Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 19 novembre 2010
Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'articolo 19, comma 2;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il D.P.R. in data 7 maggio 2008 con il quale l'On.le Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per le politiche della gioventu';
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'On.le Giorgia Meloni e' stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventu';
Visto l'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e , con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il quale istituisce il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;
Ritenuta la necessita', pur a seguito dell'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del comma 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di predeterminare la destinazione e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 73;
Visto il Regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE in materia di aiuti di importanza minore «de minimis»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Ritenuto, in particolare, necessario attuare quanto previsto dalla predetta normativa, al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

Nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dall'art. 1, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, euro 51.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione di cui all'art. 4, sono destinati alla finalita' di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta dai giovani di eta' inferiore a 35 anni.
 
Art. 2
Beneficiari

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di apposito avviso pubblico a cura del Gestore per come individuato all'art. 3 del presente Decreto e fino all'esaurimento delle risorse, e' riconosciuto ai soggetti di cui al comma 2 una dote trasferibile alle imprese private ed alle societa' cooperative che li assumano alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, del valore massimo di euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o societa' cooperativa.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente dovranno riguardare soggetti, di eta' non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori, rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a tempo determinato o una delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10.7.2003, n. 276, titolo III, capo I, titolo V, capo I e capo II, titolo VI, capo II, titolo VII, capo I e capo II, e che, in caso di cessazione del contratto di lavoro, risultino iscritti, durante il periodo di inattivita' lavorativa, presso un centro pubblico per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero presso un'Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritta all'Albo di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 23 dicembre 2003.
3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.
4. Il beneficio non spetta se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.
6. Il beneficio non spetta nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
7. Non si fa luogo all'erogazione del beneficio di cui al presente decreto nelle ipotesi in cui, al momento dell'assunzione di cui al comma 1 del presente articolo, le risorse finanziarie risultino esaurite.
 
Art. 3
Modalita' di gestione delle risorse finanziarie.

1. Soggetto attuatore delle iniziative di cui agli articoli 1 e 2 e' il Dipartimento della Gioventu' (di seguito: "Dipartimento").
2. Il Dipartimento demanda le attivita' di selezione delle domande di accesso ai benefici finanziari di cui all'art. 2 e quelle di erogazione dei benefici medesimi, ad un soggetto Gestore, individuato, ai sensi dell'art 19, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia, ovvero in alternativa, ai sensi dell'art. 19 , comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a societa' a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato. In tale seconda ipotesi, i rapporti fra Dipartimento e Gestore sono regolati, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, da un apposito Disciplinare, emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione dal Gestore, che oltre a definire i dettagli operativi dell'intervento, assicuri al Dipartimento medesimo un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi. Alla copertura degli oneri di gestione, da quantificarsi nell'Accordo o nel Disciplinare di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1.
3. Al Gestore, in particolare, e' affidata l'esecuzione delle seguenti attivita':
a) esame della documentazione presentata dai soggetti interessati;
b) riconoscimento ai beneficiari della dote prevista;
c) corresponsione alle imprese o cooperative che procedano all'assunzione del lavoratore, cui sia stata riconosciuta la dote di cui alla lettera b), delle somme corrispondenti;
d) controllo a campione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della veridicita' dei documenti presentati, in forma di autocertificazione, dai soggetti beneficiari, nonche' dalle imprese o cooperative che abbiano proceduto all'assunzione a tempo indeterminato;
e) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per la richiesta dei contributi da parte dei soggetti destinatari;
f) sviluppo e gestione di un portale di progetto;
g) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.
4. L'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 segue all'iscrizione alla banca dati curata dal Gestore, a seguito di domanda del beneficiario, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2, nonche' l'offerta di lavoro a tempo indeterminato con l'indicazione del datore di lavoro offerente, compilata, a pena di esclusione, sull'apposito modello che sara' reso noto con mezzi idonei, e comunque mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento della Gioventu' e sul sistema informativo di supporto.
5. Il Gestore, esaminata la domanda di iscrizione e la documentazione allegata, e constatata la sua regolarita', procede alla convalida della iscrizione in banca dati, del lavoratore ed al rilascio di apposito codice identificativo univoco (CIU).
6. A seguito dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma precedente l'impresa o cooperativa di cui all'art. 2, richiede al Gestore il pagamento del corrispettivo della dote, accreditandosi sull'apposito sistema informativo ed allegando alla richiesta:
a) Il numero di CIU del lavoratore assunto;
b) Il modello UNILAV relativo alle assunzioni effettuate;
c) Numero di iscrizione presso l'ente previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore;
d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al mancato superamento del limite numerico, di cui all'art. 2, comma 1, nonche' all'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 2.
7. Verificata la documentazione di cui al comma 6, e salva l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 7, il Gestore procede al pagamento, a favore dell'impresa o cooperativa, delle somme dovute esclusivamente a mezzo bonifico bancario, all'uopo avvalendosi delle coordinate indicate, a pena di esclusione, nella richiesta di cui al medesimo comma 6.
8. Ove, a seguito dei controlli a campione, di cui al comma 3, lettera c), sulla veridicita' dei requisiti autocertificati, tanto dai beneficiari, quanto dall'impresa o cooperativa, vengano rilevate dichiarazioni mendaci, il Gestore procede direttamente alla segnalazione al Dipartimento ed alla competente autorita' giudiziaria, e provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
9. Le richieste di erogazione delle provvidenze di cui al comma 6 sono accolte nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 1. Nel caso di incapienza delle risorse finanziarie, il Gestore, secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della richiesta avanzata dai datori di lavoro, come rilevabile dalla tracciatura telematica, nega l'ammissione al beneficio, dandone comunicazione agli interessati ed al Dipartimento.
 
Art. 4
Oneri di gestione

1. L'Accordo, stipulato con il Dipartimento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, nel caso in cui la gestione venga affidata a soggetto pubblico, ovvero il Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece affidata a una societa' a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato, contemplano necessariamente:
a) la quantificazione degli oneri di gestione annuali, ovvero la definizione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante;
b) l'obbligo di rendicontazione semestrale al Dipartimento in ordine alle operazioni finanziarie operate sul conto corrente infruttifero di cui al comma 2, ivi inclusi i prelevamenti per gli oneri di gestione, che devono essere comunque preventivamente autorizzati dal Dipartimento, previa verifica della regolare esecuzione degli obblighi assunti.
2. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero del Disciplinare, di cui all'art. 3, comma 2, il Dipartimento trasferisce in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore, le risorse finanziarie di cui all'art. 1.
3. Ove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero la revoca o modifica del presente decreto, comportino l'interruzione dell'intervento di cui all'art. 2 anteriormente all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, il Gestore provvede non oltre 60 giorni, alla restituzione delle residue giacenze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e pubblicato, dopo la registrazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 novembre 2010

Il Ministro: Meloni

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 20, foglio n. 112.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone