Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 222
Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;
Sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 dicembre 2009, del 10 maggio 2010, e del 12 luglio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Ritenuto di non adeguarsi alla condizione sub c) cui e' condizionato il citato parere favorevole della Commissione parlamentare, in quanto e' necessario contemperare il mantenimento di una adeguata rappresentativita' in seno agli organi dell'ente con l'obbligo di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle condizioni a) e b) del citato parere della Commissione parlamentare ed all'articolo 6 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Riordino dell'organismo

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' disposto il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- Il testo dell'articolo 5 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile e' il seguente:
«Art. 5 (Modifiche alla disciplina dei regolamenti.
Testi unici compilativi). - 1. All'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato»
sono inserite le seguenti: «e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis (Testi unici compilativi). - 1. Il Governo
provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere
le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e
settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti in modo da garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel
testo unico, che restano comunque in vigore.
2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del
Consiglio dei ministri.
3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell' articolo 14, numero 2°, del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di
bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal
Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso,
previsto ai sensi dell' articolo 16, primo comma, numero
3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054
del 1924, dell' articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».
- Il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008) e' il seguente:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
- Il testo dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria e' il seguente:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata
della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del
Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di
quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici,
per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano
stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma
634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l' allegato A della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a
585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2
della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre
2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'
articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
- Il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 recante Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini, e' il seguente:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti). - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze».
3. (Abrogato)
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5. (Abrogato)
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. (Abrogato)
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9.(Abrogato)
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti
messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale
percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei
posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti
i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'
articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui
al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica
e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale
di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal
personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di
cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti in materia di assunzioni e di contenimento della
spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di
anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo
maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa
amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di
idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31
dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui
al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. (Abrogato)
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi
3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in
caso di parita' di voti, prevale quello del presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di
funzionamento degli organi sociali delle societa'
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di
vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei
componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al
comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa
nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati
allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione
di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale
abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende
sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni
pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende
sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale e' individuata una quota di finanziamento
destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra
le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui
al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a
14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo
3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di
cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione,
quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto
a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il
piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi
contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello
stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del
medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole
«somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed
il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1,
dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276
del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro
flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base
di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale
reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il
seguente: «Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
relative all'utenza personale di posta elettronica
certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli
indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono
indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi
offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si
applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272
del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione
dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i
contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo
diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione
degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
loro aggiornamento e' valutata ai fini della
responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze
di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;».
30-bis. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'».
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono
iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e
concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie
direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte
dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno
all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale
ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui
al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento
penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche
non definitiva alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa
nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da
chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della
richiesta.
30-quater. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa
quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi
in considerazione nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole:
«dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll' articolo 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le
parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non
puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria
attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che
ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza
pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le
sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una
questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le
sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce
di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni
economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le
operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle
posizioni finanziarie, si svolge con il supporto
dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a
destinazione vincolata, per far fronte a spese di
investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla
sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita'
delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative
all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle
infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque
con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui,
nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni
diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino
sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a
stipulare contratti di programma in deroga alla normativa
vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione
pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard
europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e
dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di
adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali,
con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata
del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie,
prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad
un riequilibrio del piano economico-finanziario della
societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18
dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo
scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle
misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale
e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle
infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate
disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di
bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il
periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale
impegno connesso all'emergenza sismica nella regione
Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e
la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari
a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere
sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui
all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena
valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita'
operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente,
espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita'
di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze
legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di
ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la
piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e
della prevenzione degli incendi su tutto il territorio
nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal
31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4
dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli
idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e 526,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies,
e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale
del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e'
scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato,
con contestuale indisponibilita' di posti di funzione
dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell' articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal
servizio per effetto della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita'
massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4
marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in
ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio
che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto
per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari
a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del
contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti
all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le
necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da
trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in
compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge del 31
maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n.122 recante Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
e' il seguente:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi.). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente;
eventuali gettoni di presenza non possono superare
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle commissioni
che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti
per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43, alla Commissione per l'esame delle istanze di
indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai
cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia,
nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di
consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di
cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui
all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di organi
di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
23 agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma
l'incarico si intende svolto nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
direttamente alla predetta amministrazione per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
6. Nelle societa' inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle
amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo
2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli
organi di amministrazione e di quelli di controllo e'
ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo
periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui
al presente comma non si applica alle societa' quotate e
alle loro controllate.
7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella
relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche'
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie
connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle
pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di
altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo,
per le medesime finalita', di video/audio conferenze da
remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette
finalita', si devono svolgere al di fuori dall'orario di
ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a
percepire compensi per lavoro straordinario ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le
autorita' indipendenti, fermo il rispetto dei limiti
anzidetti, l'autorizzazione e' rilasciata, per le
magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di
ricerca, nonche' alle mostre realizzate, nell'ambito
dell'attivita' istituzionale, dagli enti vigilati dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali ed agli
incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste
da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia.
9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita' di effettuare
variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8
con le modalita' previste dall'articolo 14 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di
riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione
sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui
all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu'
dovute; la predetta disposizione non si applica alle
missioni internazionali di pace e a quelle comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del
Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi.
13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti,
per attivita' esclusivamente di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi
di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo
del presente comma costituiscono illecito disciplinare e
determinano responsabilita' erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all'attivita' di
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia
tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
comma e' versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del
bilancio dello Stato.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella
Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con
decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre
1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e cessa
ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti
di seguito indicati. A valere sulle disponibilita' del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori
ad alta tecnologia, la societa' trasferitaria di seguito
indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il
residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir
e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita',
passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e
nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, e'
trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o a Societa' da
essa interamente controllata, sulla base del rendiconto
finale delle attivita' e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio
costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria, la quale pertanto non
risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed
in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
societa' trasferitaria subentra nei processi attivi e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento
nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si
faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di
tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
della predetta situazione economico-patrimoniale, tale
situazione e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
d'intesa tra Ministero dell'economia e delle finanze e i
componenti del soppresso Comitato e il presidente e' scelto
dal Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione
deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli
oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche'
dell'ammontare del compenso dei periti, individuando
altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la
liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale
della liquidazione costituisce il corrispettivo per il
trasferimento del patrimonio, che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti e'
determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle
Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito
economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale
maggiore importo il 70% e' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30%
e' di competenza della societa' trasferitaria in ragione
del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i liquidatori delle societa' Ristrutturazione
Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio
Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Societa'
Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai
S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta dalla
societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i
commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei
commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque
inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate non quotate che abbiano registrato,
per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero
che abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni
caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di
servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di
gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al
primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri
per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della
Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti
delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa
tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
del Servizio sanitario nazionale.
21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con
quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi
internazionali comunque denominati in materia di programmi
militari di investimento, puo' autorizzare il differimento
del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa,
adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il
Consiglio centrale della rappresentanza militare, si
provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio
2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non
aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante
l'obbligo di rilascio entro il termine fissato
dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla
base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi,
delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del
territorio, del reddito dell'occupante e della durata
dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti
dalla rideterminazione prevista dal presente comma
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del
Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono dettate
specifiche disposizioni per disciplinare termini e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima
celerita' del versamento del ricavato dell'alienazione al
Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro
dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di
dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato
articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola:
«immediatamente» e' soppressa.
- Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 recante Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30
dicembre 2009, n. 302.
- Il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20 e' pubblicato
nella G.U. n. RU 00020 00079 del 03/02/1910.
- Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152
recante Obbligatorieta' della punzonatura delle armi da
fuoco portatili, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio
1924, n. 34.
La legge 23 febbraio 1960, n. 186 recante Modifiche al
R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta'
della punzonatura delle armi da fuoco portatili e'
pubblicata nella G.U. 23 marzo 1960, n. 71.
Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di
prova deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro
per l'industria e commercio il quale provvede con suo
decreto, previa intesa col Ministro per la difesa.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1964, n. 1612 recante Approvazione del regolamento per
l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che
contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923,
n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi
da fuoco portatili, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23
febbraio 1965, n. 47.
- La legge 12 dicembre 1973, n. 993 recante Ratifica ed
esecuzione della convenzione per il riconoscimento
reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco
portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a
Bruxelles il 1° luglio 1969, e' pubblicata nella Gazz. Uff.
19 febbraio 1974, n. 46.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 recante Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- La legge 6 dicembre 1993, n. 509 recante Norme per il
controllo sulle munizioni commerciali per uso civile, e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1993, n. 289.
- Il testo dell'articolo 14, comma 19, della legge 28
novembre 2005, n. 246 recante Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005:
«19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonche' gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.
2. Il Banco svolge altresi' attivita' e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidate mediante convenzione da amministrazioni ed organismi pubblici o privati, con corrispettivo.
3. Il Banco puo' stipulare per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.
4. Mediante convenzione con il Ministero dello sviluppo economico sono regolati i rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura previsti dalle vigenti disposizioni con assunzione dei relativi oneri a carico del Banco.



Note all'art. 2:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931,
n. 146.



 
Art. 3
Autonomia statutaria e organizzativa

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco e' riconosciuta autonomia statutaria ed organizzativa, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.
2. Lo Statuto e' deliberato dall'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed e' sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri dell'interno e della difesa.
3. Lo Statuto determina:
a) le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore generale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche;
b) le modalita' di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;
c) l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche.
4. Lo Statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in materia di:
a) criteri e modalita' per la designazione del Direttore generale in relazione a requisiti di professionalita' ed onorabilita';
b) gestione del personale;
c) definizione delle aree di responsabilita' delle strutture interne;
d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;
e) criteri e modalita' per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.
 
Art. 4
Organi

1. Sono organi del Banco:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per i componenti degli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono previsti compensi; per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea di cui alla predetta lettera a) non sono corrisposti rimborsi di spese, anche di viaggio, da parte del Banco.
3. Per la ricostituzione degli organi ai sensi dell'articolo 14, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, la spesa complessiva per oneri di funzionamento degli organi del Banco non puo' essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalita' risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, ridotta del trenta per cento.
4. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono determinati secondo i criteri fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente, da valutare ai fini dell'approvazione degli atti deliberativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legge del 31
maggio 2010 n.78, convertito con modificazione dalla legge
30 luglio 2010 n.122, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5
Assemblea dei partecipanti

1. E' istituita l'Assemblea dei partecipanti, quale espressione della forma associativa originaria dell'ente, nel rispetto del criterio di rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in numero complessivamente non superiore alle 12 unita' e nel rispetto delle vigenti proporzioni tra rappresentanze diverse.
2. L'Assemblea dei partecipanti resta in carica quattro anni e delibera sulle seguenti materie:
a) adozione dello Statuto e sue modificazioni;
b) linee programmatorie generali delle attivita';
c) articolazione del Banco in sezioni o sedi in localita' dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del Consiglio di amministrazione;
d) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati;
e) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la meta' dei consiglieri di amministrazione;
f) questioni attribuite espressamente dallo Statuto.
 
Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il Consiglio di amministrazione, che resta in carica quattro anni, e' costituito da cinque componenti, di cui uno per la categoria dei fabbricanti di armi, uno per la categoria dei fabbricanti di munizioni uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine a:
a) individuazione degli obiettivi programmatici delle attivita' del Banco;
b) verifica dell'attuazione dei programmi;
c) atti organizzativi interni;
d) piano triennale, piano annuale di attivita' e loro aggiornamenti;
e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo e relative relazioni.
4. Il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per gravi violazioni di legge o dei fini istituzionali del Banco. Con lo stesso decreto, per l'amministrazione del Banco e' nominato, per un periodo non superiore ad un anno, un Commissario straordinario cui viene corrisposta un'indennita', con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 7
Presidente

1. Il Presidente, designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, e' nominato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco e convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.
 
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri di cui uno designato dall'Assemblea dei partecipanti, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico ed uno che presiede il Collegio, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarita' amministrativa e contabile del Banco.
 
Art. 9
Direttore generale

1. Il Direttore generale del Banco e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione, con rapporto di lavoro regolato secondo la vigente disciplina contrattuale di riferimento.
2. Il Direttore generale e' l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore generale propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.
3. Il Direttore generale e' responsabile della gestione del Banco; egli assicura la funzionalita' dell'ente e la continuita' dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.
 
Art. 10
Fonti di finanziamento

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attivita' attraverso:
a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
b) corrispettivi per prestazioni di servizi;
c) rendite del patrimonio;
d) donazioni, lasciti e liberalita', previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
e) eventuali altre entrate.
2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del Consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota delle spese generali ad esse imputabili.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1960, n. 186, recante Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923,
n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura delle armi
da fuoco portatili e' il seguente:
«3. Le tariffe per le prove delle armi da fuoco
soggette alle disposizioni della presente legge sono
stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su
proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in
base al costo economico del servizio determinato dal costo
tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso
imputabili.».
- Il testo dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993,
n. 509 recante Norme per il controllo sulle munizioni
commerciali per uso civile e' il seguente:
«8. Commissione per il rilascio e la revoca delle
autorizzazioni e per la decisione dei reclami.
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
direttore generale della produzione industriale o da un suo
delegato quale presidente, dal direttore del Banco
nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
materia di munizioni, armi o polveri propellenti.
2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
durata di un quinquennio, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono
essere riconfermati.
3. La Commissione ha il compito di determinare le
caratteristiche del contrassegno di controllo e di
stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;
di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del
contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o
agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di
procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di
decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal
direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
sue funzioni.
4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive
circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime
parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
secondo comma, del citato regolamento allegato alla
Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ,
per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione esprime inoltre parere sui
provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonche'
sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11,
comma 1.
6. All'onere per il funzionamento della Commissione
quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere
sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e
1995.».



 
Art. 11
Gestione finanziaria e contabile

1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Art. 12
Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonche' dai contratti collettivi di lavoro.
2. E' fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco ed, in particolare, di svolgere attivita' connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.
 
Art. 13
Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:
a) i regolamenti interni di natura amministrativa;
b) i bilanci e i piani deliberati dal Consiglio di amministrazione;
c) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
d) la partecipazione ad organismi societari;
e) l'istituzione di sezioni locali del Banco;
f) i compensi degli organi, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'articolo 4.
2. I regolamenti interni che rivestono natura tecnica sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito in ordine a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, nonche' quanto previsto dall'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalle vigenti disposizioni contabili sui controlli dei bilanci degli enti pubblici, le restanti deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 divengono esecutive se, nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.
4. Il Ministero dello sviluppo economico puo' sospendere i termini di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo di pari durata.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1960, n. 186, si vedano le note all'articolo 10.
- Il testo dell'art. 30 della legge 20 marzo 1975, n.
70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente,
e' il seguente:
«30. (Controllo sui bilanci di previsione). - Gli enti
disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a
compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo,
secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e
delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono approvate norme di
amministrazioni e contabilita' degli enti pubblici.
Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione
ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero
vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di
previsione con allegata la pianta organica vigente
comprendente la consistenza numerica del personale di
ciascuna qualifica.
Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei
bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da
parte dei Ministeri vigilanti.
Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun
Ministero trasmette al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta, sui bilanci di previsione e sulla
consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua
vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le
relative piante organiche e i conti consuntivi
dell'esercizio precedente.
Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono
sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le
norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.».



 
Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Gli organi del Banco sono ricostituiti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il nuovo statuto del Banco e' deliberato dall'Assemblea dei partecipanti, su proposta del Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di mancata ricostituzione degli organi o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1 e 2, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
5. La composizione dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, in sede di prima attuazione del presente regolamento, e' definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Fermi restando i compiti di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto con riguardo in particolare agli effetti su di essi del processo di riordino e contenimento delle spese.
 
Art. 15
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 16
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 8, 9, 12, 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;
b) l'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;
d) l'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Maroni, Ministro dell'interno

La Russa, Ministro della difesa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 19



Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regio decreto 13 gennaio 1910,
n. 20 alla legge 23 febbraio 1960, n. 186 e al decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612 si
vedano le note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' articolo 10, della citata
legge 6 dicembre 1993, n. 509 come modificato dal presente
decreto:
«10. Nuova denominazione del Banco nazionale di prova
ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco
stesso.
(Abrogato)».



 
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