Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi relativi agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. (Ordinanza n. 3911).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del 9 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla realizzazione di interventi urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi sopra citati nonche' per ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli indifferibili interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Viste le richieste del 15 ottobre e 11 novembre 2010 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone

Art. 1

1. Il Presidente della regione Emilia Romagna e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
b) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;
c) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per i danni alle abitazioni principali distrutti in tutto o in parte di cui alla lettera a);
d) alla predisposizione, sentiti i comuni e le province interessati, ove competenti, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, anche per piani stralcio e sulla base di risorse finanziarie gia' disponibili al tal fine, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili anche a titolo di cofinanziamento, presso le Amministrazioni interessate, del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia della pubblica incolumita', comprensivo della quantificazione dei relativi oneri. Tale piano, in accordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, sara' volto in particolare al ripristino della viabilita', delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, alla pulizia, alla bonifica ed alla manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua interessati da eventi di piena, al ripristino della funzionalita' delle opere marittime e di difesa della costa, alla bonifica ed alla stabilizzazione dei versanti interessati da eventi franosi, nonche' alla realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi ancora presenti o determinatisi a seguito degli eventi avversi di cui in premessa. Il piano puo' prevedere, secondo criteri e priorita' stabiliti dal Commissario delegato, la copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza;
e) a porre in essere ogni azione utile affinche' i comuni esposti ad alto rischio idrogeologico ed idraulico provvedano, entro il termine di cessazione dello stato di emergenza, alla predisposizione della dovuta pianificazione d'emergenza ed al recepimento ed adozione dei vincoli di cui ai Piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica.
4. I contributi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi, per il tramite dei Comuni interessati, secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati dal Commissario delegato con propri provvedimenti, in analogia con le misure disposte per le medesime finalita' in conseguenza di precedenti eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale.
5. I contributi concessi per il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza potranno costituire anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. I medesimi contributi, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di indennizzo assicurativo ed il contributo previsto.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'articolo 3.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
 
Art. 4

1. Ai dirigenti e al personale con incarico di posizione organizzativa o di alta professionalita', appartenente alla regione, alle province e ai comuni a cui sono stati affidati specifici compiti per attivita' direttamente connesse con il superamento dell'emergenza, viene corrisposto un compenso mensile rapportato alla retribuzione di posizione in misura non superiore al 50% della medesima.
2. Il personale direttamente impiegato nelle attivita' volte al superamento dell'emergenza puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza rispetto alle ordinarie autorizzazioni, entro il limite di 20 ore al mese.
3. Il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2, stabilendone limiti e procedure con oneri a carico dell'articolo 5.
 
Art. 5

Al fine di consentire l'avvio delle attivita' e l'attuazione degli interventi urgenti prioritari, al del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato e' assegnata la somma di euro 1.500.000,00 a valere sul Fondo della Protezione Civile.
Ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna sono autorizzate, per quanto di competenza ed a titolo di anticipazione, su disposizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a trasferire in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, sulla contabilita' speciale di cui al comma 4 del presente articolo, le somme derivanti da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito dei diversi piani degli interventi relativi ai seguenti eventi calamitosi verificatisi sul territorio della Regione Emilia-Romagna:
eventi alluvionali dell'autunno 2000 - ordinanza n. 3090/2000 e successive modificazioni;
eventi alluvionali dell'autunno 2002 - ordinanza n. 3258/2002 e successive modificazioni;
eventi meteomarini del maggio 2005 - ordinanze n. 3464/2005 e n. 3477/2005 e successive modificazioni;
eventi meterologici del novembre 2005 - ordinanze n. 3559/2006 e n. 3534/2006 e successive modificazioni;
interventi urgenti nei Comuni di Frassinoro e Montefiorino - ordinanze n. 3510/2006 e n. 3534/2006 e successive;
eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008 - ordinanza n. 3734/2009 e successive modificazioni;
scoppio verificatosi nel Comune di Monterenzio - ordinanza n. 3716/2008 e successive modificazioni;
interventi residui relativi ad eventi verificatisi sul territorio regionale per la cui attuazione e' stata autorizzato il trasferimento delle somme necessarie dalle contabilita' speciali precedentemente istituite al bilancio regionale - O.P.C.M. n. 3688/2008.
A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla quantificazione degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di accertamento sui diversi piani, iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale ovvero nelle relative contabilita' speciali all'uopo istituite. I dirigenti competenti della Regione e dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederanno, successivamente, al versamento anche in piu' rate delle somme di cui trattasi a favore della contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 5 del presente articolo.
Le Amministrazioni e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.
Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente Ordinanza e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone