione (ripetibilita' e riproducibilita') stimati alle concentrazioni prossime al valore dello standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA) da quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il laboratorio che li adotta deve:
a) verificare che l'incertezza estesa (k=2) ottenuta dal dato di riproducibilita' del metodo sia inferiore al 50% del valore dello standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA);
b) valutare sperimentalmente la ripetibilita' a concentrazioni prossime allo standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA);
c) verificare che la ripetibilita' calcolata all'interno del laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilita' dato dal metodo;
d) calcolare l'incertezza estesa dai dati di riproducibilita' del metodo.
3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilita' intermedia del metodo stesso nonche' lo scostamento sistematico (giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi all'incertezza di misura, insieme ad altri se ritenuti necessari, devono essere combinati secondo le regole di propagazione dell'incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall'incertezza tipo composta cosi' ottenuta si ottiene l'incertezza estesa moltiplicando per il fattore di copertura k=2. B. Calcolo dei valori medi
1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze (SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di quantificazione del metodo di analisi:
a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione sono posti pari alla meta' del valore del limite di quantificazione del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di quantificazione =LQ/2);
b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformita' al punto precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del metodo, e' restituito come inferiore al limite di quantificazione (valore medio < LQ);
c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole sostanze inferiore al limite di quantificazione e' considerato uguale a zero (risultato di misura=0).

A. 2.8-ter.
Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente calendario:
a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre 2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010;
b) il secondo invio e' effettuato entro il 23 dicembre 2013 ed e' rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell'anno precedente rispetto all'anno dell'invio;
c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio. 1.1. Informazioni per singoli scarichi.
1.1.1. Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:
a) date di rilascio e scadenza dell'autorizzazione;
b) ciclo/i produttivo/i;
c) applicazione IPPC;
d) coordinate dello scarico;
e) codice del corpo idrico recettore;
f) volume annuo scaricato (mc/anno);
g) sostanze appartenenti all'elenco di priorita' presenti nello scarico;
h) "altre sostanze" non appartenenti all'elenco di priorita' presenti nello scarico.
1.1.2. Per ogni sostanza riportare:
a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno);
b) concentrazione autorizzata (mg/l);
c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto al successivo punto 3. 1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o
perdite).
1.2.1. Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:
a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove siano disponibili almeno i dati di caratterizzazione del sito;
b) attivita' agricole;
c) altre tipologie di fonti (discariche, stoccaggio di rifiuti, stoccaggio di materiali da attivita' di dragaggio, ecc).
1.2.2. Per ogni fonte occorre individuare:
a) la tipologia della fonte;
b) il codice del bacino idrografico o del sottobacino influenzato;
c) le sostanze di cui all'elenco di priorita' rilevate;
d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno immesso in ogni bacino idrografico o sotto bacino.
1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali.
a) codice del corpo idrico recettore;
b) nome del corpo idrico;
c) categoria del corpo idrico recettore (4)
d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua , sedimento e biota) (5) ;
f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua, sedimento e biota) (6) . 1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza.
1.4.1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromato;
c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);
d) cloro alcani, C10-13 (7) ;
e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a) pirene;
p) benzo(b) fluorantene;
q) benzo(k) fluorantene;
r) benzo(g,h,i) perilene;
s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
t) tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).
1.4.2. I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell'arco del sessennio di riferimento.

A. 2.8.-quater.
Numeri UE sostanze prioritarie

Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie
--------------------------------------------------------------- Numero UE (1) Denominazione Sostanza Identificata come
Prioritaria (2) pericolosa prioritaria --------------------------------------------------------------- 240-110-8 Alaclor --------------------------------------------------------------- 204-371-1 Antracene X --------------------------------------------------------------- 217-617-8 Atrazina --------------------------------------------------------------- 200-753-7 Benzene --------------------------------------------------------------- Non applicabile Difeniletere Bromato (4)
Pentabromodifeniletere Non applicabile (congeneri
28,47,99,100,153,154) X (3) --------------------------------------------------------------- 231-152-8 Cadmio e Composti X --------------------------------------------------------------- 287-476-5 Cloro alcani C10-13 (4) X --------------------------------------------------------------- 207-432-0 Clorfenvifos --------------------------------------------------------------- 220-864-4 Clorpirifos (Clorpirifos etile) --------------------------------------------------------------- 203-458-1 1,2-Dicloroetano --------------------------------------------------------------- 200-838-9 Diclorometano --------------------------------------------------------------- 204-211-0 Di(2etilesil)ftalato (DEHP) --------------------------------------------------------------- 206-354-4 Diuron --------------------------------------------------------------- 204-079-4 Endosulfan X --------------------------------------------------------------- 205-912-4 Fluorantene (5) --------------------------------------------------------------- 204-273-9 Esaclorobenzene X --------------------------------------------------------------- 201-765-5 Esaclorobutadiene X --------------------------------------------------------------- 210-158-9 Esaclorocicloesano X --------------------------------------------------------------- 251-835-4 Isoproturon --------------------------------------------------------------- 231-100-4 Piombo e Composti --------------------------------------------------------------- 231-106-7 Mercurio e Composti X --------------------------------------------------------------- 202-049-5 Naftalene --------------------------------------------------------------- 231-111-14 Nichel e Composti --------------------------------------------------------------- 246-672-0 Nonilfenolo X 203-199-4 (4-Nonilfenolo) X --------------------------------------------------------------- 217-302-5 Ottilfenolo Non applicabile (4-(1,1?,3,3?-tetrametilbutil)fenolo) --------------------------------------------------------------- 210-172-5 Pentaclorobenzene X --------------------------------------------------------------- 231-152-8 Pentaclorofenolo --------------------------------------------------------------- Non applicabile Idrocarburi Policiclici Aromatici X 200-028-5 (Benzo(a)pirene) X 205-911-9 (Benzo(b)fluorantene) X 205-883-8 Benzo(g,h,i)perilene X 205-916-6 (Benzo(k)fluorantene) X 205-893-2 (Indeno(1,2,3cd)pirene) X --------------------------------------------------------------- 204-535-2 Simazina --------------------------------------------------------------- Non applicabile Tributilstagno(composti) X Non applicabile (Tributilstagno-catione) X --------------------------------------------------------------- 234-413-4 Triclorobenzeni --------------------------------------------------------------- 200-663-8 Triclorometano(cloroformio) --------------------------------------------------------------- 216-428-8 Trifluralin ---------------------------------------------------------------

Note alla tabella.
1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).
2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito col metodo analitico.
3) Solo pentabromodifenil etere.
4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non e' possibile fornire parametri indicativi appropriati.
5) Il fluorantene e' stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici piu' pericolosi.".
h) dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, e' aggiunto il seguente:
"In particolare, qualora si verifichi nella colonna d'acqua il superamento dello standard di qualita' ambientale per le sostanze dell'elenco di priorita' e per le altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorita' sono applicate le misure necessarie per ripristinare il buono stato del corpo idrico conformemente alle disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione che ci siano dati sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo stato di qualita' dei corpi idrici, il monitoraggio operativo nella colonna d'acqua puo' essere effettuato con frequenze ridotte, sufficienti per la verifica dell'efficacia delle misure intraprese per ripristinare il buono stato del corpo idrico. La riduzione delle frequenze del monitoraggio non e' prevista per i corpi idrici destinati alla produzione di acqua potabile. Fermo restando i contenuti di cui all'allegato 4 , nei Piani di gestione e nei Piani di tutela delle acque sono altresi' inserite le informazioni relative alla riduzione delle frequenze del monitoraggio operativo.";
i) alla nota 2 alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza e' aggiunto il seguente periodo: "Se non altrimenti specificato lo standard di qualita' ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.";
l) la nota 10 della tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza e' soppressa.».

(1) Il fattore di copertura k e' tipicamente compreso nell'intervallo
da 2 a 3.

(2) La frazione puo' essere interpretata come la probabilita' di
copertura o livello di fiducia dell'intervallo.

(3) Per poter associare uno specifico livello di fiducia
all'intervallo definito dall'incertezza estesa e' necessario fare
ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di
probabilita' caratterizzata dal risultato della misurazione e
dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che
puo' essere attribuito a questo intervallo puo' essere conosciuto
solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate.

(4) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di
transizione.;

(5) Nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una
o piu' sostanze dell'elenco di priorita' e/o delle «altre
sostanze» e' indicata la concentrazione media annua delle
sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove
rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione
delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e
nel biota.

(6) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato
ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard
fissati per uno o piu' delle altre sostanze non appartenenti
all'elenco di priorita' e' indicata la concentrazione media annua
delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare,
ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione
delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e
nel biota.

(7) Per questo parametro il monitoraggio si effettua allorche' sara'
disponibile il relativo metodo analitico.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse.
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 dicembre 2008, n. L 348.
- La direttiva 2009/90/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
1 agosto 2009, n. L 201.
- Il testo degli articoli 1 e 3 e dell'allegato B della
legge 4 giugno 2010, n. 96 «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 2009).» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi' recitano:
«Capo I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento
degli obblighi comunitari
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di recepimento indicato in ciascuna delle direttive
elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
medesime direttive. Per le direttive elencate negli
allegati A e B, il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A
e B, che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi' la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita' di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 3.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunita';
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno
dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia
interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del
Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio
76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n.
1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
relativa all'individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della
necessita' di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto
riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta',
dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione
delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che
modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.
3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva
1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva
94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per
quanto riguarda il livello di copertura e il termine di
rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato
di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in
materia di inchieste sugli incidenti nel settore del
trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE
del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina,
combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un
meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di
gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di
biossido di carbonio e recante modifica della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti
e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e
la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia
finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i
crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni
obblighi di comunicazione a carico delle societa' di medie
dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e
2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini
delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei
medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione
all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che
istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure
per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che
stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle
acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma,
del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei
terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, recante modifica della direttiva
98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi,
per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di
tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti
creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi
dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza
e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
(rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il
lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009,
che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni
di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi
connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva
2008/118/CE."
- La decisione 2455/01/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
15 dicembre 2001, n. L 331.
- Il testo della parte terza, dell'allegato 1 e
dell'allegato 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. cosi'
recitano:
«Parte terza
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento
e di gestione delle risorse idriche
Sezione I
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Capo I
Principi generali
Capo II
Competenze
Titolo II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI
Capo I
Distretti idrografici
Capo II
Gli strumenti
Capo III
Gli interventi
Sezione II
Tutela delle acque dall'inquinamento
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Titolo II
OBIETTIVI DI QUALITA'
Capo I
Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di qualita'
per specifica destinazione
Capo II
Acque a specifica destinazione
Titolo III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
Capo I
Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento
Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Capo III
Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
Capo IV
Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
Titolo IV
STRUMENTI DI TUTELA
Capo I
Piani di gestione e piani di tutela delle acque
Capo II
Autorizzazione agli scarichi
Capo III
Controllo degli scarichi
Titolo V
SANZIONI
Capo I
Sanzioni amministrative
Capo II
Sanzioni penali
Sezione III
Gestione delle risorse idriche
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Titolo II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
Titolo IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
Sezione IV
Disposizioni transitorie e finali».
«Allegati alla parte III
Allegato 1
Monitoraggio e classificazione delle acque
in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale
Allegato 3
Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici
e analisi dell'impatto esercitato dall'attivita'
antropica».
- Il testo del comma 1 dell'art. 1, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208 «Misure straordinarie in materia
di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n.
304, cosi' recita:
«Art. 1 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale). -
1. Il comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e
della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente
decreto.".».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo
2009 n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79, cosi' recita:
«Art. 9 (Modifiche alla Parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni). - 1. Alla Parte Terza del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'art. 74
sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d)
dell'art. 2 del presente decreto;
b) il punto 1.2 dell'Allegato 1 e' sostituito
dall'Allegato 1, Parte A, al presente decreto;
c) la lettera B del punto 2 dell'Allegato 1 e'
sostituita dagli Allegati 3 e 4 al presente decreto;
d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'Allegato 3 sono
sostituiti dall'Allegato 1, Parte B al presente decreto.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 74, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno
a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o
possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)
o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali
e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o
possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i
temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci
e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti
esterni verso il mare sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in
via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento
metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura
con una concentrazione di sali tale da essere considerate
appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di
produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di
acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si
svolgono attivita' commerciali o di produzione di beni,
diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o
il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomera;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
al di sotto della superficie del suolo, nella zona di
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre
2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite dalla
stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero
le attivita' produttive, sono concentrate in misura tale da
rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di
recapito fina;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al
terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli
strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti
di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al
loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei
medesimi contenute;
q) autorita' d'ambito: la forma di cooperazione tra
comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico
integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito
territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del
servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o
profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente
azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto
mediante procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del
bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di
bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi
compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di
nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o
del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di
alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo
la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti
nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto
dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti
uno o piu' composti azotati, compresi gli effluenti di
allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
sparse sul terreno per stimolare la crescita della
vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non
trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,
a seguito di attivita' umana, di sostanze o di calore
nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere
alla salute umana o alla qualita' degli ecosistemi
acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando,
deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri
legittimi usi dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita
da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla
raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche
di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e
la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di
prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento
che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue
provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue
urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e conformi al regime autorizzativo previgente e gli
scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data erano gia' state completate
tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque
reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e
gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del
13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle
acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema
di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la
conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi
obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque
reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi
mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a
seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque
in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i
solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle
acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o
mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati
i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta
l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella
quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla
parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali
sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di
accettabilita' di una sostanza inquinante con tenuta in uno
scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per
unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
per unita' di tempo; i valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di
depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che
scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di
origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre
per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione
di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque
costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in
relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali
correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee
all'interno della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali
in prossimita' della foce di un fiume, che sono
parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai
flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo
idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorita' competente in base alle disposizioni degli
articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di
un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia
o altri strati geologici di permeabilita' sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita' significative di acque
sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al
mare in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto
specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione
complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale,
determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato
raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo
stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione
complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo,
determinato dal valore piu' basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato
raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo
stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualita'
della struttura e del funzionamento degli ecosistemi
acquatici associati alle acque superficiali, classificato a
norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo
idrico artificiale o fortemente modificato, cosi'
classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo
stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22
dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque
superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato
raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di
qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di
priorita' di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza;
aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo
idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli
articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in
cui un corpo idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni
dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il
risultato della velocita' annua media di ravvenamento
globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
la velocita' annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita'
ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'art. 76, al fine di evitare un impoverimento
significativo dello stato ecologico di tali acque, nonche'
danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito
all'Allegato 3, Parte B;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di
sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre
sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose
prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni
comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva
2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa
inquinare, in particolare quelle elencate nell'Allegato 8
alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:
l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza
infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal
titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale: la
concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di
inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non
deve essere superata per tutelare la salute umana e
l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da
istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle
normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012,
riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle
migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli
comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in
materia di acque reflue urbane, nitrati provenienti da
fonti agricole, sostanze che presentano rischi
significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque
destinate alla produzione di acqua potabile e di scarichi
di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin, endrin, HCB,
HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC,
tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque
disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono
alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attivita'
economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento
e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle
acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque
superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente
agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi
economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del
presente decreto;
qq) (abrogata);
rr) controlli delle emissioni: i controlli che
comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad
esempio un valore limite delle emissioni, oppure che
definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli
effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di
un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle
emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che
l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate
opportunita' imposte ad altri utenti in conseguenza dello
sfruttamento intensivo delle risorse al di la' del loro
livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' di cui all'Allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi
altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
con le attivita' svolte in uno stabilimento e possono
influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di
attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si
identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si
identifica con il complesso assoggettato alla disciplina
della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;
uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita
o il valore di concentrazione al di sopra del quale si puo'
affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un
dato campione e' diverso da un bianco che non contiene
l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo
dichiarato del limite di rivelabilita' a una concentrazione
dell'analita che puo' ragionevolmente essere determinata
con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di
quantificazione puo' essere calcolato servendosi di un
materiale di riferimento o di un campione adeguato e puo'
essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla
curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non
negativo che caratterizza la dispersione dei valori
quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle
informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale
sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere idonee per un
determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di
proprieta' nominali.».
- Si riporta il testo dell'art. 118, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 118 (Rilevamento delle caratteristiche del bacino
idrografico ed analisi dell'impatto esercitato
dall'attivita' antropica). - 1. Al fine di aggiornare le
informazioni necessarie alla redazione del Piano di tutela
di cui all'art. 121, le regioni attuano appositi programmi
di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare
l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonche' alla
raccolta dei dati necessari all'analisi economica
dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto
dall'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto. Le
risultanze delle attivita' di cui sopra sono trasmesse al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al
Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla
parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni
adottate con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e sono aggiornati entro il 22
dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
3. Nell'espletamento dell'attivita' conoscitiva di cui
al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e
le informazioni gia' acquisite.».
- Per i riferimenti all'allegato 1 della parte terza si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Abrogazioni

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 settembre 2002, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti produttivi), parte prima del settore 2 (Disciplina degli scarichi), le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 novembre 2003, n. 367, e' abrogato.



Note all'art. 2:
- Il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367,
abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento concernente la fissazione di standard di
qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze
pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152.».



 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4
Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;
b) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorita' di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di distretti nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
3. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Fazio, Ministro della salute

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Note all'art. 4:
- La direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
22 dicembre 2000, n. L 327.
- La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
6 novembre 2007, n. L 288.
- Il testo dell'art. 63 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n 152 e successive modificazioni, citato nelle
premesse cosi' recita:
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all'art. 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito
Autorita' di bacino, ente pubblico non economico che opera
in conformita' agli obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza,
efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la
Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di
servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza
permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali,
definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorita' di bacino previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30
aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
Autorita' di bacino distrettuale di cui alla parte terza
del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2
disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il
periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino vengono adottati
in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
convocata, anche su proposta delle amministrazioni
partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio su richiesta del Segretario generale, che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio , delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali, per la funzione
pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i
Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche' i Presidenti
delle regioni e delle province autonome il cui territorio
e' interessato dal distretto idrografico o gli Assessori
dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento
della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del
distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai
Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni,
nominati dai Presidenti regionali. La conferenza
istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti
di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al
comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'art. 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
Piano di bacino, che potra' eventualmente articolarsi in
piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in
via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle
regioni e delle province autonome interessate, nonche' da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e' convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
sensi del comma 5, nonche' al compimento degli atti
gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale
di cui all'art. 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla
difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche
che figurano negli allegati alla parte terza del presente
decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto,
di un esame sull'impatto delle attivita' umane sullo stato
delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche'
di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'art. 62, le Autorita' di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche' del consorzio del Ticino -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago
di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di
bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.».
- La legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
1989, n. 120, S.O.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77.



 
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