Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223 |
Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria; Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata l'opportunita' di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni; Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni; Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009; Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario; Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha specificamente segnalato la necessita' di correggere, all'articolo 12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230; Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita' del riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento; Sentito il Ministro per la semplificazione normativa; Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento :
Art. 1 Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e' trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda per la concessione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria). 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale; b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento; b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. 1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'. 1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.». - Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 56 (Editoria). 1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell' articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 3. All' articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali". 4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al prenditore.». - Si riporta il testo del comma 62, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010): «62. In attuazione dell' articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». -La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1981, n. 215. - La legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56. - La legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199. - La legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1991, n. 201. - La legge 15 novembre 1993, n. 466 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1993, n. 273. - La legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67. - Si riporta il testo dell'articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art. 10-sexies (Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria). 1. Nelle more della riforma organica del settore dell'editoria e in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni: a) per i contributi relativi all'anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008; b) ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo' comunque essere superiore a quello spettante per l'anno 2008; c) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, le parole: «2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008 e 2009». All'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «all'annualita' 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'annualita' 2009». All'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008»; d) per i contributi relativi all'anno 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonche' dagli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto; e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. 2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all'editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e' destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e' immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all'utilizzo per la predetta finalita'. 3. All'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o vengano editate da altre societa' comunque costituite». 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l'editoria di cui al presente articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1987, n. 234. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa, come modificato dal presente regolamento: «Art. 3. 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della L. 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti: a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni; b) editino la testata stessa da almeno tre anni; c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo; d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi; e) (abrogata); f); g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; h). 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. 2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche. 2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre e' suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio; b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo; c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale. 4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale. 6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 7. - 12. (abrogato). 11-bis. 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano. 12. (abrogato). 13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico. 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, L. 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, L. 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, L. 25 febbraio 1987, n. 67. 15-bis. (abrogato)».
|
| Art. 2 Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonche' quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalita', nonche' la vendita, devono essere analiticamente certificate da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni. 2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari): «4. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «458. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.» «460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualita' prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi; b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi; b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi. > > . - Si riporta il testo dell' articolo 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): «Art. 6 (Coperative giornalistiche). 1. Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127 . 2. Ai fini della presente legge si intendono altresi' per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato dall'articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127 , tra una societa' cooperativa composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa. 3. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche' limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni. 4. Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime ,ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi. 5. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta. 6. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi. 7. Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita' fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge. 8. L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata. 9. Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa' cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.».
|
| Art. 3 Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche' di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati. 2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonche' di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati. 3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono cosi' calcolati: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a 310.000 euro per i periodici; b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni: 1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie; c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b); d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili. 4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa. 5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche' in presenza di certificazione di regolarita' contributiva delle imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali. 6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili. 7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Note all'art. 3: - Cfr. note all'articolo 1 per i riferimenti ai commi specifici dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 250. - Si riporta il testo dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari): «Art.153 (Imprese editrici di quotidiani e periodici). 2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.». - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge. 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: «3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non e' richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano gia' maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.». - Per il comma 460, dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 30, legge 28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «30. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», sono aggiunte le seguenti: «e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero». Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della L. 7 agosto 1990, n. 250 , il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.». - Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.».
|
| Art. 4
Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale
1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, e' ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed inferiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, e' ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed inferiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. |
| Art. 5 Situazioni di collegamento e controllo
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, nonche' dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. 2. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale e' dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra societa' i legali rappresentanti delle societa' controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi. 3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita' dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Note all'art. 5: - Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008.». - Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate): Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.». - Si riporta il testo del comma ottavo dell'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): «I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici (10). In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata. Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A): «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.). 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
|
| Art. 6 Attivita' di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
Note all'art. 6: - Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A): «Art.75. (Decadenza dai benefici.)- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.». «Art. 76(Norme penali.)- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».
|
| Art. 7 Criterio di applicazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Note all'art. 7: - Cifr. nota alle premesse per i riferimenti al testo dell'articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194.
|
| Art. 8 Disposizioni di semplificazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre. 2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e' trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda per la concessione. 3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi, come specificata dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante: a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa; b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione; c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura degli stessi; d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonche' la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonche' la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni; f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti; g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalita' aziendali; h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione, nonche' la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi' copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalita' di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN. 5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680. 6. La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita' della medesima. Il preavviso di domanda e', altresi', presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o piu' annualita', la comunicazione di preavviso dovra' essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 7. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria e sono cosi' composte: a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del medesimo Dipartimento; c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del medesimo Dipartimento; d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale delle comunicazioni; f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza, rispettivamente, con l'informazione radiofonica e con l'informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e delle imprese private televisive locali, per un totale di non piu' di sei membri per ogni commissione; h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67(Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): «Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.). 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9; viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa): «Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.» «Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.): «Art.23. (Misure di sostegno della radiodiffusione). 1. 2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 bis (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva.). 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza): «Art. 2.(Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonche' l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni; 2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale e' stata effettuata la registrazione; 3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata; 4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa radiofonica; 5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20; 6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5); 7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa; c) nel caso che la societa' esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonche', nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima; d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria. 2. Per le domande successive alla prima, e' consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, sempreche' non siano intervenute variazioni. 3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresi' essere allegati alla domanda: a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'art. 2217 del codice civile); b) la certificazione degli stessi da parte della societa' di revisione aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da societa' di revisione aventi i requisiti suddetti; c) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'art. 9, comma 6, della legge. 4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attivita' caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti. 5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali): «Art.2 (Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 1) la sede legale e operativa dell'impresa; 2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita; 3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa; 4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23; 5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; 7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive; b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa; c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi; d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente; e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento. 2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo. 3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, e' consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.». - Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 5. - Per l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.): «Art. 19 (Modalita' alternative all'autenticazione di copie.). 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza): «Art. 2.Documentazione. 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) (omissis) b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza): «3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalita' indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre la domanda prescritta.». - Si riporta il testo dell'art. 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali): «3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attivita' necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre le domande prescritte nonche' l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, puo' essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza.), come modificato dal presente regolamento: «Art.4. (Modalita' di erogazione delle provvidenze). 1. (abrogato) 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 3. A cura del Servizio dell'editoria verra' data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali), come modificato dal presente regolamento: «Art. 4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). 1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (13), come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (14), e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale cosi' come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (16), e dall'articolo 5 del presente regolamento. 2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (17), come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (18), per gli anni successivi, provvede altresi' a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinche' le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (19), il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e' fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione. 3. (abrogato) 4. La commissione e' nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
|
| Art. 9 Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno. 2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilita' all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento. 4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
Note all'art. 9: - Per l'articolo 11 legge 7 agosto 1990, n.250, si veda nelle note all'articolo 5. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali) : «Art. 5 (Agenzie di informazione.). 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.». - Per la legge 25 febbraio 1987, n.67, si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 250: «Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.». - Per l'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'articolo 8 - Per l'articolo 2359 del codice civile, si veda nelle note all'articolo 5. - Per l'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 5.
|
| Art. 10 Canoni ammessi a rimborso
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo. 2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo' superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non puo' comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno. 3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo' superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non puo' comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno. 4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non piu' di 15.000 euro l'anno. 5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo. Per il testo dell'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'art.9.
|
| Art. 11 Attivita' di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo. Per il testo dell'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'art.9.
|
| Art. 12
Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto. 2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278. 3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo. 4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Note all'art. 12: - La legge 7 agosto 1990, n. 230 (Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187. - Per il testo dell'articolo 10 -bis, comma 1, del decreto- legge 1 ottobre 2007, n. 159, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si veda nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'articolo 23, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'art. 10.
|
| Art. 13 Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilita' nella valutazione della domanda stessa; b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento e' ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni; c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono, altresi', ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda. 2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali e' effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonche' la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonche' le somme erogate per le medesime finalita' ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso. 3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e' valutata con particolare riferimento alla congruita' delle spese previste, alla redditivita', alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale. 4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusivita' e' accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416): «Art. 4(Tipologie di interventi nel settore editoriale). 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonche' il credito di imposta di cui all'articolo 8.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), come modificato dal presente regolamento: «Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale.) 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e' finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita' bancaria. 2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29 e' mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi in conto interessi per le concessioni gia' effettuate. 3. (abrogato) 4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale. 5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare l'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto interessi. 6. Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'accesso alle agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata ad interventi in favore delle altre imprese. 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici. 8. (abrogato) 9. I contributi in conto interessi possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani all'estero di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all'Unione europea. 10. (abrogato) 11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e' autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo anno. 12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare disciplinati le modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7, il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di verifica finale della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto, della loro congruita' economica, nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle finalita' del progetto. 14. (abrogato) 15. (abrogato)».
|
| Art. 14
Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo
1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13, comma 2, e' previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilita' di risorse finanziarie. 2. Il richiedente e' tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso. 3. La mancata realizzazione del progetto, nonche' la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilita' nella valutazione delle domande. 4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilita' nella valutazione delle domande, la seguente documentazione: a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e' riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti; b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme; c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalita' del progetto, nonche' la congruita' dei costi sostenuti. 5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire: a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa; b) elementi di contabilita' interna aziendale, nelle altre ipotesi. 6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilita' della valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4: a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato; b) una relazione redatta dalla societa' di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento; c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme; d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito; e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalita' del progetto, nonche' la congruita' dei costi sostenuti. 7. Il Comitato di cui all'articolo 16, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonche' la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditivita', sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato e' notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. 8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione. |
| Art. 15 Determinazione del contributo
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria o all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito. 2. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo e', comunque, calcolato al tasso di interesse piu' basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento. 3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 13 e' disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 16 nei limiti delle disponibilita' finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso. 4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, e' accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non puo' essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonche', per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso. 5. Il calcolo del contributo e' effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione. 6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo e' effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione. |
| Art. 16 Comitato per le agevolazioni di credito
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed e' cosi' composto: a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente; b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio; d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze; e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica, nonche' un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 15. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi. 4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennita', gettoni di presenza o rimborsi spese.
Note all'art. 16: - L'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), abrogato dal presente regolamento, recava: «Procedura valutativa».
|
| Art. 17 Presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 13, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi. |
| Art. 18 Controlli e revoca dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito e' trasmesso alla Guardia di finanza che, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attivita' di controllo. 2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, e' disposta la revoca del contributo. 3. Per la durata del finanziamento l'impresa e' tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione e' disposta la revoca del contributo gia' concesso. 4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale e' revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 13. - Per il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 6.
|
| Art. 19 Disposizioni transitorie
1. Le agevolazioni di credito gia' concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all'articolo 16 sono altresi' attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1. |
| Art. 20 Disposizioni in materia di regolarita' previdenziale
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarita' contributiva. 2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati. |
| Art. 21 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti norme: a) in relazione al Capo I: 1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»; 2) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 5) il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»; 6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle seguenti: «dal comma 11»; 7) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 8) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 9) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 10) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 11) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 12) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 14) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»; 15) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466; 16) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in relazione al Capo II: 1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse; 2) il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; 3) il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680; 4) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410; c) in relazione al Capo III: 1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62; 2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142; 3) l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; 4) l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Note all'art. 21: - Per il testo dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria, come modificato dal presente regolamento: «Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e' raddoppiato. 2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , le parole: «60 per cento dei costi» sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".». - Si riporta il testo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ), come modificato dal presente regolamento: «1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.». - Per il testo dell'articolo 10 -bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.), come modificato dal presente regolamento: «Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale).1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. 3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia. 4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale. 5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato. 6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». 7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». 9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «;per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza». 10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. 11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione. 12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. (abrogato). 14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale». 15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento». 16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra' avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Per il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, si veda nelle note all'articolo 8. - Per il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, si veda nelle note all'articolo 8. - Per il testo dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 13. - L'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), abrogato dal presente regolamento, recava: «Procedura automatica». - Per la rubrica dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda nelle note all'articolo 16. - Gli articoli 1, 2 , 4, 5, 6, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della L. 7 marzo 2001, n. 62), abrogati dal presente regolamento, recavano, rispettivamente: «Presentazione delle domande», «Procedura automatica Ammissione al contributo a carico dello Stato», «Procedura valutativa - Documentazione di spesa», «Locazione finanziaria», «Comitato deliberante - Organizzazione e funzionamento», «Variazioni o mancata realizzazione del programma». Si riporta il testo degli artt. 3 e 10 del citato d.P.R. n. 142 del 2002, come modificati dal presente regolamento: «Art. 3. Procedura valutativa. Ammissione al contributo a carico dello Stato. 1. (abrogato) 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 5. (abrogato) 6. (abrogato) 7. (abrogato) 8. (abrogato) 9. (abrogato) 10. (abrogato) 11. (abrogato) 12. (abrogato) 13. (abrogato) 14. (abrogato) 15. (abrogato)». «Art. 10.(Disposizioni finali e transitorie). 1. (abrogato) 2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge, possono essere ripresentate con le modalita' e le procedure indicate nel presente regolamento. Possono essere ammessi al contributo gli investimenti gia' realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali) convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente regolamento : «Art. 1. (Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. 2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati. 3-bis. (abrogato)». - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale) convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal presente regolamento: «Art. 10. (Disposizioni concernenti l'editoria). 1. Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, tale contributo non puo' comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori. 2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo. 3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza. 4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla societa' Poste italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro. 6. La Societa' Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate. 7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003. 8. (abrogato) 9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007. 10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.».
|
| Art. 22 Norme finali
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 227
Note all'art. 22: - Cfr. note alle premesse Per il testo dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 133 del 2008, del comma 62, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si veda nelle note alle premesse.
|
|
|
|