Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERAZIONE 3 novembre 2010
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011.


IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, in seguito denominata «Autorita'», ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione;
Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per l'anno 2011) che prevede, in tabella «C», il trasferimento, dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorita', di € 177.000,00 per l'anno 2011 e € 180.000,00 per gli anni 2012 e 2013;
Visto l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale viene stabilito che per gli anni 2011 e 2012 dovra' essere attribuita ad altre autorita' una quota parte delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo annuo complessivo pari a € 11,6 milioni;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari, cosi' come modificata dall'art. 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2011, i costi di funzionamento dell'Autorita', per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo le modalita' e l'entita' previste dal presente provvedimento nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Sentiti gli operatori del settore nelle audizioni del 18 e 19 ottobre 2010;
Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1
Obbligo di richiesta del CIG

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente:
a) richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato «Numero gara», attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile nell'area servizi del sito dell'Autorita' all'indirizzo www.avcp.it;
b) provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.
2. La richiesta del CIG e' obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006;
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
 
Art. 2
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorita', nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Art. 3
Esenzioni dalla contribuzione

1. Sono esentate dall'obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:
a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro per i soggetti di cui all'art. 2, lettera a);
b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro per i soggetti di cui all'art. 2, lettera b);
 
Art. 4
Entita' della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalita' e i termini di cui all'art. 5 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Parte di provvedimento in formato grafico


2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
 
Art. 5
Modalita' e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorita' con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I soggetti di cui all'art. 2, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in piu' lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verra' calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 4, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorita' disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html
 
Art. 6
Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 7
Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita' un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
 
Art. 8
Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Roma, 3 novembre 2010

Il Presidente: Brienza
 
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