Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 3 novembre 2010
Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega allo Sport

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;
Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera a), e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi;
Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);
Considerato che l'attivita' svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto e' finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attivita' sportiva ed assume quindi natura pubblicistica;
Sentiti il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva;

Decreta:

Art. 1
Soggetti assicurati e soggetti obbligati
alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto e' stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;
d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato, nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidita' permanente.
 
Art. 2
Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.
 
Art. 3
Ambito di applicazione
della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L'assicurazione opera a condizione che le attivita' di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
3. L'assicurazione opera senza limiti di eta' e per il mondo intero, a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.
 
Art. 4
Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto e' necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio.
 
Art. 5
Infortuni indennizzabili

1. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidita' permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.
 
Art. 6
Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio

1. L'indennizzo e' corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio puo' aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennita' per invalidita' permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purche' avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Societa' Sportiva previa approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato - iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa e' dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.
 
Art. 7
Estensione della tutela assicurativa
per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purche' questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia e' accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato e' tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilita', la veridicita' della dichiarazione resa.
 
Art. 8
Estensione della tutela assicurativa
per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in localita' compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attivita' oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessita' di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attivita' stessa.
 
Art. 9
Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalita' del presente decreto, l'assicurazione non opera:
a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.
 
Art. 10
Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:
a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
b) in caso di una invalidita' permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11.
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonche' forme di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.
 
Art. 11
Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di invalidita' permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura e' determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto.
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidita' permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo e' dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.
 
Art. 12
Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa e' eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo gia' corrisposto per l'invalidita' permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, e' detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato e' vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.
 
Art. 13
Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:
a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi e' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano gia' portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50%;
b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;
f) qualora l'infortunio, a causa dell'entita' delle lesioni, determini l'impossibilita' di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato e' corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
 
Art. 14
Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarita' delle diverse discipline sportive.
Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicita' nelle forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti.
2. La procedura di cui al comma 1 e' svolta dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.
3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attivita' dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.
 
Art. 15
Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati e' condizione di efficacia del tesseramento.
2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.
 
Art. 16
Attivita' di informazione ed educazione

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato italiano paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.
2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.
3. Campagne informative devono essere altresi' effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.
 
Art. 17
Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paralimpico, sono emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.
 
Art. 18
Disciplina transitoria

1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2010

Il Sottosegretario di Stato
con delega allo Sport
Crimi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
 

Titolo II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI
DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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