Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2010 (vai al sommario)
LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita` agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e` destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e` fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo 25, comma 2, del de­creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e` subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una piu` efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea, secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita` per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu` efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti e` iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso piu` efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei di­ritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilita` editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo e` soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita`, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e` ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis e` inserito il seguente:
«1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche´ l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria»;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter e` sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascri­zioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presi­dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi im­mobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de­creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modifi­cate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della meta`»;
2) dopo il comma 10-ter e` inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies e` abrogato.
16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1º gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita` di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo e` definita applicando all'importo, determinato secondo le modalita` previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
17. Al fine di migliorare le attivita` di controllo fiscale indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1 dell'articolo 41­bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4),».
18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
19.A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».
20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011.
23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
a) la societa` di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, predispone altresi` le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanita`, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalita` definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima societa` realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parita`, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalita`, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, e` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attivita` strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».
24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita` e` incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonche´ di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e` approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attivita` di ricerca e sviluppo a universita` o enti pubblici di ricerca, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attivita` di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con universita` ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito ne´ della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita` produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e` utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonche´ le modalita` di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni e` incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011.
27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo` essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e` autorizzata la spesa di 36,4 milioni di euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e` incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalita` con le quali le singole regioni, in conformita` a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, puo` essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo` disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e` ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilita` in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavo­ratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita` accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita`. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e` prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l'anno 2011 con le modalita` definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo».
38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro.
39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e` abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e` incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e` ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita` indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attivita` sportive, culturali e sociali, e` destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci.
41. Al comma 4-bis, primo periodo, del­l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le parole: «e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2009».
43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo.
46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011». Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalita` di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire all'anno 2010.
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si e` verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e` consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia` sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia` commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita` istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessita` di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».
53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, let­tera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 1º lu­glio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e` ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
54. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
55. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche´» sono soppresse.
56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in relazione al predetto limite di spesa.
57. Al fine di assicurare la continuita` degli interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.
58. In considerazione dei tempi necessari per l'adozione della disciplina attuativa det­tata dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della definizione della disciplina di settore ivi prevista, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di sostegno all'editoria.
59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici, e` istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, stabilendo modalita` e criteri per il riparto del fondo di cui al comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il patto di stabilita` interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.
61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e` incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la societa` Rete ferroviaria italiana Spa e` autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale.
63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla definizione dell'accordo di cui al comma 62, e` posta interamente a carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
64. Al fine di rendere piu` efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita` e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche´ l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresi` maggiore effettivita` al principio di lealta` fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni).
1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e` superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta`,ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e` chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico e` posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
69. All'articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo comma, numeri 6­bis) e 7), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e` rilasciata dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori centrali individuati con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con le facolta` di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi ver­bali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita` ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorita` giudiziaria, che puo` essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo nell'attivita` di contestazione e accertamento amministrativo e fiscale».
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa e` applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
71. A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda cosi` maturata, secondo modalita` definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
72. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 5-bis e` sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino, ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
73. All'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». All'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «di imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,».
74. All'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione».
75. Anche per aggiornare l'attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, sono conseguentemente avviate le procedure amministrative occorrenti per il loro affidamento in concessione.
76. Al fine di garantire la massima funzionalita` all'azione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sede di attuazione dell'articolo 4-septies, comma 5, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale ivi prevista, fermo restando il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili, e` effettuata nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria complessiva.
77. Per assicurare un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche´ dei principi, anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresi` a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, fermo restando in ogni caso quanto gia` stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici.
78. L'aggiornamento di cui al comma 77 e` orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonche´ accettino di sottoscrivere convenzioni accessive alla concessione che rechino almeno clausole, condizioni e termini idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b):
a) requisiti:
1) costituzione in forma giuridica di societa` di capitali, con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
2) esercizio dell'attivita` di gestione e di raccolta non a distanza di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita`, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all'importo di 2 milioni di euro;
3) possesso di una capacita` tecnico-infrastrutturale, non inferiore a quella richiesta, in sede di gara, dal capitolato tecnico, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche´ rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro;
4) possesso di adeguati requisiti di solidita` patrimoniale, individuati con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) previsione nello statuto delle societa` concessionarie di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonche´ per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilita`, onorabilita` e professionalita` nonche´, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6) residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita` oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
b) obblighi:
1) mantenimento, per l'intera durata della concessione, dei requisiti di cui alla lettera a) e dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della loro persistenza;
2) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti di cui alla lettera a);
3) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero di suo aumento, su motivata richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel caso in cui lo sviluppo delle attivita` e delle funzioni in concessione lo richieda;
4) mantenimento, per l'intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
5) consegna all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla societa` concessionaria e a quella dalla stessa controllata, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria societa` di revisione contabile;
6) fermi i finanziamenti e le garanzie gia` prestati alla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato piu` efficienti e funzionali all'esercizio di attivita` rientranti nell'oggetto sociale del concessionario ovvero nell'oggetto della concessione, divieto di prestazione di finanziamenti o garanzie a favore di societa` controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le societa` controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidita` patrimoniale di cui al numero 4) della lettera a) del presente comma; in ogni caso, tempestiva comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei finanziamenti e delle garanzie prestati nei casi predetti;
7) distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario;
8) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a pena di decadenza dalla concessione, delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della societa`, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato;
9) sottoposizione ad autorizzazione preventiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidita` patrimoniale determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo l'obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio;
10) mantenimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del concessionario sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
10.1) patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
10.2) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
10.3) se in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurare il mantenimento nel territorio, anche a fini fiscali, della sede del concessionario, nonche´ il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative del concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilita`;
10.4) composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numero 5), e aventi altresi`, ricorrendone il caso, i requisiti di onorabilita` previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati;
11) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro e non oltre quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, del documento attestante l'avvenuta certificazione di qualita` dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;
12) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su sua richiesta, di tutte le informazioni utili a valutare le modalita` di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete di distribuzione fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attivita` di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
13) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche´ per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti dal concessionario;
14) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche´ di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
15) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici, svolgimento dell'eventuale attivita` di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
16) esercizio attraverso la rete di raccolta del gioco di attivita` strumentali o collaterali a quella di gioco nonche´ valorizzazione delle immobilizzazioni ovvero delle infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco negli stretti limiti e condizioni stabiliti in sede di gara e solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla cui approvazione preventiva sono altresi` sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attivita`;
17) destinazione a scopi diversi da investimenti legati alle attivita` oggetto di concessione della extraprofittabilita` generata in virtu` dell'esercizio delle attivita` di cui al numero 6) solo previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
18) individuazione del momento ovvero delle condizioni al cui avverarsi l'eventuale variazione degli oneri di esercizio e gestione delle attivita` oggetto di concessione rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvi i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
19) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni, dei dati e delle contabilita` relativi all'attivita` di gioco specificati con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
20) trasmissione annuale, anche telematica, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle societa` concessionarie specificato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
21) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita` indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attivita` di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
22) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita` indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche´,ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione nei riguardi di tali dipendenti o incaricati;
23) definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa; graduazione delle penali in funzione della gravita` dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalita` ed effettivita` della sanzione;
24) previsione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita` della clausola di decadenza dalla concessione, nonche´ di maggiore efficienza, efficacia ed economicita` del relativo procedimento nel rispetto dei principi di partecipazione e del contraddittorio;
25) previsione per il concessionario uscente, alla scadenza del periodo di durata della concessione, di proseguire nell'ordinaria amministrazione delle attivita` di gestione ed esercizio delle attivita` di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario;
26) previsione della cessione non onerosa ovvero della devoluzione della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della scadenza del termine di durata della concessione, esclusivamente previa sua richiesta in tal senso, comunicata almeno sei mesi prima di tale scadenza ovvero comunicata in occasione del provvedimento di revoca o di decadenza della concessione.
79. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti concessionari ai quali sono gia` consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) e 26).
80. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche avvalendosi mediante convenzioni non onerose di soggetti qualificati individuati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, in particolare:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi oggetto della convenzione accessiva alla concessione, al fine altresi` di esercitare la vigilanza sull'esatto adempimento da parte dei concessionari degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva;
b) puo` emanare direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del concessionario definendo in particolare i livelli generali di qualita` riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita` riferiti alla singola prestazione da garantire al giocatore, sentiti i concessionari e i rappresentanti dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e gli eventuali costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna inosservanza non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 1.500, per le quali non e` ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
e) segnala all'Autorita` garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti dei concessionari sottoposti al proprio controllo, nonche´ delle imprese che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da questi, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
81. Al fine di un piu` efficace contrasto del gioco illecito e dell'evasione fiscale nel settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell'anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonche´ del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest'ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l'obiettivo:
a) di realizzare, sulla base della banca dati di cui all'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l'accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presenti in ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco, nonche´ di quelli collocati in magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarita` di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la titolarita`, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonche´ la data della sua installazione nell'esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella quale l'identificazione e` effettuata;
4) la riferibilita` di ciascun apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi gia` stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonche´ a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale al numero di apparecchi che agli stessi risultano formalmente riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all'esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell'installazione degli apparecchi medesimi;
g) di pervenire all'adozione di un nuovo decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico­quantitativi per l'installazione e l'attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) tipologia di locali in relazione all'esclusivita` dell'attivita` di gioco esercitata;
2) estensione della superficie;
h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresi` delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);
i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilita`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;
l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi` una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.
82. Il comma 533 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituito dai seguenti:
«533. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e` istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elenco:
a) dei soggetti proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010;
b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi` proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere, attivita` relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attivita` funzionale alla raccolta del gioco.
533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia` titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e` disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche´ dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche´ ai tempi e alle modalita` di effettuazione del predetto versamento.
533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita` di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e` dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e` risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica».
83. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dalla presente legge, e` incrementata di 192 milioni di euro per l'anno 2012, di 61 milioni di euro per l'anno 2013 e di 195 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
84. Per far fronte agli interventi conseguenti ai gravi eventi sismici che il 15 dicembre 2009 hanno colpito alcune zone del territorio della regione Umbria, individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012.
85. E riconosciuto un contributo pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2011, di cui 2 milioni di euro finalizzati alle esigenze dell'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, da destinare a favore delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge.
86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «entro quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
87. Ai fini della tutela dell'unita` economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006­2008, cosi` come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;
b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.
89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e` costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilita` interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.
91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 e` ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo e` incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.
93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita` interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.
94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.
95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilita` interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.
96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilita` interno, agli interventi di cui al comma 94.
97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne´ le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.
98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 97, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e` incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo all'anno in cui e` comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nell'anno successivo.
99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne´ le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu` anni, purche´ nei limiti complessivi delle medesime risorse.
100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita` interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6º censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
101. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita` interno relativo a ciascun esercizio finanziario del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia` assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
102. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011-2013.
103. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita` interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93.
104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilita` interno, per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e` determinato secondo i criteri e con le modalita` individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come modificato dal comma 116 del presente articolo.
106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno non previste dai commi da 87 a 124.
107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita` interno.
108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011­2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita` interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e` definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita` interno.
110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, ciascuno degli enti di cui al comma 87 e` tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita` definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 119, lettera c).
111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
112. In considerazione della specificita` della citta` di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita` e l'entita` del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. Per l'esercizio 2011, il termine per la trasmissione delle proposte e` fissato al 31 gennaio 2011. L'entita` del concorso e` determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita` interno per gli enti locali.
113. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita` interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007-2008 e le risultanze dell'anno 2008.
114. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono soggetti alle regole del patto di stabilita` interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
115. Le informazioni previste dai commi 109 e 110 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche´ dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita` e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
116. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti i comuni che hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilita` interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista dall'articolo 7-quater, comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009».
117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, dopo il secondo periodo e` inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa` gia` costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi».
118. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e` pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42».
119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non puo`, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi` divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
120. Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita` interno.
121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e` pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilita` interno.
123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
124. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.
125. Ai fini della tutela dell'unita` economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.
127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.
128. Ai fini dell'applicazione dei commi 126 e 127, le regioni a statuto ordinario calcolano le medie della spesa finale del triennio 2007-2009 in termini di competenza e di cassa rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
129. Il complesso delle spese finali di cui ai commi da 126 a 128 e` determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
a) delle spese per la sanita`, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e` incluso tra le spese del patto di stabilita` interno relativo all'anno in cui e` comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo` essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia` sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilita` interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali;
g) delle spese concernenti i censimenti previsti dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.
130. Sono abrogate le disposizioni che individuano spese escluse dalla disciplina del patto di stabilita` interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 129.
131. La ripartizione del concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` determinata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo le modalita` indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.
132. Per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche´ dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra, determinato ai sensi del comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.
133. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2010 in considerazione del rispettivo concorso alla manovra secondo le modalita` previste dal comma 131. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2011, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2011.
134. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, alle finalita` correlate al patto di stabilita` interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, definendo gli obiettivi complessivi di saldo finanziario, con riferimento agli enti locali della regione o provincia autonoma, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 132 e 133 e nel rispetto dei relativi termini. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita` interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.
135. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2011-2013, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita` di calcolo degli obiettivi. Le modalita` per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita` interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 144.
136. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 132, 133 e 134, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita` stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita` e l'entita` dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita` definite.
137. Resta ferma la facolta` delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita` interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonche´ degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e` stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e` stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
139. A decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo.
140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entita` dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, i termini di cui al primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.
141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita` delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita` interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi` al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione e` fissato al 31 ottobre 2011.
143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 e` autorizzato, nel limite del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purche´ non esistano obbligazioni sottostanti gia` contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita` interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo e` data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
144. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita` interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita` interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita` definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
145. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, ciascuna regione e provincia autonoma e` tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita` definite dal decreto di cui al comma 144. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita` interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 147, lettera c).
146. Le informazioni previste dai commi 144 e 145 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche´ della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita` e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
147. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita` interno relativo agli anni 2011­2013, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la regione o la provincia autonoma inadempiente non puo`, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita`, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresi` divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.
148. A decorrere dall'anno 2011, la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita` interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009.
149. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita` interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo` procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.
151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, cosi` determinata:
a) per le annualita` 2008 e 2009, nell'importo complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle somme gia` attribuite alla regione per la medesima finalita`, pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive annualita` fino al 2030;
b) a decorrere dall'annualita` 2010, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, secondo le modalita` di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
152. Nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42, a decorrere dall'anno 2011, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni di euro annui, mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la regione, con oneri a carico della regione. Con le modalita` previste dagli articoli 10 e 65 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, lo Stato e la regione definiscono le funzioni da attribuire.
153. Il pagamento di cui alla lettera a) del comma 152, al netto del credito vantato dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato in base al comma 151, lettera a), e` determinato in 150 milioni di euro nel 2011, in 200 milioni di euro nel 2012, in 250 milioni di euro nel 2013, in 300 milioni di euro nel 2014, in 350 milioni di euro nel 2015, in 340 milioni di euro nel 2016, in 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Gli accordi di cui alle lettere b) e c) del comma 152 stabiliscono in quale misura il pagamento di cui alla lettera a) dello stesso comma diminuisce in corrispondenza dell'assunzione delle modalita` di contribuzione alternative previste dalle medesime lettere b) e c).
154. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali del territorio, i suoi enti e organismi strumentali, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento e` finanziato dalla regione medesima in via ordinaria e prevalente costituiscono nel loro complesso il «sistema regionale integrato». Gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la regione sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato. La regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al periodo precedente. Le disposizioni previste dal presente comma si applicano successivamente all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci.
155. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilita` interno della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e` costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, valutate prendendo a riferimento le corrispondenti spese considerate nell'accordo per l'esercizio precedente. L'obiettivo e` determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in merito agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, spetta alla regione individuare, con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato, gli obiettivi per ciascun ente e le modalita` necessarie al raggiungimento degli obiettivi complessivi di volta in volta concordati con lo Stato per il periodo di riferimento, compreso il sistema sanzionatorio. Qualora la regione non provveda ad individuare le predette modalita` entro il 31 maggio, si applicano le disposizioni previste a livello nazionale. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, le disposizioni statali relative al patto di stabilita` interno non trovano applicazione con riferimento agli enti locali costituenti il sistema regionale integrato. La regione trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente a ciascun ente locale, gli elementi informativi riguardanti le risultanze, espresse in termini di competenza mista, occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
156. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia garantisce un effetto positivo sull'indebitamento netto, ulteriore rispetto a quello previsto dalla legislazione vigente, ivi comprese le disposizioni introdotte dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Ai fini della determinazione dell'accordo relativo al patto di stabilita` interno, al conferimento delle funzioni di cui al comma 152, lettera c), la capacita` di spesa della regione aumenta in misura corrispondente agli oneri assunti dalla regione limitatamente al primo anno di esercizio della funzione. In occasione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita` interno, la regione dimostra l'esatto adempimento degli obblighi assunti.
157. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalita` e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo`:
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita` di riscossione»;
b) all'articolo 53, quarto comma, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attivita` di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale e` svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali».
158. Le disposizioni recate dal comma 157 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
159. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, e` rivisto l'ordinamento finanziario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralita` finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
160. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta` e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche´ all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta:
a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dall'anno 2017;
b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;
c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla regione Valle d'Aosta.
161. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690, e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'accordo di cui al comma 160 del presente articolo.
162. Alla regione Valle d'Aosta e` attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potesta` di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
163. Dalle disposizioni di cui ai commi 160 e 161 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
164. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e` rivisto l'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralita` finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.
165. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2011-2013, restano determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
166. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e` rinviata alla legge di stabilita`, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. In applicazione dell'articolo 52, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009, con riferimento alla suddetta Tabella C, sono soppresse le spese obbligatorie e abrogate le relative norme di rinvio alla Tabella stessa.
167. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
168. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
169. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 168, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2011, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita` indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia` assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
170. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente e` assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
171. Salvo quanto previsto dal comma 46, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'Art. 1:
Comma 1:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - 1 - 2
(omissis)
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera
f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge"
Comma 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, recante "Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro":
"Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 .
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427 , e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica":
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera
c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241 , e sulla base degli elementi amministrativi
relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.".
Comma 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi":
"Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente puo' indire una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Comma 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 , nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli
altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori
antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.".
- Il testo dell'articolo 37 della citata legge n. 88
del 1989 e' riportato nelle note al comma 2 del presente
articolo.
Comma 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale":
"Art. 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale). - 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per gli
investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'individuazione della
quota parte da destinare all'acquisto di nuovo materiale
rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e
alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e
modalita' di erogazione delle relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di
trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi
contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
ordinario con Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di
480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi contratti di servizio che devono
rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione
per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto
nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato,
complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori
risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti
di servizio di competenza, nonche' per garantire che, per
l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di
trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' individuata
la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2
pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla
realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al
Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui
risultati della attuazione del presente articolo, dando
evidenza in particolare del rispetto del criterio di
ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e
all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al
sud del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti
all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono
riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici
territoriali per le esigenze di trasporto locale, non
ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base
di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della
sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione
delle tariffe.".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.":
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno." .
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quatere 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'Art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell' articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,».".
Comma 8:
- Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, reca
"Codice delle comunicazioni elettroniche".
Comma 10:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche' per il risanamento di impianti
radiotelevisivi":
"Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga
banda.) 1-4 (omissis)
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere
irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno
2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui
accelerare la completa conversione.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici":
"Art. 15 (Attivita' di operatore di rete). - 1. Fatti
salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione
dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione
sonora e televisiva, previsti dal codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi
di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di
interesse generale, la disciplina per l'attivita' di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee":
"Art. 8-novies (Modifica all'articolo 15, comma 1, del
testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma
12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione
n. 2005/5086). - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal seguente: «1.
Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la
concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la
diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi
di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di
interesse generale, la disciplina per l'attivita' di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del
regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12
dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente
normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il
trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di
autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo
14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo
programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per
l'esercizio delle reti televisive digitali saranno
assegnati, in conformita' ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, nel rispetto
dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su
criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al
piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, non avente natura
regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle
rispettive scadenze.".
- Si riporta il testo degli artt. 97 e 98 del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche:
"Art. 97 (Danneggiamenti e turbative). - 1. Chiunque
esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli
oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'articolo
635, secondo comma, n. 3, del codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e'
vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi
di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi
inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono
direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati
territoriali del Ministero. La violazione del divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.»
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio
di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al
comma 2 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il
Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu'
di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad
euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
al quale l'inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini
previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di
particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in
un quinquennio, il Ministero o l'Autorita', secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute
nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00..
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 ad
euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti
obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'articolo 95, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a
euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o
l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal
Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.".
Comma 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici:
"Art. 52 (Sanzioni di competenza del Ministero). - 1.
Restano ferme e si applicano agli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni
sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
2. Il Ministero, con le modalita' e secondo le
procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone
la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei
seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle
concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma
1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra
procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla
prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui
all'articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato
utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero
dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato,
avvisato dell'inizio del procedimento ed invitato a
regolarizzare la propria attivita' di trasmissione non vi
provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell'ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio
nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 24, comma
3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.".
Comma 12:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 98 del citato
decreto legislativo n. 259 del 2003 e' riportato nelle nota
al comma 10 del presente articolo.
Comma 13:
- Si riportano i testi del comma 12 dell'articolo 17 e
dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 21 della citata legge n.
196 del 2009:
"12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi."
"5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. . Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera
b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni."
Comma 14:
-- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica":
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Comma 15:
- Si riporta il testo degli artt. 57 e 1 della Tariffa,
parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, recante "Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", come
modificati dal presente articolo:
"Art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento). - 1. Oltre
ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu
richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al
pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in
causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto
sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e
coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli
articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura
civile.
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al
pagamento dell'imposta per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della
loro attivita' per la conclusione degli affari.
1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in
locazione finanziaria e' solidalmente obbligato al
pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o
in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la
conclusione del contratto.
2-8 (omissis).".
Tariffa - parte II (Atti soggetti a registrazione solo in
caso d'uso)
Art. 1


Parte di provvedimento in formato grafico

".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante "Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale", come modificato dal presente
articolo:
"Art. 11 (Soggetti obbligati al pagamento). - 1. Sono
obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e
dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita'
di cui all'Art. 1 e le volture di cui all'Art. 10 e i
pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di
registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni,
relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita'
o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle
imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse
e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso
di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i
quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonche'
l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione
finanziaria.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale", cosi' come modificato dal
presente articolo:
"Art. 35 (Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale). - 1. All'articolo 74-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le
consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo
si considerano accessorie alle attivita' di intrattenimento
o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le cessioni
aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la
prova di cui al precedente periodo s'intende integrata
anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o
l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma
sono desunte sulla base del valore normale dei predetti
beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente
decreto.».
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla
lettera d), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
«Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la
costituzione o il trasferimento di diritti reali di
godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente
periodo s'intende integrata anche se l'infedelta' dei
relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e' abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e
sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si
applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta
ferma la possibilita' di effettuare la compensazione
infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai
predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per
almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di
contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a
1.000.000 di euro..
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta
sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto
relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;
2) dopo il numero 8-bis) e' inserito il seguente:
«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari
soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita' che conferiscono il diritto alla
detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che
non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione»;
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo
periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) [soppressa];
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui
al numero 127-ter) e' soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto
dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non si effettua la rettifica della detrazione
dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato
decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati
diversi da quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla
data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici
degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o
porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni
immobili strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione
dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto
stipulato successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto non viene
esercitata l'opzione per la imposizione prevista
dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono
sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili
ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis),
8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali,
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1
per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa e' inserito il
seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprieta' di beni immobili strumentali,
di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto,
o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli
stessi: 3 per cento»
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni
relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,
anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, le aliquote
delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal
comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della
meta'.
10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, nel caso
di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria,
ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempienza
dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte
indirette previste per la locazione di fabbricati si
applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di
aziende il cui valore complessivo sia costituito, per piu'
del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati,
determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte
prima, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base
delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla
medesima data, le parti devono presentare per la
registrazione una apposita dichiarazione, nella quale puo'
essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto
decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione
prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il
15 settembre 2006, sono stabiliti le modalita' e i termini
degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. (abrogato)
11. - 35-quater. (omissis)".
Comma 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente":
"Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
- Il comma 10-sexies, abrogato dalla presente legge,
dell'articolo 35 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, riportato nella nota al comma 15, prevedeva che alle
somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui
all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per i
contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati
ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto
testo unico, potevano essere portate, nel caso di riscatto
della proprieta' del bene, a scomputo di quanto dovuto a
titolo di imposte ipotecaria e catastale.
Comma 17:
- Si riporta il testo degli articoli 36-ter e 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi", come modificati
dal presente articolo:
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche
analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione."
"Art. 41-bis (Accertamento parziale). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da
1) a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale
dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
societa', associazioni ed imprese di cui all'Art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli
articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare,
in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior
reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare,
anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la
disposizione dell'Art. 44.".
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto del
Presidenza della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", come modificato dal presente articolo:
"Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi
indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'Art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati
alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo
possesso.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita'
istruttore di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri 1)
a 4), nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di
imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni
in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad
accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante,
nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.".
Comma 18:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, e 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante
"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale", come modificati dal presente
articolo:
"Art. 2 (Definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto). - 1. La
definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per
l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul
valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della
stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di
quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari
incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione
anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la
determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai
fini extratributari, fatta eccezione per i contributi
previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La
definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in
deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto
dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la
punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e
4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativo
all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 , riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito,
superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da
partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , ovvero in aziende coniugali non
gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti
delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di
cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente
nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione
commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo
stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'articolo 60,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 , nonche' di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano
anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era
applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta."
"Art. 3.(Definizione degli accertamenti nelle altre
imposte indirette). - 1. La definizione ha effetto per
tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal
contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati
in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato
oggetto di imposizione. Il valore definito vincola
l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai
menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali
riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso
atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non
derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma
imposizione, costituisce oggetto di definizione come se
fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per
ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella
misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da
parte dell'ufficio."
"Art. 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione). - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto,
nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 , sono ridotte a un terzo se il
contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la
misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi
relative a ciascun tributo.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di versamento delle somme dovute.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso
di accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto
dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate nei processi verbali che consentono
l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.".
Comma 19:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante
"Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'Art. 30 della L. 30
dicembre 1991, n. 413" come modificato dalla presente legge
:
"6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni
amministrative si applicano nella misura del 40 per cento
delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del
tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni
caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore al
40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo.".
Comma 20:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 16 e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
"Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre
1996, n. 662", come modificato dal presente articolo:
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni .
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno .
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione."
"Art. 16. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti
all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'articolo 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22."
"Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza
previa contestazione e con l'osservanza, in quanto
compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.".
Comma 23:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante "Disposizioni
per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario":
"12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche'
ogni altra attivita' di studio e ricerca in materia
tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una
societa' a partecipazione pubblica. Essa e' costituita
sotto forma di societa' per azioni di cui il Ministero
delle finanze detiene una quota di capitale sociale non
inferiore al 51 per cento. Dall'applicazione del presente
comma non potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori
spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno
superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede
mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente
legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante
"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come
modificato dal presente articolo:
"5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,
anche su supporti magnetici, nonche' le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici
dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli per il versamento al concessionario e
sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati
strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa
dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare
il miglioramento dell'attivita' di informazione ai
contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) organizza le relative attivita' strumentali e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia
locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della
spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche
fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22
novembre 2005, reca: "Modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7
del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31
marzo 2005, n. 43"
Comma 24:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
"13.Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, e per
una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di
professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei
predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo
precedente non si applicano agli Istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le
assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui
all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto
articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente
comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale
oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli
specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei
confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica
quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013."
Comma 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 61 e del comma 5
dell'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi":
"Art. 61. (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15."
"5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento."
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
"Art. 17. (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio
sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4
del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis.".
Comma 27:
- Si riporta il testo del comma 1240 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (legge finanziaria 2007):
"1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.".
Comma 28:
- Si riporta il testo dei commi 74 e 75 dell'articolo
24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e
pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia. Il personale e' posto a disposizione dei prefetti
delle province per l'impiego nei comuni ove si rende
maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale
delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010 .
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante
"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica":
"Art. 7-bis. (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al
comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare,
in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un piu'
efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
a 500 militari delle Forze armate.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,
1-bis e 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del
personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva
determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento
economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione":
"Art. 1. (Fondo per l'occupazione). - 1. Per gli anni
1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua,
sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure
straordinarie di politica attiva del lavoro intese a
sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 cosi'
individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 , accertati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta delle commissioni
regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte
con la Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di
cui al comma 1 si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare
gravita' o di crisi settoriali strutturali con notevole
impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai
criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo
ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione,
di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,
economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa
del patrimonio storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla
promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione
con caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo,
comprese le dotazioni di opere di pubblica utilita', di
servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai
datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita'
lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni
crescenti che non possono comunque superare
complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle
finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di
cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le
iniziative di cui al comma 5, in base alla entita' del
numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi
assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei
termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni
collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo
l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di
prima applicazione la domanda e' presentata entro il 20
luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31
dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura
massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
alle imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi
previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la
personale responsabilita' del datore di lavoro ovvero
imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio
viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti
produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico
calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante
il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche
professionali, nonche' in quale misura le assunzioni
riguardano i lavoratori di cui all'Art. 25, comma 5, della
L. 23 luglio 1991, n. 223 .
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a
tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni
regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
di comuni e con enti, societa', cooperative o consorzi
pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacita'
tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
l dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ,
diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare
modelli e strumenti di gestione attiva della mobilita' e
dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando
metodi di valutazione della fattibilita' dei progetti e dei
risultati conseguiti.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per
la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato
del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e
offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonche' per le
attivita' di cooperazione tra i servizi per l'impiego
comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, salvo che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed
appositamente autorizzate a tal fine.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.".
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
185 del 2008 e' riportato nelle note al comma 6 del
presente articolo.
Comma 30:
- Si riporta il testo del comma 138 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato" (legge finanziaria 2010):
"138. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui
al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in
deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa
integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla
normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell' articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e successive modificazioni, e dell' articolo 19,
comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
sulla base di specifici accordi governativi e per periodi
non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10
per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito,
nel caso di proroghe successive alla seconda, possono
essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla
regione.".
Comma 31:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 8 del
decreto-legge, convertito con modificazioni, dalla legge 20
magio 1988, n. 160, recante "Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale":
"3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e' subordinata al
conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
di almeno novanta giorni alla data della richiesta del
trattamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23
luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro":
"Art. 16. (Indennita' di mobilita' per i lavoratori
disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione
di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi
dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle
edili, rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno
dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto
di lavoro a carattere continuativo e comunque non a
termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi
dell'articolo 7.
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di
lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello
0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo;
b) al versamento della somma di cui all'articolo 5,
comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti
il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo
comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via
transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato
intimato prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare":
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.".
- Si riporta il testo del comma 212 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i soggetti
titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, hanno
titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7-ter del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante
"Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario", come modificato dal presente articolo:
"Art. 7-ter (Misure urgenti a tutela dell'occupazione).
- 1. All' articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
pagamento diretto ai lavoratori e' disposto contestualmente
all'autorizzazione del trattamento di integrazione
salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca
nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di
difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa
integrazione straordinaria e di cassa integrazione in
deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle
sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009,
presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni
dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario
di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2011, in
attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione
dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con
richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i
relativi trattamenti sulla base della domanda corredata
dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco
dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con
riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro
delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda
deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via
telematica, secondo le modalita' stabilite dal medesimo
Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS
le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei
trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base
di apposita convenzione con la quale sono definite le
modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi
e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente:
«In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per
l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per
l'occupazione", il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione
guadagni in deroga e della mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all' articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui
al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti
individuati all' articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano
conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell' articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza
esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni
2009, 2010 e 2011 di ammortizzatori sociali in deroga,
licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale
dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da
imprese non rientranti nella disciplina di cui alla
medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso dall'INPS un
incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore, nel
limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto
dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero
di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non
erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio
con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando
quanto previsto dall' articolo 8, comma 4-bis, della citata
legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo
e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di
sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia
richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una
micro impresa, o per associarsi in cooperativa in
conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'
articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il
lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e
prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi
dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.".
Comma 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008,convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come modificato
dal presente articolo:
"Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo
le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela
del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi
includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19,
primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
di apprendista alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da trattamento, per la durata massima di
novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all'atto della presentazione
della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento
integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio
2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a
valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei
limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando
quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione,
pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno
precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'
articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l'INPS di cui all' articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall' articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due
mesi;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui
all' articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come rideterminato dall' articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come
stabilito dall' articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei
commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.4-bis.
Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
per la successiva pubblicazione nella borsa continua
nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di
sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro,
l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di
lavoro congruo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei
livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali
occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale
delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, promuove
la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al
fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la
massima accessibilita' internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si
provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico
delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita',
e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme residue non destinate alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di
cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli
accordi interconfederali collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul
territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per gli anni 2009, 2010 e 2011, volte
alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto
di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008. Nel caso di proroga dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono
concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al
trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennita' di
mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto,
nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima
concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la
formazione continua e i fondi di cui all' articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e'
altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate
ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonche'
con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate,
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di
apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell' articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai
sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il
lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del
reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del
datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti
di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di
lavoro, puo' essere erogato un trattamento di ammontare
equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai
medesimi lavoratori la normativa in materia di
disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono
essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione .
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla
concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle
societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 84 del 1994, e successive
modificazioni, di un'indennita' pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per
il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma,
con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e'
riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero
massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero
delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese,
incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia,
infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo,».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a
ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono
destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del
Fondo per l'occupazione16. Per l'anno 2009, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna
alla societa' Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali
di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo



 
(continuazione)



per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di
80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009».
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il
rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre
mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca
in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal
presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i
trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1,
lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato»;
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter
del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.".
Comma 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, come modificato
dal presente articolo:
"Art. 1 (Premio di occupazione e potenziamento degli
ammortizzatori sociali). - 1. Al fine di incentivare la
conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle
imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i
lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito
in costanza di rapporto di lavoro, possono essere
utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di
formazione o riqualificazione che possono includere
attivita' produttiva connessa all'apprendimento.
L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto
puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato
in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali
che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.
Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei
datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno
al reddito e retribuzione.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20
milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro
per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, trasferite
al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto
particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,
alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli
interventi di politica attiva a valere sulle risorse
all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del
12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS
anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4
.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio
degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge.
4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo
nel Fondo di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, come modificato dall' articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236, per le
finalita' di cui alla legge14 febbraio 1987, n. 40, e'
autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire
dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del
predetto Fondo come stabilito dall' articolo 2, comma 36,
ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, definisce modalita', termini e
condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40,
come modificato dall' articolo 20-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge23 febbraio 2006, n. 51».
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi
della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro
per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge28 gennaio 2009, n.
2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i
contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella misura del venti per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario nel limite
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80
milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge28 gennaio 2009, n.
2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma e il relativo
raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo
tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo
le linee guida definite nel decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al
periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei
medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai
sensi dello stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi:
«L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al
lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di
sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, il lavoratore, successivamente
all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui
all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011,
al lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne
faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o
una micro impresa o per associarsi in cooperativa in
conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a
quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di
cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura
concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al
lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il
medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'
articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo. In
ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al
beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve
dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'
articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le
modalita' e le condizioni per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile
l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad
interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno
2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'
articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge28
gennaio 2009, n. 2, puo' essere, in via alternativa a
quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in
tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009
le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla leggen. 2 del 2009.".
- Si riporta il testo dei commi 131, 132, 134 e 151
della citata legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria
2010):
"131. Dopo il comma 2-bis dell' articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, e'
inserito il seguente:
«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per
l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge6 luglio 1939, n. 1272, ai fini
del perfezionamento del requisito contributivo si computano
anche i periodi svolti nel biennio precedente in via
esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura
assicurativa svolti sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni
precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera»."
"132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai
beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito
non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali,
che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che
preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore
di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle
mansioni di provenienza, e' riconosciuta la contribuzione
figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del
diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del
31 dicembre 2010."
"134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione
contributiva prevista dall' articolo 8, comma 2, e dall'
articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010,
ai datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dallalegge6 luglio 1939, n. 1272, che
abbiano almeno cinquanta anni di eta'. La durata della
riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n.
223 del 1991e' prolungata, per chi assume lavoratori in
mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che
abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre
2010.""151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite
di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano
effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di
personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da
assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi
dell' articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono
a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari
dell'indennita' di cui all' articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
dell'indennita' di cui all' articolo 9 della legge 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al
lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e
con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa per il numero di mensilita' di trattamento di
sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato,
a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le
somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del
1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma."
Comma 34:
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' riportato nelle note al comma 6 del presente
articolo.
Comma 35:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001):
"16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il
20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione
degli articoli 48 e 50 deldecreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
Comma 36:
- Si riporta il testo del comma 37 dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2009)", come modificato dal
presente articolo:
"Art. 2 (Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e
per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse
destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti
retributivi per il personale statale in regime di diritto
pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
interno). - 1-36 (omissis)
37. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite
complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del
Fondo per l'occupazione, che a tale fine e' integrato del
predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, in
deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici
accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno
2009, che recepiscono le intese stipulate in sede
territoriale e inviate al Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilita' al
personale dipendente dalle societa' di gestione
aeroportuale e dalle societa' da queste derivate. A
decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema
aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi
previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi
compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38.-50. (omissis)".
Comma 37:
- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica.", come modificato dal presente articolo:
"Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1. I
soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato
ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1° gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'Art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo` disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma
inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in
riferimento alle predette anzianita' contributive non e'
gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato
articolo 2120 del codice civile, con applicazione
dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'Art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'Art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'Art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell' articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all' articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all' articolo 1, comma 20, e all' articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza
triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima
della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata
emanazione del predetto decreto direttoriale comporta
responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e'
effettuato sulla base del procedimento di cui al comma
12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al
comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in
vigore in misura pari all'incremento della predetta
speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al
triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale
aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e
lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di
diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di
frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in
mesi si determina moltiplicando la parte decimale
dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma
12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al
valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti
di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento
viene effettuato con arrotondamento al primo decimale.
Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai
requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla
data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la
periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di
cui al presente comma a quella prevista per la procedura di
cui all' articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dall' articolo 1, comma 15,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo
adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita'
triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio
2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30
giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel
triennio precedente della speranza di vita all'eta'
corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della
popolazione residente in Itali12-quater. In base agli
stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e
12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al
comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall' articolo 2, commi 22 e 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, requisiti diversi da
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi i lavoratori di cui all' articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi
dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei requisiti
anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al
presente comma non opera in relazione al requisito per
l'accesso per limite di eta' per i lavoratori per i quali
viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della
specifica attivita' lavorativa per il raggiungimento di
tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell' articolo 1della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all' articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall' articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all' articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All' articolo 22-ter del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all' articolo 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all' articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all' articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall' articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'
articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l' articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell' articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-decies. All' articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l' articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l' articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l' articolo 21, comma 4, e l' articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all' articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'
articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all' articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.".
Comma 38:
- Si riporta il testo dei comma 8 dell'articolo 20
della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali":
"8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge."
Comma 39:
- Il comma 10, abrogato dalla presente legge,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elevazione di
0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva per i
lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
- Per il testo del comma 12-terdecies dell'articolo 12
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito , con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si veda nelle
note al comma 37 del presente articolo.
Comma 40:
- si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, del
citato decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009:
"Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine di assicurare
il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per
l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di
utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all' articolo 1, comma
343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400
milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo di
cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del
fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge
n. 266 del 2005 e' incrementata, nell'anno 2012, di 400
milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui
al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal
secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del
presente articolo, dall' articolo 8, comma 1, lettera a),
terzo periodo, nonche' dall' articolo11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino
all'emanazione del decreto previsto dall' articolo 1, comma
848, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui
all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, puo'
essere incrementata anche mediante l'assegnazione di
risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e
riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai
sensi dell' articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito
Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio, di cui all' articolo 4,
comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate
sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale,
intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e
dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente
comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali
disponibilita' del Fondo di garanzia di cui all' articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite
al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui
all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli
importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'
articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall' articolo 3, comma
2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166,
possono essere destinate annualmente ad apposita
contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere
destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'
articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta
a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente
articolo, nonche' dell' articolo 8, comma 1, lettera a),
terzo periodo, e dall' articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per
l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonche', per l'anno
2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a
500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. All' articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri».
11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 6 marzo 2009, e'
corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto
previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma
8, secondo periodo, del presente articolo, nonche'
dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso
di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno
2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate
conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle
somme corrisposte dagli operatori come contributi per i
diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati
nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un
mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di
razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti
di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi
relativi alla gestione delle gare di affidamento nonche'
per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di
cui all' articolo 1, commi 927, 928e 929,della legge 27
dicembre 2006, n. 296.".
Comma 41:
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
come modificato dal presente articolo:
"4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all' articolo 11, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'
articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all' articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.".
Comma 42:
- Si riporta il testo del comma 71 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)", come modificato dal
presente articolo:
"71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta,
con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2009, per i costi sostenuti a partire dalla data
in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e
nei successivi dodici mesi.".
Comma 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, recante "Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di
potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori.", come modificato dal presente
articolo:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario). - 1. In fase di prima applicazione della
direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero
all'estero di crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma
sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.»;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione
operano simmetricamente ai fini della riscossione e,
conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le
seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le
disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600».
1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della
maggiore efficienza e funzionalita' dell'amministrazione
economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i
soggetti gia' appartenenti alle diverse categorie di
personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi
compreso quello di cui all' articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di
specifiche esperienze e professionalita', possono essere
trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle
Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle
finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero
dall'amministrazione interessata, d'intesa con
l'amministrazione di provenienza, previa verifica della
disponibilita' di organico e valutate le esigenze
organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella
di corrispondenza approvata con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori
oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione
vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto
dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al presente
comma, all' articolo 83, comma 12, primo periodo, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «,
nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero
dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo
le parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti:
«presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le
parole: «di lavoro in essere presso» sono inserite le
seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente
disposizione non si applica al personale in servizio a
tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto
organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria,
potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'
articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono
soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di
livello dirigenziale non generale e di livello non
dirigenziale derivante dal presente comma concorre a
realizzare gli obiettivi fissati dall' articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
Stato, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
al momento della cessazione dal servizio a qualunque
titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali
dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell' articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si
applicano le disposizioni di cui all' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'
articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo
interno del Ministero.
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni
pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si
considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente
vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura
commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti
in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni
diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali
pratiche e rapporti, anche se gia' adottato, e' nullo e le
somme percepite dai concessionari sono versate
all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni
statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali
ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle
relative alle reti fisiche di raccolta del gioco,
assicurano l'effettivita' di clausole idonee a garantire
l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non
automaticita', a fronte di casi di inadempimento delle
clausole della convenzione imputabile al concessionario,
anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in
funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettivita' della clausola di decadenza
dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza,
efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel
rispetto del principio di partecipazione e del
contraddittorio.
2-bis. Fermo quanto previsto dall' articolo 24 della
legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del
gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il
gioco con vincita in denaro puo' essere raccolto dai
soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e
con le modalita' previste dalla relativa convenzione di
concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede,
modalita' o apparecchiatura che ne permetta la
partecipazione telematica; e' conseguentemente abrogata la
lettera b) del comma 11 dell' articolo 11-quinquiesdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L' articolo 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso
che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi
commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta
di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi
efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei
medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e
la raccolta di tali giochi da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all' articolo 88 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' richiesta altresi' per la
gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui
all' articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo
unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano
straordinario di contrasto del gioco illegale di cui
all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate
al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni
elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da
2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per
l'anno 2010, al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per
l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno
2011 del regime di devoluzione del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere
dall'anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate
annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, affluiscono al fondo di cui all' articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di
finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici,
della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'
articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e
al fine di determinare la certezza delle condizioni di
affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori
interessati, le procedure previste dall' articolo 21, comma
7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono
avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al
numero 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l),
del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30
giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre
2010».
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e
dell'economicita' delle relative procedure, i soggetti di
cui all' articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le
controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e relative alle
attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da
loro partecipate, nell'esercizio in concessione del
servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di
cui agli articoli 83e 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese
risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'
articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di
citazione introduttivi di giudizi di responsabilita'.
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si
realizza con il versamento di un importo pari ad una
percentuale delle somme dovute in base alla sentenza
impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo
atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di
citazione. Tale percentuale e' individuata, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al
rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli
affidati dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato
dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di
sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresi', il
termine e le modalita' per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di
cui al comma 2-octies e' prodotta all'organo amministrativo
o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al
comma 2-septies le controversie relative all'attivita' di
riscossione dei tributi e delle altre entrate delle
regioni, degli enti locali e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e di quella delle
entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da
2-septies a 2-decies, pari a 81 milioni di euro nell'anno
2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di
48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e nel
limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura
finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma
4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle
maggiori entrate derivanti dai predetti commi e' destinata
ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per
l'anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C
allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica
«Ministero dell'economia e delle finanze», missione
«comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce
«legge n. 67 del 1987». A tal fine, all' articolo 1, comma
2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui
pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A
fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore
dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del citato
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come
modificato dal presente comma, possono essere ridotte con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la
tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento
della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il
limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il
rimborso dovuto a favore della societa' Poste italiane Spa
non puo' essere superiore al predetto importo. II Ministero
dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle
disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo;
nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da
determinare un possibile superamento della spesa
autorizzata, con decreto adottato con le modalita' indicate
al presente comma e' stabilita la sospensione o la
riduzione dell'agevolazione.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi
ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto
decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei
titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della
liquidita' giacente su conti e rapporti definiti dormienti
ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi
che, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, siano stati comunque gia' versati al fondo
di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti
per i quali il termine di prescrizione del diritto dei
beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei
principi comunitari in materia di imposta sul valore
aggiunto, il numero 16) del primo comma dell' articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad
assicurarne l'esecuzione».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti
posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a
fornire il servizio postale universale in applicazione
della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione
finanziaria, al comma 23-novies dell' articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le
parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere
dall'anno 2011».
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e
promuovere un consumo consapevole anche al fine di
garantire ai consumatori un'informazione chiara e
inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e
proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di
sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei
distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che
volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei
prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le
modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni di categoria delle imprese e le
associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari
a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal
comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede,
quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate
di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro,
a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei
principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all' articolo 14, comma 1, la lettera e) e'
sostituita dalla seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti
telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse
con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle
lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita
e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle
autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
ai sensi dell' articolo 1, comma 539, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
b) all' articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in
denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad
estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi
pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in
possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato».
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall' articolo
16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e' stabilita la data entro la quale i
soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'
articolo 21 del medesimo decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute
all'esito dell'aggiudicazione. Quota delle maggiori entrate
derivanti dal presente comma per l'anno 2010, pari a
357.260.772 euro, e' iscritta sul fondo di cui all'articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una
quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e'
destinata in base alla scelta del contribuente alle
seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'
articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive
dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal
Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille
di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi
al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto
dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' di
richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le
modalita' e i termini del recupero delle somme non
spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive
dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai
fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere
al contributo, delle modalita' di rendicontazione e dei
controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 1, 3e 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
per la disciplina delle modalita' di ammissione al riparto
del cinque per mille per l'anno 2010.
4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che integrino le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460».
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che
senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente
nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i
termini per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno
2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno
2008, per l'integrazione documentale delle domande
tempestivamente presentate in via telematica,
rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per
quello 2008, dagli enti individuati nei commi
4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies.".
Comma 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica.":
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Comma 45:
- Si riporta il testo del comma 49 dell'articolo 2
della citata legge n. 1991 del 2009 (legge finanziaria
2010)":
"49. La rideterminazione delle agevolazioni
contributive di cui al comma 2 dell' articolo 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'
articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009,
e' estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010.
A tal fine, per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di
120,2 milioni di euro".
Comma 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"Art. 53 (Contratto di produttivita'). - 1. Nel periodo
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
territoriali o aziendali e correlate a incrementi di
produttivita', qualita', redditivita', innovazione,
efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti
all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni
altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitivita' aziendale sono soggette a una imposta
sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione
trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000
euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente
non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
le somme di cui al comma 1 beneficiano altresi' di uno
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai
sensi dell'ultimo periodo dell'Art. 1, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvedera'
alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo
previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come modificato
dal presente articolo:
"Art. 5 (Detassazione contratti di produttivita'). - 1.
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite
di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a
35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008
all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2del citato
decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad
applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo
stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei
redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto
l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno 2008.".
- Si riporta il testo dei commi 67 e 68 dell'articolo
1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale.":
"67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 e' abrogato
l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo
per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello con dotazione
finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al
triennio 2008-2010, e' concesso, a domanda da parte delle
imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno
sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge
30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali,
ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia
correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e
altri elementi di competitivita' assunti come indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
Il predetto sgravio e' concesso sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui
al presente comma ammesse allo sgravio e' stabilito entro
il limite massimo del 5 per cento della retribuzione
contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro e' fissato nella misura di 25 punti
percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla
lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori e' pari ai contributi previdenziali a loro
carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera
a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con
gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza,
lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita
sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche
della contrattazione di secondo livello aziendale e
territoriale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la
partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma
dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010
e' subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in
ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di
finanza pubblica. A tale fine e' stabilito uno specifico
incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come modificato
dal presente articolo:
"Art. 4 (Fondo per il credito per i nuovi nati e
disposizione per i volontari del servizio civile
nazionale). - 1. Per la realizzazione di iniziative a
carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito
delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i
nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al
rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle
banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche
della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e
di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operativita'
delle garanzie.
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al
comma 1 e' altresi' integrato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in
conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o
bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di
malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso,
l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il
predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni e' sostituito
dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio
civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009
sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale
del Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non
siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai
regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione
ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo
Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1°
gennaio 2009.».
3. Negli anni 2009, 2010 e 2011, nel limite complessivo
di spesa di 60 milioni di euro annui, al personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione
della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato
e di impiego del comparto, titolare di reddito complessivo
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a
35.000 euro, e' riconosciuta, in via sperimentale, sul
trattamento economico accessorio, una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione
e le modalita' applicative della stessa saranno individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1,
comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali in
proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine
dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le
organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per assicurare il miglioramento della qualita' del
servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento
al fine di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace attivita' di soccorso pubblico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da
destinare all'istituzione di una speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente
espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al
comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti
negoziali di cui agli articoli 37e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, la parola «definite» e' sostituita dalle seguenti:
«definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma
3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' emanato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.".
Comma 48:
- Si riporta il testo dei commi da 344 a 347,
dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria 2007)":
"344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive
di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m 2 K,
della Tabella 3 allegata alla presente legge
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.".
- Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 1
della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
2008)":
"24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale ai fini
dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza
termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;b) per
tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a
tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del
contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole
unita' immobiliari, e ai commi 346 e 347 del medesimo
articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui
allcarticolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge
27 dicembre 2006, n. 296.".
- Si riporta il testo dell'articolo 29, del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009:
"Art. 29 (Meccanismi di controllo per assicurare la
trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni
fiscali). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si
applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di imposta
per spese per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1,
commi da 280 a283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1,
commi da 280 a283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio
dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno
2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 654
milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro
per l'anno 2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva
copertura finanziaria, la fruizione del credito di imposta
suddetto e' regolata come segue:
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti
o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti interessati inoltrano per via telematica alla
Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di
attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di
decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del
formulario vale come prenotazione dell'accesso alla
fruizione del credito d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro per via telematica alla
Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso
alla fruizione del credito di imposta successiva a quello
di cui alla lettera a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone
rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica
telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti
interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2,
lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della
copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta
e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di
esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2,
lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione
del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione,
nonche' nei successivi novanta giorni l'eventuale diniego,
in ragione della capienza. In mancanza del diniego,
l'assenso si intende fornito decorsi novanta giorni dalla
data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta
prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera
b), i soggetti interessati espongono nel formulario,
secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese
agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal
beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento
della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e'
comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva
l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese
successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione,
al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e,
per la residua parte, nell'anno successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai
commi da 2 a 4 del presente articolo e' approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i
contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli
articolo 1, commi da 344a347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni
previsti dalle relative disposizioni normative, inviano
all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei
termini e secondo le modalita' previsti con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Con il medesimo
provvedimento puo' essere stabilito che la comunicazione
sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche
tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in
possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il
predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' comunque modificato con decreto di natura non
regolamentare al fine di semplificare le procedure e di
ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1°
gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere
ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1
sull'effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti
dagli articoli 7e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua,
nell'anno 2009, verifiche mirate volte ad accertare
l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non
utilizzate o non utilizzabili. In relazione a quanto
previsto dal primo periodo del presente comma in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti
di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate,
nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative
a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 - Fondi di bilancio,
sono ridotte di 1.155,6 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura
di 286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni
di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013.
8. - 11"
Comma 49:
- Si riporta il testo del comma 67, dell'articolo 2,
della citata legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria
2010)":
"67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di
euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884
milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della
riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo
di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma
2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466
milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale
derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della
citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di
euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di cui all' articolo 22, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonche'
dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanita'
penitenziaria di cui all' articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi
provvedimenti legislativi e' assicurato l'intero importo
delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, dell'intesa
Stato-regioni, recante "Intesa, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2010-2012":
"Art. 1 (Determinazione del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali). - 1. Al
fine del rispetto degli obblighi assunti in sede
comunitaria dall'Italia e per tenere conto delle
compatibilita' e dei vincoli di finanza pubblica, il
livello standard complessivo del finanziamento a cui
concorre ordinariamente lo Stato e' definito come di
seguito indicato. Le regioni devono assicurare l'equilibrio
economico finanziario della gestione sanitaria in
condizioni di efficienza ed appropriatezza.
2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al
livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale
a cui concorre ordinariamente lo Stato stabilito dalla
vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per
l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011 -
di cui agli articoli 61e 79 del decreto-legge n. 112/2008 e
all'articolo 1-terdella legge 3 agosto 2009, n. 102,
comprensivi della riattribuzione dell'importo di 800
milioni di euro di cui all'articolo 22, comma 2 del D.L. n.
78/2009 e dei 50 milioni da erogarsi in favore
dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo
22, comma 6 del citato D.L. n. 78/2009 e non comprensivo
delle somme destinate al finanziamento della medicina
penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 -, risorse aggiuntive pari a
1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di
euro per l'anno 2011.
3. Per l'anno 2012 lo Stato si impegna ad assicurare
risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del
livello del finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%.
4. A tali risorse aggiuntive concorrono:
a) il riconoscimento con riferimento alla competenza
2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli
derivanti dal riconoscimento dell'indennita' di vacanza
contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;
b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato
di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di
euro per l'anno 2011;
c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad
adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero
importo delle predette risorse aggiuntive.
5. Lo Stato si impegna inoltre ad adottare nel corso
del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore
finanziamento qualora al personale dipendente e
convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento
alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale
superiori a quelli derivanti dal riconoscimento
dell'indennita' di vacanza contrattuale.
6. Si conviene che eventuali risparmi nella gestione
del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni
rimangono nella disponibilita' delle regioni stesse.
7. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non sono da
considerarsi contabilmente vincolate, bensi' programmabili
al fine di consentire specifiche verifiche circa il
raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito dei
livelli essenziali di assistenza. Per le regioni
interessate ai piani di rientro la fissazione degli
obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani.
8. Per quanto attiene alle esigenze di adeguamento
strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale
si conviene sull'opportunita' di ampliare lo spazio di
programmabilita' degli interventi previsti nel programma
straordinario di investimenti di edilizia sanitaria,
elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro, ai sensi
dell'articolo 2, comma 279, della legge n. 244/2007, a 24
miliardi di euro, destinando tale incremento
prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le loro
disponibilita' attraverso la sottoscrizione di accordi. Si
conviene inoltre sulla possibilita' di utilizzare, per gli
interventi di edilizia sanitaria, anche le risorse FAS di
competenza regionale, fermo restando l'inserimento di tali
interventi nell'ambito dell'ordinaria programmazione
concordata con lo Stato.
9. Lo Stato si impegna a garantire nel bilancio
pluriennale 2010-2012 ai fini del finanziamento
dell'edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge n.
67/1988, in aggiunta alle risorse stanziate per il 2009
pari a 1.174 milioni di euro, 4.715 milioni di euro.".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"12. In funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11
il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011".
Comma 50:
- Si riporta il testo del comma 180 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)":
"180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi 174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un
programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze e la singola
regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata
del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.".
Comma 51:
- Si riporta il testo del comma 2, all'articolo 11, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"2. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi
Piani di rientro nella loro unitarieta', anche mediante il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in
attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta
procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di
ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che
individui modalita' e tempi di pagamento. Al fine di
agevolare quanto previsto dal presente comma ed in
attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009,
all'Art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle regioni medesime.
- Il testo del comma 180, dell'articolo 1, della citata
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' citato nelle note del
comma 50 della presente legge.
Comma 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto-
legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, recante "Misure
urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in
materia finanziaria", come modificato dal presente
articolo:
"Art. 2 (Disposizioni in materia finanziaria). - 1. Al
comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede all'eventuale proroga del predetto termine in
conformita' alla normativa comunitaria in materia.».
1-bis. In considerazione della specificita' del
settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31
dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali
effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono
determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che
l'incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed
ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad
ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della predetta
disposizione.
1-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: "e per
il versamento di tali somme" sono inserite le seguenti: ",
se superiori a 50.000 euro,".
1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo».
2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi
dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di
sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del
relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente
sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta
giorni, e' concessa, al fine di contrastare l'aggravamento
della situazione economico finanziaria del settore
sanitario pugliese, la possibilita' di integrare, entro il
30 settembre 2010, la documentazione gia' trasmessa, al
fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro
il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione
contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla
data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione
dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior
finanziamento si intende definitivamente sottratta alla
competenza della Regione. Al fine di consentire il
completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla
compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti
ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti
possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano
scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella
misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali
rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e per l'addizionale regionale
all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, il blocco automatico del
turn-over e il divieto di effettuare spese non
obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i
competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei
piani accertino, entro il 31 ottobre 2010, il venire meno
delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle
citate misure, le predette misure non operano.Qualora i
citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani
accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale,
entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano
le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel
limite del 10 per cento e in correlazione alla necessita'
di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza. La disapplicazione delle stesse e' disposta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad
operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo
europeo per la pesca (FEP), nonche' dai regolamenti (CE) n.
1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006
del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di
interventi a titolarita' del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di
euro, fa carico sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183."
Comma 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degliarticoli 6-quatere 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'Art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell' articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo»
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163»4-octies. All'articolo 3, comma 27,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo
le parole: «producono servizi di interesse generale» sono
inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.".
- Si riporta il testo dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
"Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini":
"Art. 22-ter (Disposizioni in materia di accesso al
pensionamento). - 1. In attuazione della sentenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008
nella causa C-46/07, all' articolo 2, comma 21, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i requisiti di eta'
anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano
sono adeguati all'incremento della speranza di vita
accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato
dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente.
Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In
sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta'
pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non
puo' comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento
di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.".
Comma 54:
- Si riporta il testo del comma 1324 dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge
finanziaria 2007), cosi' come modificata dalla presente
legge:
"1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per
carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino,
con idonea documentazione, individuata con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni
si riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di
cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi
prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2010
non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF
per l'anno 2011. La detrazione relativa all'anno 2011 non
rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per
l'anno 2012.".
Comma 55:
- Si riporta il testo dell'articolo 10-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
come modificato dal presente articolo:
"Art. 10-sexies (Differimento dell'applicazione di
disposizioni in materia di contributi all'editoria). - 1.
Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria
e in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai
commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3e
all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 26 della
legge 5 agosto 1981,n. 416, e successive modificazioni,e al
comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n.
67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza
dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento
dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla
legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere
superiore a quello spettante per l'anno 2008;
b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7
agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, per i contributi relativi
all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge,
un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato
secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente.
Tale importo non puo' comunque essere superiore a quello
spettante per l'anno 2008;
c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
le parole: «2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«2007, 2008 e 2009». All'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «all'annualita' 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'annualita' 2009». All'articolo 1, comma
574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«aumentare su base annua di una percentuale superiore a
quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di
riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti:
«essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei
contributi per l'anno 2008»;
d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti
dagli articoli 137e 138 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento
del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;
e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal
2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7
marzo 2001, n. 62, nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e l'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i
rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo
economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere
dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata
legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive
modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i
contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e
fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze
all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a
50 milioni di euro per l'anno 2010 e' destinato al rimborso
delle agevolazioni tariffarie postali del settore
dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e
reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta
finalita'.
3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o vengano editate da altre societa' comunque costituite».
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede al monitoraggio delle spese relative alle
provvidenze per l'editoria di cui al presente articolo e
riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello
stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente,
tenuto conto anche di quanto previsto dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri
provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria
autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella
misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior
onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle
spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
Comma 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee":
"Art. 3-bis (Attuazione della decisione quadro
2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e
recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009). - 1. Nelle
more della piena attuazione della decisione quadro
2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente
il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il
rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 e'
autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di
dotazione infrastrutturale di cui all' articolo 1, comma
93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Al fine di garantire la piena attuazione della
normativa comunitaria in materia di monitoraggio del
traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico
recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante
modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonche' allo scopo di
assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in
materia di controllo e vigilanza sull'attivita' di pesca
attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della
capacita' dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo
a mare, dall'anno 2009 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per l'implementazione degli
interventi di cui all' articolo 2, comma 99, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo e' istituito un Fondo presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari
al 50 per cento per ciascuna delle finalita' di cui ai
medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive
risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate
alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa
di cui all' articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' le risorse per contributi dall'anno
2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009,
della predetta autorizzazione di spesa, che si intende
corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di
cui al presente comma.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Comma 58:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria":
"Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di
erogazione dei contributi all'editoria). - 1. Con
regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito anche il Ministro per la
semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio
dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite massimo di spesa, misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi
all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62,
nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per
accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello
stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva
distribuzione e messa in vendita della testata, nonche'
l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di
erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a
procedure informatizzate, che il contributo sia
effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo
a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250e dalla legge 14
agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto
percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese
radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
250.
1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le
erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi
diretti e, per le residue disponibilita', alle altre
tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle
stesse disponibilita'.
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario.".
Comma 61:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 recante
"Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva":
"Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo emana un regolamento con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la
definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni
di concessione per la radiodiffusione e per la definizione
di un piano di interventi e di incentivi a sostegno
dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza
radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo
l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti
delle quote di competenza delle amministrazioni statali del
canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli
introiti equiparati al canone determinato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206.".
Comma 62:
- La legge 27 settembre 2002, n. 228, reca "Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
fatto a Torino il 29 gennaio 2001".
Comma 63:
- Il testo dell'articolo 18 del citato decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 e' riportato nella nota al comma 53.
Comma 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge
22 aprile 1953, n. 342, recante "Disciplina delle attivita'
di giuoco":
"Art. 1. - 1. L'organizzazione e l'esercizio di giuochi
di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si
corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato.".
Comma 65:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca
"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288.".
Comma 66:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 e dell'articolo
3, del citato decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
"Art. 1 (Ambito di applicazione dell'imposta.). - 1. La
tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta
unica ed e' dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse
di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se
svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni
contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773."
"Art. 3 (Soggetti passivi.). - 1. Soggetti passivi
dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in
concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.".
Comma 67:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, reca
"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288.".
Comma 68:
- Si riporta il testo dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", come
modificato dal presente articolo:
"Art. 39-quater (Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo
38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo
erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua
identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi
titolo dei medesimi apparecchi o congegni. E' responsabile
in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a
qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile
l'identificazione dei soggetti che hanno commesso
l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui
al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
titolo i locali in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
gia' debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procedono all'accertamento della base
imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli
apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura
dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli
stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non
siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in
modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate
sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto
importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo
accertato ai fini della determinazione del prelievo
erariale unico e' posto a base delle rettifiche e degli
accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive eventualmente applicabili al
soggetto. A tale scopo, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e il Corpo della guardia di finanza
comunicano all'Agenzia delle entrate le violazioni
rispettivamente accertate e constatate in sede di controllo
in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza la rilevanza
dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai
sensi del presente comma, ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e' subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita' e i termini di
comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il



 
(continuazione)



Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai
commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati
negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare con proprio decreto,
l'accertamento e i controlli in materia di prelievo
erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed
editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
e di controllo, affidate con la convenzione di cui al
periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1.".
Comma 69:
- Si riporta il testo del comma 8-duodecies,
dell'articolo 15 del citato decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, come modificato dal presente articolo:
"8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti
amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni
e dei poteri previsti dagli articoli 51e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ove applicabili. A tali fini,
l'autorizzazione prevista dal citato articolo 51, secondo
comma, numeri 6- bis) e 7), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, e` rilasciata dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai
Direttori centrali individuati con provvedimento del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Il Corpo della guardia di finanza
coopera con gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competenti all'accertamento del tributo e
all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione
e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle
violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi
pronostici, procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei citati uffici, secondo le norme e con le facolta` di
cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi
verbali e rapporti. I soggetti pubblici incaricati
istituzionalmente di svolgere attivita` ispettive o di
vigilanza e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa
o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza
di fatti o atti che possono configurare violazioni
amministrative o tributarie in materia di giochi, scommesse
e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al
comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
territorialmente competenti. Gli organi di polizia
giudiziaria, inoltre, previa autorizzazione dell'autorita`
giudiziaria, che puo` essere concessa anche in deroga
all'articolo 329 del codice di procedura penale,
trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della
guardia di finanza territorialmente competenti documenti,
dati e notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria, ai fini del loro utilizzo
nell'attivita` di contestazione e accertamento
amministrativo e fiscale.".
Comma 72:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).
Comma 73:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 38 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale",
come modificato dal presente articolo:
"Art. 38 (Misure di contrasto del gioco illegale). - 1.
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore
del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore,
con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati,
entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita'
di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro, nei quali il risultato dipende, in misura
prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita'
dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita in
misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di
carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto
forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia
costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione,
sono considerati giochi di abilita';
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile", come modificato dal presente articolo:
"Art. 12 (Norme di carattere fiscale in materia di
giochi). - 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere ;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota ;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi ;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all' articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse; h) per le scommesse a quota
fissa di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta
unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto
delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono
restituite in vincite al consumatore, nonche' la fissazione
della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente,
all' articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nell'alinea, le parole «introduce con uno o piu'
provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina
con uno o piu' provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte
dei concessionari di cui alla lettera a)
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che
valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte
legati al consumo;
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente.
2.".
Comma 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza", come modificato
dal presente articolo:
"Art. 110. - 1. (Art. 108 T.U. 1926). - In tutte le
sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del
gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e'
esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorita'
competenti al rilascio della licenza, nella quale sono
indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse,
nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga
di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi',
esposto in modo visibile il costo della singola partita
ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso
i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b);
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al
comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un
periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque,
gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in
violazione del divieto posto dal comma 8.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la
violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e'
presentato al prefetto territorialmente competente in
relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e'
presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.".
Comma 76:
- Si riporta il testo dell'articolo 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, recante
"Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e
trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa
pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di
termini".
"Art. 4-septies (Disposizioni relative alla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola
superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a
societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le
partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'
articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e'
soppresso. L' articolo 19, comma 15, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis
dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28
settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore
dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
di personale docente collocato, per un periodo non
superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
3. All' articolo 12, comma 3, secondo periodo, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa
autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo
non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui
all' articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale
28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad
esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione
per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di
provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse
finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento
retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore
dell'economia e delle finanze all'amministrazione
interessata.
4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in
servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze alle universita' statali, in conformita' a quanto
stabilito dall' articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce
all'universita' interessata le risorse finanziarie per la
corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore
trasferito.
5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione
fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco
pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle
attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del
personale dell'amministrazione finanziaria a cura della
Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le
riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'
articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
personale del Ministero dell'economia e delle finanze
transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
primo periodo del presente comma, anche mediante procedure
selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di
cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle
risorse di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse
sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'
articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il personale interessato dal transito di cui al comma
5 e' destinatario di un apposito programma di
riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle
risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di
cui al presente articolo."
Comma 77:
- Il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' citato nelle note
del comma 64 del presente articolo.
- Si riporta il testo vigente dei commi da 11 a 26,
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008":
"11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la
tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore
dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
discriminazione, necessita', proporzionalita' e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra
i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e'
introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della
predetta disciplina, con provvedimenti del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla
definizione delle condizioni generali di gioco e delle
relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della
posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto
forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della relativa
variazione in funzione dell'andamento del gioco,
considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da
corrispondere in caso di organizzazione indiretta del
gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
imposte, nell'ambito della misura massima prevista per
ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono
gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per
la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla
data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono titolari unici di concessione per la gestione e lo
sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere
g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato
licenza con la previsione di un aggio non inferiore a
quello percepito dai titolari di punti di vendita dei
medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di
raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al
comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al
rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad
euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di
una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai
soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non
inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli
amministratori e dei procuratori dei requisiti di
affidabilita' e professionalita' richiesti alle
corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata
della concessione e a titolo di contributo spese per la
gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di
monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma
17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che
chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi
per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio e
alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al
comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di
concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere
da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a
distanza dei giochi di cui all' articolo 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all' articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relativamente a domande di concessione riferite al gioco di
cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti
giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta a distanza,
relativamente a domande di concessione riferite ai giochi
di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il
cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto
richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito
web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub
registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia
dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai
concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al
gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali
di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale
attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai
prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli
di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi
ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di
gioco di titolarita' dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro
novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di
tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
incompletezza della domanda ovvero della relativa
documentazione, il termine e' sospeso fino alla data della
sua regolarizzazione. Il termine e' altresi' sospeso, in
caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di
chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla
loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi ai
requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non
possono essere attestati nella forma
dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
termine per l'istruttoria senza l'adozione di un
provvedimento conclusivo espresso da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la
domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di
conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e'
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
la relativa esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con ciascun
giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di
un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate
altrui, improduttivita' di frutti del conto di gioco per il
giocatore, nonche' gratuita' della relativa utilizzazione
per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le
operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione
al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque
non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del
verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo
specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di
un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore
alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati
personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai
movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i
contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono
essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
assicurare la piu' corretta informazione dei giocatori,
anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con
particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera
e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi
del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai
quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta a
distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono
l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla
concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle
disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All' articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «E' punito altresi' con la
reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta
concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione,
organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato con modalita' e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inadempimento da parte del concessionario delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche'
delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
concessione fino alla data in cui il concessionario non
ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla
Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la
revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
alla data in cui il concessionario non ottemperi alle
prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso
in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni
successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per
la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento
delle medesime disposizioni, la sospensione della
concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la
revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle
disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione
dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24
sono ridotti a meta' in caso di nuovo inadempimento
rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
notifica del primo. In caso di terzo inadempimento
nell'arco di dodici mesi, e' disposta la revoca della
concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla
base di apposito progetto di fattibilita' tecnica redatto
dal partner tecnologico, e' stabilita la data dalla quale
decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai
commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari
continuano ad effettuare al partner tecnologico
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.".
Comma 78:
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Si riporta il testo degli articoli 110 e 167 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel
costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi
criteri anche i costi diversi da quelli direttamente
imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti
contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si
intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad
esclusione di quelle che per disposizione di legge non
concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella
citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo
dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del
reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente
riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o
strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in
bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo
d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo
anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a),
aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo e' ridotto dei relativi utili
percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e
negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle
passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in euro dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta,
anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica
la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile
o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume
rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della
data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati
in modo coerente secondo il cambio di chiusura
dell'esercizio.
4.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i
componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo
102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo
107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa
e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle
entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con
imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova
che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita'
commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che
le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo
periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un
apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le
prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si
applicano per le operazioni intercorse con soggetti non
residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione
non si applica ai professionisti domiciliati in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato decreto.".
"Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere
controllate). - 1. Se un soggetto residente in Italia
detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite
societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo
di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente
o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi
conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a
decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi
detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le
partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai
redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in
Stati o territori diversi da quelli di cui al citato
decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del
controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del
codice civile, in materia di societa' controllate e
societa' collegate.
4.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello Stato o territorio
di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini
di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo statuto dei diritti del contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
non si applica qualora i proventi della societa' o altro
ente non residente provengono per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per
cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli [96, 96-bis],
84, 111, 112; non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 86, comma 4, e 102, comma 3. Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'articolo 165, le imposte pagate all'estero a titolo
definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'articolo 165, fino a concorrenza
delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite
degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo
periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi
i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
se il soggetto residente dimostra che l'insediamento
all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
nel precedente comma 5."
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229".
Comma 80:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema
penale":
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta.). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato."
Comma 81:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).":
"Art. 22 (Misure di contrasto dell'uso illegale di
apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive.).
- 1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per
favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la
produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e
congegni da divertimento e intrattenimento, come tali
idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate,
previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei
congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio
entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli
apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e
gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la
banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.".
- Il testo dell'articolo 110 del citato testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' citato alle
note del comma 74 della presente legge.
- Il testo dell'articolo 16 della citata legge 24
novembre 1981, n. 689, e' citato alle note del comma 80
della presente legge.
- Si riporta il testo degli articoli da 39 a 39-septies
del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003:
"39. (Altre disposizioni in materia di entrata.). - 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova
applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte
di consumo di cui all'articolo 62 del medesimo testo unico
nonche', dalla data della relativa istituzione, del
contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello
stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per
cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano,
relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre,
e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in
consumo nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i
prodotti di cui all'articolo 62 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, relativo al mese di dicembre,
e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni in consumo
relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione
dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le
modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli
enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le
attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla
facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di
cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500
milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e'
quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare
della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni
in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di
cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle
strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di
rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso
anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio
1965, n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di
vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa
degli effetti economico-finanziari conseguenti alla
variazione proposta.». Tale disposizione trova applicazione
anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per
le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo
provvedimento di accoglimento; in relazione a tali
richieste, il termine per la conclusione del procedimento
di valutazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla
data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per
ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del
presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 aprile 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: «la durata di ciascuna partita»
sono sostituite dalle seguenti: «la durata della partita»;
le parole: «non e' inferiore a dieci secondi» sono
sostituite dalle seguenti: «e' compresa tra sette e tredici
secondi»; le parole: «a venti volte il costo della singola
partita» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le
parole: «7.000 partite» sono sostituite dalle seguenti:
«14.000 partite»; le parole: «90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «75 per cento».
7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo
110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli
apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera
b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state
assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il 31
dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e
dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato rilasciato il
predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al
periodo precedente non possono consentire il prolungamento
o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno
degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero
comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del
1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro,
rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004,
secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del
predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono
efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la
possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi
dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque
anni.
7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1 maggio 2004.". 7-ter. La sanzione di cui alla lettera c)
del comma 7 e' applicata al gestore di apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere
a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi
nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi
pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni
normative e alle regole tecniche definite ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.».
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo
periodo a' aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio
2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si
applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per
il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del
citato testo unico.».
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le
parole: «e per ciascuno di quelli successivi».
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:
«per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono
aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: «3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004
e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera
c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.».
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
«4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con
procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della
rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato per la gestione telematica degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione
telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al
richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
dettate disposizioni per la attuazione del presente
comma.».
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse
sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione
dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, si applicano le disposizioni dell'articolo 8,
commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi
del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, collegati in rete, si applica un
prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per
cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto
passivo d'imposta e' identificato nell'ambito dei
concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla
data della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004,
fino al collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di
acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla
osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento
obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1°
giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato
comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due
rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla
osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato
collegamento obbligatorio.
13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai
soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno
solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli
periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno
solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico
dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno
solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi
d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento
annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del
credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti
periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per
l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di
rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4
dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate
nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale
unico dovuto;
f).
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero
delle attivita' produttive in materia di concorsi ed
operazioni a premio, le disposizioni in tema di
attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte
con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso
che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo
sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei
giuochi.
13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i
compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio
degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono
svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle
attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei
relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento
della copia delle comunicazioni di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e
una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara
con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque
giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento
e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni
amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio,
nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al
primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con
decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita'
produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di
avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro
trasmissione in via telematica. Il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo,
adeguate modalita' di trasmissione della copia delle
comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione
del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono
svolgere le attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4,
lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano,
prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione
prevista dal citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nelle forme e con le modalita' stabilite con provvedimento
dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, senza
l'adozione di un provvedimento espresso da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque
rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attivita' di
cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla
osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette,
affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita'
di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al citato regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di
nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni
eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un
anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si
applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed
alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni
organizzate dalle stesse.
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le
nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione
con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su
base sportiva, di razionalizzazione dei costi di
distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo
impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI
e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore,
destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle
somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui ai presente
comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore
nazionale disciplinate dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e
dal D.M. 2 agosto 1999, n. 278 del Ministro delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al
presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove
scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle
corse dei cavalli.
14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'articolo 1,
comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le
parole: «sei viaggi mensili,» sono inserite le seguenti: «o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine».
14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma
14-bis e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione
emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti
locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di
servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni
degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono
revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi
giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti cessano
le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni
irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate
nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute
mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema
a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal
Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n.
443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30
aprile 1999, n. 136, dopo le parole: «che abbiano la
proprieta'», sono inserite le seguenti: «o che abbiano in
corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto
preliminare di acquisto registrato e trascritto».
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si
applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi
adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la
data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli
obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla
legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003,
n. 80, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli
articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto
societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6».
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «non
superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: «non
superiore a cinque».
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita
sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura
comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di
riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della
predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della
stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di
prima applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le
parole: «16 maggio 2003», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004»."
"Art. 39-bis (Liquidazione del prelievo erariale unico
e controllo dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi
previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il
quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla
liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e
per l'anno solare sulla base dei dati correttamente
trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo
39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo
erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai
concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o
intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo
automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di
rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o
valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, puo'
fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalita' di effettuazione della
liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo
dei relativi versamenti, di cui al comma 1."
"Art. 39-ter (Riscossione delle somme dovute a titolo
di prelievo erariale unico a seguito dei controlli
automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo
39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale
unico, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od
omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli,
resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza
fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la
determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure,
delle modalita' della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale
e' dovuto il prelievo erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con
le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2
dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione, in sede di autotutela,
delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo
stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare
della sanzione amministrativa per tardivo od omesso
versamento e' ridotto ad un sesto e gli interessi sono
dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a
pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al
comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite
escussione delle garanzie presentate dal concessionario di
rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica
al concessionario della riscossione l'importo del credito
per imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto
tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario
della riscossione procede alla riscossione coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di
cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni."
"Art. 39-quater (Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo
38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo
erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua
identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi
titolo dei medesimi apparecchi o congegni. E' responsabile
in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale
unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a
qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli
apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia
qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile
l'identificazione dei soggetti che hanno commesso
l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute
a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui
al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi
titolo i locali in cui sono installati e il concessionario
di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
gia' debitori di tali somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procedono all'accertamento della base
imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli
apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura
dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli
stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non
siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in
modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate
sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai
commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono
state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati
negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e' calcolato il
prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare con proprio decreto,
l'accertamento e i controlli in materia di prelievo
erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed
editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
e di controllo, affidate con la convenzione di cui al
periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1."
"Art. 39-quinquies (Sanzioni in materia di prelievo
erariale unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al
prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in
denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco
d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni
muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo, si applica la sanzione
amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro
1.000.
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti
o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera
e), dell'articolo 39 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000."
"Art. 39-sexies (Responsabilita' solidale dei terzi
incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I
terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
solidalmente responsabili con i concessionari di rete per
il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno
raccolto, nonche' per i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalita' di accertamento e di
contestazione della responsabilita' solidale di cui al
comma 1."
"Art. 39-septies (Disposizioni transitorie). - 1. Per
le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati
ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute
per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale
unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di
decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica
delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente
fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definiti i dati relativi alle annualita' di cui al
comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche'
i relativi termini e modalita' di trasmissione.".
Comma 82:
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006).".
Comma 83:
- Il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, e' citato nelle
note del comma 44 della presente legge.
Comma 84:
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3853 del 3 marzo 2010, reca "Primi interventi urgenti
conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte
del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre
2009".
Comma 85:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 18 novembre 2005 reca
"Istituzione della Scuola IMT (istituzioni, mercati,
tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione
universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ed approvazione del relativo statuto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 56, della citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001):
"Art. 56 (Regole di bilancio per le universita' e gli
enti di ricerca.). - 1. Il sistema universitario concorre
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle universita' statali, ai
policlinici universitari a gestione diretta, ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato
a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4
per cento per ciascun anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per
cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e'
incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di
nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per
ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca e' effettuata
con le modalita' di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze
finanziarie rappresentate nei programmi triennali
presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale,
determina annualmente, con proprio decreto, sentito il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola
sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per
l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.
In sede di prima applicazione del presente comma, il
finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo
non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da
destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale,
ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di
costituzione, viene assicurato nell'ambito degli
stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario
delle universita' in ragione di lire 7 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per
l'anno 2003.
6. I consorzi per l'istruzione universitaria a
distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi
universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro
finanziamento ordinario di funzionamento a valere
sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica."
Comma 86:
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 10,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, recante
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto.", come modificato dal presente articolo:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta.). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di
garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la
gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso
legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei
titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le
opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le
relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in
funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di
indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su
valute, su tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi,
comprese quelle relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata
dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato
sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell'intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le
locazioni di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei
confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del
numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento o anche successivamente
nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati
locati per un periodo non inferiore a quattro anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata;".
Note al comma 87:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'Art. 117
della Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."
- Si riporta il testo del secondo comma dell'Art. 119
della Costituzione:
"I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio."
Note al comma 91:
Per il riferimento al testo del comma 2 dell'Art. 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 , si veda nelle note al comma 117.
Note al comma 92:
- Si riporta il testo dell'Art. 77-bis del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:
"Art. 77-bis(Patto di stabilita' interno per gli enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62
per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per
cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80
per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per
cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo.
4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse
sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, entro il mese di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse
dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte
corrente e nella parte in conto capitale.
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti direttamente o
indirettamente dall'Unione europea ne' le relative spese di
parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province
e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse.
7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o
quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito.]
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e
d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni
superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui
al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere da societa' quotate in mercati regolamentati
operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le
percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla
media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in
termini di competenza mista ai sensi del comma 5.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del
debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
le province e i comuni soggetti al patto di stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli
obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
di indebitamento stabilito dall' articolo 204 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto
al patto di stabilita' interno registri per l'anno
precedente un rapporto percentuale tra la consistenza
complessiva del proprio debito e il totale delle entrate
correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali,
superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al
comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e'
aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal
primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della
certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'
articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'
articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di
stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5
per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal
comma 4 dell' articolo 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo
non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il
patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che
hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente,
al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le provinc1) province con popolazione fino a
400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a
100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati
a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e
il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado
di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto
di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall' articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dall' articolo 1, comma 379,
lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in
relazione all'attivazione di un nuovo sistema di
acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in
sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si
applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'
articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 1, comma 4,
del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30
aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno
la certificazione del mancato gettito accertato, secondo
modalita' stabilite con decreto del medesimo Ministero."
Note al comma 96:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'Art. 5-bis del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e
per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401:
"5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con
riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
nella competenza del Dipartimento della protezione civile e
diversi da quelli per i quali si rende necessaria la
delibera dello stato di emergenza."
Note al comma 99:
- Si riporta il testo dei commi 704 e 707 dell'Art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi
alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al
rimborso a favore degli enti locali previa presentazione
della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento."
"707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli
enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di
ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' corrisposto dal Ministero dell'interno un
contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di
opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni
di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai
fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a
5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000
abitanti."
Note al comma 100:
- Si riporta il testo dell'Art. 50 del gia' citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010:
"Art. 50 (Censimento). - 1. E' indetto il 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni,
di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9°
censimento generale dell'industria e dei servizi ed il
censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno
2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per
l'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c)
ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento
attraverso il Piano generale di censimento e apposite
circolari, nonche' mediante specifiche intese con le
Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel
Piano Generale di Censimento vengono definite la data di
riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di
osservazione, le metodologie di indagine e le modalita' di
organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli
uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo
svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi
delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di
basi dati amministrative relative a soggetti costituenti
unita' di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il
Piano e apposite circolari, stabilisce altresi':
a) le modalita' di costituzione degli uffici di
censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento
delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e
ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i
criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa
con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze;
b) in ragione delle peculiarita' delle rispettive
tipologie di incarico, le modalita' di selezione ed i
requisiti professionali del personale con contratto a tempo
determinato, nonche' le modalita' di conferimento
dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e
comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa
con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il
trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le
modalita' di diffusione dei dati, anche con frequenza
inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti
facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto
legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
nonche' la comunicazione agli organismi di censimento dei
dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali a scopi statistici;
d) limitatamente al 15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, le modalita' per il
confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati
rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi
della popolazione residente, nonche', d'intesa con il
Ministero dell'interno, le modalita' di aggiornamento e
revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla
base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano
generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla
progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse
trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i
quali il Patto di stabilita' interno e' regolato con
riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero Istat
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6,
lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed
eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti,
l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel
Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle
risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1
limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e,
comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime
risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale e'
definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla
base dei dati del censimento relativi alla popolazione
residente, come definita dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di
Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle
iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare
la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
di censimento nei comuni con popolazione residente non
inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste
precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con
apposite circolari e nel rispetto della riservatezza,
l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati
individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione
residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni
devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro
obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14,
comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, e' sostituito dal seguente: «6.
L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle
amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle
generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica
nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con decreto, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione ai sensi dell'Art. 1, comma 7,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le
disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa
sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
in data 17 dicembre 2009:
a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di
Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che
individuano anche gli enti e gli organismi pubblici
impegnati nelle operazioni censuarie;
b) le Regioni organizzano e svolgono le attivita' loro
affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e
attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di
Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a
partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi;
c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati
nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme
contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il
2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento
da parte dell'ISTAT e' data apposita comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle
operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di
rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura
autonoma limitatamente alla durata delle operazioni
censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il
reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le
modalita' previste dalla normativa e dagli accordi di cui
al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
i dipendenti dell'amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra
personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT
provvede con proprie circolari alla definizione dei
requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di
censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle
peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei
alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il
personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV -
VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui
all'articolo 7 del presente decreto, che risultino in
esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono
trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze
risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione
dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta fermo
il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'
articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a
quelli derivanti dalle ulteriori attivita' previste dal
regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si
provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti
dal citato articolo 17."
Note al comma 102:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'Art. 1 del
decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113 (Disposizioni per
assicurare la funzionalita' dell'Agenzia europea per la
sicurezza alimentare), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2004, n. 164:
"Art. 1. - 1. Per gli interventi straordinari volti
all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di
carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione
urbana della citta' di Parma, scelta dall'Unione europea
quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza
alimentare, e' autorizzato a favore del comune di Parma un
limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a
decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n.
166, cosi' come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350."
La legge 3 agosto 2009, n. 115 recante "Riconoscimento
della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di
Parma" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2009, n.
187.
Note al comma 104:
Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 2010, n. 134.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'Art. 9 del gia'
citato decreto legislativo n. 85 del 2010:
"3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si
applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di
stabilita' interno, per un importo corrispondente alle
spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo e'
determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati."
Note al comma 105:
Per il riferimento al testo del comma 4-quinquies
dell'Art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, n. 42 del 2010, si veda
nelle note al comma 116.
Note al comma 108:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'Art. 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali):
"204. Regole particolari per l'assunzione di mutui.
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul



 
(continuazione)

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3778):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze Giulio Tremonti il 15 ottobre 2010.
Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 20 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 ottobre 2010 e 2, 3, 4, 10, 11, 12 e 13 novembre 2010.
Esaminato in aula il 16, 18 novembre 2010 ed approvato il 19 novembre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2464 ):
Assegnato alla 5^ Commissione (Bilancio) in sede referente il 23 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1^, 2^ , 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^, Questioni regionali.
Esaminato dalla 5^ Commissione, in sede referente il 24, 25, 29, 30 novembre 2010, e 1 ,2 , 6 dicembre 2010.
Esaminato in aula il 6 dicembre 2010 ed approvato il 7 dicembre 2010.



mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto
dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre
titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei
mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova
istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione."
Note al comma 109:
- Si riporta il testo dell'Art. 143 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai casi previsti
dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono
sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati
a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma
2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un'alterazione del procedimento di formazione
della volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141."
Note al comma 112:
- Si riporta il testo dell'Art. 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42 e successive modificazioni (Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione):
"Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
- 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'
articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle
citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della
citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta'
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si
applica l' articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b)
e c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta'
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo."
Note al comma 114:
Per il riferimento al testo dell'Art. 143 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 si veda nelle note al comma
109.
Note al comma 116:
- Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'Art. 4
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti
concernenti enti locali e regioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come
modificato dalla presente legge:
"4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-quater del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si
interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per
il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla
anche per gli anni 2010 e 2011. Parimenti i comuni che
hanno superato nell'anno 2008 la soglia di 5.000 abitanti
possono, ai soli fini del rispetto del patto di stabilita'
interno per l'anno 2010, operare l'esclusione prevista
dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 5 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009."
Note al comma 117:
- Si riporta il testo dell'Art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Ai fini della
tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
predetta certificazione, entro il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'Art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'Art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'Art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'Art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133e' sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'Art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'Art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall' articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'
articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e'
autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per
la relativa copertura di spesa. La stipula e' effettuata,
previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto
attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma
14, nonche' d'intesa con il comune di Roma per quanto
attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo
del comma 14. Si applica l' articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario procede all'accertamento
definitivo del debito, da approvarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma,
come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del
citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un
apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di
euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di
rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita
mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200
milioni di euro annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.
14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.14-quater.
L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a),
e' istituita dal Commissario preposto alla gestione
commissariale, previa delibera della giunta comunale di
Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al
comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso
il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di
euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate
derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a
200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte
mancante e' vincolata una corrispondente quota delle
entrate del bilancio comunale per essere versata
all'entrata del bilancio dello Stato.
15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di
cui al comma 14 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo
78 del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il
comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio
della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e'
determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli
enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano
le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei
propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti
riconosciuti per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' articolo
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito
a condizione della verifica positiva da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il
reperimento delle restanti risorse nonche' di quelle
finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario
della gestione ordinaria. All'esito della predetta
verifica, le somme eventualmente riscosse in misura
eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno
sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e
concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilita'
finanziaria.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da
enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'Art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9,
comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione
della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di
entrata in vigore della legge con cui sono individuate le
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate
funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui
all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole
monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni,
appartenenti o gia' appartenuti a comunita' montane, con
popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque
inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo entro il termine individuato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il
Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro
per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e'
stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, il limite demografico
minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad
esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve
raggiungere.
32. Fermo quanto previsto dall'Art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite
abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero
con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le
modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori
ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.
33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All' articolo 77-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell' articolo 143 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.»;
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse».
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 10 milioni di euro per
il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni
2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il
comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante
corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari
previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine
sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall' articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al
Ministero dell'interno delle dichiarazioni, gia'
presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta
comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo
catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e'
differito al 30 ottobre 2010."
Note al comma 118:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'Art. 76 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
"7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per
gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n.
42."
Note al comma 119:
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'Art. 14
del gia' citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si veda
nelle note al comma 117.
Note al comma 120:
- Si riporta il testo dell'Art. 82 del gia' citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al comma
8 del presente articolo determina una indennita' di
funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco
metropolitano, il presidente della comunita' montana, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni
capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali
e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi
dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle comunita'
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono
prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la
trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di
indennita' di funzione per i consiglieri prevede
l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di
non giustificata assenza dalle sedute degli organi
collegiali].
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e);
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'."
Note al comma 123:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'Art. 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
"7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione
del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e
le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di
previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo
consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi
dell'articolo 174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che
continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative
al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui
ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto
delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo
l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di
controllo, ai fini del referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione delle
autonomie."
Per il riferimento al testo dei commi da 14 a 18
dell'Art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si veda
nelle note al comma 117.
Note al comma 125:
Per il riferimento al testo del terzo comma dell'Art.
117 e del secondo comma dell'Art. 119 della Costituzione si
veda nelle note al comma 87.
Note al comma 129:
Per il riferimento al testo del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, si veda nelle note al comma 104.
Per il riferimento al testo del comma 3 dell'Art. 50
del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si veda nelle
note al comma 100.
Note all'Art. 131:
Per il riferimento al comma 1 dell'Art. 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010, si veda nelle note all'Art.
117.
Note al comma 147:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'Art. 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita".
Note al comma 151:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'Art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi":
"49. [46] Redditi di lavoro dipendente.
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che
derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando
e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'Art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile".
- Si riporta il testo dell'Art. 49 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante "Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia":
"Art. 49. - Spettano alla Regione le seguenti quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali
riscosse nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di
cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, ed all'Art. 25-bis aggiunto allo stesso
decreto del Presidente della Repubblica con l'Art. 2, primo
comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato
con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale
sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le
concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle
benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul
gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo
viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri
enti ed istituti".
- Si riporta il testo dell'Art. 1 del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante "Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale":
"Art. 1 (Modalita' di attribuzione delle quote dei
proventi erariali spettanti alla regione). - 1. Le quote
dei proventi erariali spettanti alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio
2008, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
2. Le quote dei proventi di cui al comma 1, oggetto di
versamento unificato e di compensazione nell'ambito
territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione
individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione sul conto
infruttifero ordinario, intestato alla regione medesima,
istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
3. Le quote dei proventi di cui al comma 1 diversi da
quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione
nell'ambito territoriale di cui al comma 2 sono riversate
dai soggetti ai quali affluiscono direttamente alla regione
sul conto infruttifero ordinario, intestato alla regione
medesima, istituito presso la tesoreria centrale dello
Stato.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 7, del
Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la regione
Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria
statale per l'anno 2008, nell'ambito delle disposizioni che
ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e
la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella
misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le
ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima
regione, ancorche' riscosse fuori del territorio
regionale".
Note al comma 152:
- Si riporta il testo dell'Art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione", e pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009,
n. 103:
"Art. 27 (Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome). - 1. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione
e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da
essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e
all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da norme
di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine
di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti
legislativi di cui all' articolo 2 e secondo il principio
del graduale superamento del criterio della spesa storica
di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo".
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 65 della gia'
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1:
"Art. 10. - Lo Stato puo', con legge, delegare alla
Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie
funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio
nella Regione di funzioni di loro competenza, possono
avvalersi degli uffici della amministrazione regionale,
previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente
della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle
relative spese fara' carico allo Stato".
"Art. 65. Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione".
Note al comma 155:
- Si riporta il testo dell'Art. 17 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
"Art. 17 (Coordinamento e disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo). - 1. I decreti legislativi di
cui all' articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla
disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacita'
fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e
dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio
dell'ordine della graduatoria delle capacita' fiscali e la
sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro
economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia
in termini di competenza sia di cassa, per il concorso
all'osservanza del patto di stabilita' e crescita per
ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei
parametri fondamentali sulla base dei quali e' valutata la
virtuosita' dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai
meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia
finanziaria;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza
pubblica da parte delle regioni che possono adattare,
previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel
proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti
dal legislatore nazionale, differenziando le regole di
evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in
relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti nelle diverse regioni;
d) individuazione di indicatori di efficienza e di
adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi
dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
e) introduzione di un sistema premiante nei confronti
degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e
livello della pressione fiscale inferiore alla media degli
altri enti del proprio livello di governo a parita' di
servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il
rispetto di quanto previsto dalla presente legge e
partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di
oneri e di impegni nell'interesse della collettivita'
nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale,
ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e
l'imprenditorialita' femminile; introduzione nei confronti
degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla
dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i
quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari
rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonche'
l'attivazione nella misura massima dell'autonomia
impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il
divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo
vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio
spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle
afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale
per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di
meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo
e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli
equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati
alla regione e agli enti locali, con individuazione dei
casi di ineleggibilita' nei confronti degli amministratori
responsabili degli enti locali per i quali sia stato
dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'
articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di
interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge
di cui all' articolo 126, primo comma, della Costituzione,
rientrano le attivita' che abbiano causato un grave
dissesto nelle finanze regionali".
Note al comma 156:
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica", convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O
Note al comma 157:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 53 della gia'
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 51. - Le entrate della Regione sono anche
costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi
propri che essa ha la facolta' di istituire con legge
regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato,
delle Province e dei Comuni.
Il gettito relativo a tributi propri e a
compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali, spetta
alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio
territorio, ferma restando la neutralita' finanziaria per
il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti
locali la disciplina dei tributi o delle compartecipazioni
di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale
disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato, la Regione puo':
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo
Stato ne prevede la possibilita', modificare le aliquote,
in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in
aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito
dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento,
introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base
imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi
tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire
agli enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione
ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere
esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e
deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in
deroga alla disciplina statale, modalita' di riscossione.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello
Stato."
"Art. 53. La regione collabora all'accertamento delle
imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio
fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facolta' di
segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli
uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed
elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore
imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a
comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono
tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti
adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
La Regione, previe intese col Ministro per le finanze,
puo' affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la
riscossione di propri tributi. Le predette intese
definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici
relativi all'attivita' di accertamento dei tributi nel
territorio della Regione, la quale e' svolta attraverso i
conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali"
Note al comma 158:
- Si riporta il testo dell'Art. 63 della gia' citata
legge costituzionale 31 gennaio 1963:
"Art. 63. - Per le modificazioni del presente Statuto
si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale.
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione".
Per il riferimento all'Art. 27 della gia' citata legge
5 maggio 2009, n. 42 si veda nelle note al comma 152.
Note al comma 160:
- Si riporta il testo dell'Art. 50 della legge 26
febbraio 1948, n. 4 recante "Statuto speciale per la Valle
d'Aosta":
"Art. 50. - Per le modificazioni del presente Statuto
si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per
le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al
Consiglio della Valle.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale.
Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle,
con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale,
sara' stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un
ordinamento finanziario della Regione."
Note al comma 161:
La legge 26 novembre 1981, n. 690, recante "Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1981, n. 331
- Si riporta il testo del comma 4 dell'Art. 8 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 recante "Interventi urgenti
in materia di finanza pubblica":
"4. In relazione all'attuazione della direttiva
91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente
il completamento del sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto, e' corrisposta a partire dall'anno 1993 alla
regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo
pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi
dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26
novembre 1981, n. 690 , a titolo di compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione
delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in
misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel
documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come
sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 362. Conseguentemente cessa, a partire dall'anno
1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto
articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 26
novembre 1981, n. 690 , limitatamente alle merci
provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea".
- Si riporta il testo dell'Art. 48-bis della gia'
citata legge 26 febbraio 1948, n. 4:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso".
- Si riporta il testo dell'Art. 1 del decreto
legislativo 22 aprile 1994, n. 320, recante "Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta":
"Art. 1 (Modifiche alle norme di attuazione). - 1. Le
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304
, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 861 , nel decreto del Presidente della Repubblica
27 dicembre 1985, n. 1142 , nella legge 16 maggio 1978, n.
196 , nel decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 , nei decreti legislativi 28 dicembre
1989, n. 430 , n. 431 , n. 432 , n. 433 , n. 434 , nel
decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 , le norme di
trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta
contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7
settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365 , e nel
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
dicembre 1946, n. 532, nonche' l'ordinamento finanziario
della regione stabilito, ai sensi dell'Art. 50, comma 3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n.
690 , e con l'Art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre
1992, n. 498 , possono essere modificati solo con il
procedimento di cui all'Art. 48-bis del medesimo statuto
speciale".
Note al comma 162:
- Si riporta il testo dell'Art. 12 della gia' citata
legge 5 maggio 2009, n. 42:
"Art. 12 (Principi e criteri direttivi concernenti il
coordinamento e l(autonomia di entrata e di spesa degli
enti locali). - 1. I decreti legislativi di cui all'
articolo 2, con riferimento al coordinamento ed
all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei
comuni e delle province, anche in sostituzione o
trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o
parti di tributi gia' erariali; ne definisce presupposti,
soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo
una adeguata flessibilita', le aliquote di riferimento
valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalita' secondo cui le spese dei
comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate da una o piu' delle seguenti
fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione
all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione
patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge in materia di imposta comunale sugli
immobili, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) definizione delle modalita' secondo cui le spese
delle province relative alle funzioni fondamentali di cui
all' articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate dal gettito derivante da
tributi il cui presupposto e' connesso al trasporto su
gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di
opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi
sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da
eventi particolari quali flussi turistici e mobilita'
urbana;
e) disciplina di uno o piu' tributi propri provinciali
che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca
all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli in
riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e
fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento
dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di
compartecipazione ai tributi erariali;
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri
poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire
nuovi tributi dei comuni, delle province e delle citta'
metropolitane nel proprio territorio, specificando gli
ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti
fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali
leggi e di introdurre agevolazioni;
i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle
normative di settore e delle delibere delle autorita' di
vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione
delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su
richiesta di singoli cittadini;
l) previsione che la legge statale, nell'ambito della
premialita' ai comuni e alle province virtuosi, in sede di
individuazione dei principi di coordinamento della finanza
pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilita'
e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di
bilancio degli enti locali per cio' che concerne la spesa
in conto capitale limitatamente agli importi resi
disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale
o da altri enti locali della medesima regione".
Note al comma 165:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'Art. 11 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza
nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a
imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.
42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
edalle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera
f), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente
legge".
Note al comma 166:
Per il riferimento al comma 3, lettera d) dell'Art. 11
della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda
nelle note al comma 165.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'Art. 52 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"1. In sede di prima applicazione della presente legge,
la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese
obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella
stessa. Tali spese restano quindi contestualmente
determinate dalla legge di bilancio".
Note ai commi 167 e 168:
Per il riferimento al comma 3, lettera f) dell'articolo
11 della gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, si
veda nelle note al comma 165.
Note al comma 169:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'Art. 30 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio".
Note al comma 170:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'Art. 11 della
gia' citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
"6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo
18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di
previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
per la copertura finanziaria della legge di stabilita',
purche' risulti assicurato un valore positivo del risparmio
pubblico".



 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone