Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009
Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l'art. 66, comma 5, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale prevede, per l'anno 2009, che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 526, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, cosi' come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che rinvia alle amministrazioni di cui al precedente comma 523 del medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 27 dicembre 2006, cosi' come modificato dal decreto legge n. 112 del 2008 che individua quali destinatari della norma: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n.165 del 2001;
Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94, che amplia la platea dei destinatari della stabilizzazione;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, n. 3, ed in particolare l'art. 6-bis che reca reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all'art. 66, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto legge n. 112 del 2008, concernenti rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, i provvedimenti di riorganizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art. 74, del decreto legge 112 del 2008;
Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione;
Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto il comma 17 del citato articolo art. 17, del decreto legge n. 78 del 2009, ai sensi del quale il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010;
Viste le note delle Amministrazioni ed Enti con le quali chiedono l'autorizzazione alla stabilizzazione di personale, ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, da cui devono essere decurtati gli importi relativi alle unita' cessate per mobilita', e dei relativi oneri;
Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata;
Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, salvo specifiche deroghe espressamente previste dalla legge;
Tenuto Conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzate le assunzioni, mediante procedure di stabilizzazione, di cui alla Tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, e nel limite delle unita' di personale e delle risorse finanziarie indicate per ciascuna amministrazione. Sono, altresi', autorizzate, come indicato nella medesima Tabella, le assunzioni di n. 67 unita' di personale nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 23 aprile 2009, da effettuare previo espletamento di procedure concorsuali.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo, per le amministrazioni destinatarie, il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 17, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 come richiamato nelle premesse del presente decreto.
4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Sara' cura delle amministrazioni verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. Le stesse amministrazioni sono responsabili degli accertamenti effettuati e della regolarita' delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.
5. Per le assunzioni di cui al comma 1 le amministrazioni sono tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione dovranno altresi' fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
6. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero Istruzione universita' e Ricerca, del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali (ex Salute), del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero infrastrutture e trasporti (settore infrastrutture), del Ministero dell'interno - Vigili del fuoco, del Ministero della difesa - Arma dei Carabinieri e del bilancio dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 284
 
Allegato
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